Cassazione Civile, Ordinanza n. 22394/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi a più periodi d'imposta, emessi nei confronti di una società e dei soci. Per la società erano contestati maggiori IRES, IVA e IRAP; per i soci maggiori IRPEF da reddito di partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili occulti tipica delle società a ristretta base partecipativa. La verifica aveva inoltre rilevato l'uso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, la deduzione di costi relativi ad autofatture emesse per acquisti di rottami e l'indebita detrazione dell'IVA connessa al reverse charge. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello incidentale dei soci per omessa costituzione della società, sostenendo che i soci avrebbero legittimazione e interesse autonomi; 2) violazione degli artt. 21, comma 7, e 74 d.P.R. 633/1972, perché, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti soggette a inversione contabile, non dovrebbe essere dovuta l'IVA ma solo la sanzione, anche alla luce della disciplina sopravvenuta del d.lgs. 158/2015; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 5 TUIR, contestando che la sola ristretta base partecipativa basti a provare la distribuzione degli utili occulti senza ulteriori indizi o prova dell'effettivo possesso della ricchezza da parte dei soci.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le controversie sui redditi di partecipazione dei soci non richiedono il litisconsorzio necessario con la società partecipata, trattandosi di cause scindibili; inoltre i soci erano risultati totalmente vittoriosi in primo grado e comunque privi di interesse a impugnare. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. 158/2015 per le operazioni in reverse charge si applica solo a operazioni astrattamente esenti, non imponibili o realizzate in buona fede, non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Infine ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che negli accertamenti verso soci di società a ristretta base partecipativa opera la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, superabile solo con prova contraria dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l'appello dei soci non poteva essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva per la sola mancata costituzione della società, ma nel caso concreto la censura è stata comunque respinta perché le cause erano scindibili e i soci non avevano interesse ad impugnare avendo vinto in primo grado.
art. 21, comma 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
nel testo anteriore alla novella, l'IVA resta dovuta anche per le autofatture emesse dal cessionario in operazioni oggettivamente inesistenti soggette a inversione contabile.
art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina IVA del reverse charge; la Corte ha applicato i principi affermati dalle Sezioni Unite sulla non estensione del regime favorevole alle operazioni inesistenti imponibili.
art. 6, commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dalla novella del 2015 si applica solo in casi limitati e non alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
art. 15, comma 1, lett. f), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
la novella ha introdotto la disciplina richiamata, ma non è stata ritenuta applicabile al caso concreto per la natura delle operazioni contestate.
la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili occulti grava sul socio, che deve dimostrare accantonamento o reinvestimento degli utili.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nei redditi di partecipazione delle società a ristretta base opera la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non dichiarati.
non è configurabile una legittimazione sostitutiva dei soci in luogo dell'amministratore della società partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la soccombenza comporta il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie relative al reddito di partecipazione dei soci di società a ristretta base partecipativa non sussiste litisconsorzio necessario con la società; le posizioni processuali dei soci e della società possono seguire percorsi autonomi se le cause sono scindibili.
- La sola ristretta base partecipativa legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società; per superarla il socio deve fornire prova contraria specifica dell'accantonamento o del reinvestimento degli utili.
- Nel regime IVA del reverse charge, la disciplina sanzionatoria più favorevole introdotta dal d.lgs. 158/2015 non si applica alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ma solo a operazioni astrattamente esenti, non imponibili o effettuate in buona fede.
- L'eventuale errore di diritto nella qualificazione dell'appello dei soci è irrilevante se, in concreto, i soci erano privi di interesse ad impugnare perché vittoriosi in primo grado.
- La prova contraria alle presunzioni fiscali deve essere specifica e idonea a dimostrare il diverso destino degli utili extracontabili, non essendo sufficiente una contestazione generica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22281/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22282/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22283/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22284/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22285/2024 del 07/08/2024
- ordinanza_civile · 7 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 22293/2024 del 07/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →