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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21220/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, emesso a seguito di indagini bancarie su versamenti e prelevamenti, con recupero di maggior reddito imponibile e di IRPEF, IRAP e IVA. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso; la CTR aveva ulteriormente ridotto l'imponibile, espungendo i prelevamenti perché, per i lavoratori autonomi, ritenuti non più utilizzabili come presunzione dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, e scartando i versamenti giustificati. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'incostituzionalità dichiarata dalla Corte costituzionale dovrebbe estendersi, per i lavoratori autonomi, anche ai versamenti e non solo ai prelevamenti; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando la validità della sottoscrizione dell'avviso da parte di un delegato del capo ufficio e denunciando che i giudici di merito avrebbero integrato l'atto attribuendogli una delega insussistente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 incide sui soli prelevamenti dei lavoratori autonomi, mentre la presunzione relativa derivante dai versamenti bancari resta operante anche per professionisti e lavoratori autonomi, con conseguente onere del contribuente di fornire prova analitica della loro estraneità a fatti imponibili. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità di qualifica dirigenziale, e che nel caso concreto la delega era stata accertata in fatto dal giudice di merito. La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per la presenza di doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie resta operante per i versamenti anche nei confronti dei professionisti e lavoratori autonomi; per questi ultimi l'incidenza della sentenza Corte cost. n. 228/2014 riguarda i prelevamenti, non i versamenti. Il contribuente deve provare analiticamente l'estraneità dei versamenti a fatti imponibili.

  • Corte cost. n. 228/2014

    Ha eliminato l'utilizzabilità presuntiva dei prelevamenti bancari nei confronti dei soli lavoratori autonomi, ma non ha inciso sulla presunzione relativa dei versamenti.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    È esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice di merito accerta in fatto l'esistenza della delega alla sottoscrizione dell'avviso.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato il veicolo processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La cd. doppia conforme preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In materia di indagini bancarie, la presunzione legale relativa sui versamenti effettuati su conti correnti opera anche nei confronti di professionisti e lavoratori autonomi; per superarla occorre una prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili o della loro già avvenuta inclusione nel reddito dichiarato.
  • La declaratoria di incostituzionalità relativa ai prelevamenti bancari dei lavoratori autonomi non travolge la presunzione sui versamenti, che conserva autonoma efficacia probatoria.
  • L'avviso di accertamento è validamente sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità di qualifica dirigenziale, purché la delega esista in fatto.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di merito si limita ad accertare l'esistenza della delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo, senza introdurre un diverso thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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