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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a più periodi d'imposta, emessi nei confronti di una società e dei soci. Per la società erano contestati maggiori IRES, IVA e IRAP; per i soci maggiori IRPEF da reddito di partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occulti tipica delle società a ristretta base partecipativa. La verifica aveva inoltre rilevato l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la deduzione di costi relativi ad autofatture emesse per acquisti di rottami e l'indebita detrazione dell'IVA connessa al reverse charge. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei soci per omessa costituzione della società, sostenendo che i soci avrebbero legittimazione e interesse autonomi; 2) violazione degli artt. 21, comma 7, e 74 d.P.R. 633/1972, perché, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti soggette a inversione contabile, non dovrebbe essere dovuta l'IVA ma solo la sanzione, anche alla luce della disciplina sopravvenuta del d.lgs. 158/2015; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 TUIR, contestando che la sola ristretta base partecipativa basti a provare la distribuzione degli utili occulti senza ulteriori indizi o prova dell'effettivo possesso della ricchezza da parte dei soci.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le controversie sui redditi di partecipazione dei soci non richiedono il litisconsorzio necessario con la società partecipata, trattandosi di cause scindibili; inoltre i soci erano risultati totalmente vittoriosi in primo grado e comunque privi di interesse a impugnare. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. 158/2015 per le operazioni in reverse charge si applica solo a operazioni astrattamente esenti, non imponibili o realizzate in buona fede, non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Infine ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che negli accertamenti verso soci di società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, superabile solo con prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al reddito di partecipazione dei soci di società a ristretta base partecipativa non sussiste litisconsorzio necessario con la società; le posizioni processuali dei soci e della società possono seguire percorsi autonomi se le cause sono scindibili.
  • La sola ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; per superarla il socio deve fornire prova contraria specifica dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili.
  • Nel regime IVA del reverse charge, la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015 non si applica alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ma solo a operazioni astrattamente esenti, non imponibili o effettuate in buona fede.
  • L'eventuale errore di diritto nella qualificazione dell'appello dei soci è irrilevante se, in concreto, i soci erano privi di interesse ad impugnare perché vittoriosi in primo grado.
  • La prova contraria alle presunzioni fiscali deve essere specifica e idonea a dimostrare il diverso destino degli utili extracontabili, non essendo sufficiente una contestazione generica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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