Cassazione Civile, Ordinanza n. 21388/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società di intermediazione immobiliare in franchising un avviso di accertamento per l'anno 2007, rettificando in aumento reddito d'impresa, valore della produzione netta e volume d'affari ai fini IRAP e IVA in base allo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore UG39U, oltre che per anomalie nei dati dichiarati e indice di antieconomicità della gestione. Parallelamente aveva emesso avvisi ai soci per imputazione per trasparenza del maggior reddito ai fini IRPEF. I giudici di merito avevano annullato gli atti e la CTR aveva confermato, ritenendo che il forte scostamento non fosse suffragato da ulteriori fattori considerati nell'avviso e che le difese del contribuente non fossero state adeguatamente valutate. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 39 D.P.R. 600/1973, degli artt. 62-bis e 62-sexies D.L. 331/1993, dell'art. 10 L. 146/1998 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento, senza considerare che lo scostamento dagli studi di settore era corroborato da ulteriori presunzioni gravi, precise e concordanti e che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se l'accertamento fosse fondato esclusivamente sugli studi di settore oppure su un metodo analitico-induttivo "misto" supportato da altri indici, nonché valutare la prova contraria offerta dai contribuenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la CTR aveva omesso di valorizzare il rilevante divario tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti tramite studio di settore e non aveva chiarito se l'Ufficio avesse utilizzato solo lo standardizzato o un accertamento analitico-induttivo misto, né aveva esaminato in concreto la consistenza della prova contraria. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo e dell'accertamento induttivo puro; il giudice di rinvio deve verificare se la rettifica fosse giustificata da incompletezza, falsità o inesattezza dei dati di dichiarazione e se le presunzioni fossero gravi, precise e concordanti.
art. 62-bis D.L. n. 331 del 1993
Richiamato insieme all'art. 62-sexies per la disciplina degli studi di settore come sistema presuntivo di ricostruzione del reddito.
art. 62-sexies D.L. n. 331 del 1993
Rilevante quale norma che fonda l'accertamento basato sugli studi di settore in presenza di gravi incongruenze tra dichiarato e ricostruito; lo scostamento superiore al 10% è indicato come indice significativo di divergenza.
Richiamato quale norma complementare della disciplina degli studi di settore e della loro utilizzabilità ai fini accertativi.
Richiamato per censurare la decisione di merito in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte sottolinea la necessità di valutare la prova contraria offerta dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorrente ha denunciato violazione di legge come vizio di legittimità.
art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
Fondamento della cassazione con rinvio disposta dalla Corte.
art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio.
art. 5, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986
Cennato per l'imputazione per trasparenza del maggior reddito della società ai soci in proporzione alle quote di partecipazione.
art. 33 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per le verifiche e l'ispezione delle scritture contabili che possono sorreggere la rettifica del reddito.
art. 52 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per le verifiche in materia IVA poste a base dell'accertamento.
art. 39, comma 1, lettera d), ultimo periodo, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma che richiede presunzioni gravi, precise e concordanti nell'accertamento analitico-induttivo.
art. 54, comma 2, ultimo periodo, D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in parallelo all'art. 39 per l'accertamento IVA fondato su presunzioni.
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario fondato sugli studi di settore, il giudice deve verificare se la rettifica derivi esclusivamente dallo scostamento dagli standard oppure se sia sostenuta anche da ulteriori elementi presuntivi, nel qual caso l'accertamento va qualificato come analitico-induttivo "misto".
- Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi ricostruiti tramite studio di settore non può essere ignorato se significativo; una divergenza superiore al 10% costituisce indice rilevante di grave incongruenza e impone una valutazione concreta delle giustificazioni del contribuente.
- Il giudice di merito deve dare conto, in modo non apodittico, della prova contraria offerta dal contribuente e spiegare perché gli elementi allegati non siano idonei a superare la presunzione accertativa.
- Quando l'Ufficio fonda la rettifica anche su antieconomicità, anomalie dichiarative e altri indici sintomatici, il giudice deve esaminare complessivamente tali elementi e non limitarsi a constatare il solo scostamento statistico dagli standard.
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