Cassazione Civile, Ordinanza n. 21227/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte di appello di Cagliari e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo accertamento del confine tenendo conto dei titoli di proprietà e del tipo di frazionamento richiamato in entrambi. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra due fondi limitrofi, con contestuale domanda di rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo. Le controparti si difendevano sostenendo, all'opposto, che fosse l'attore ad avere occupato una parte del terreno e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione della proprietà o di servitù sull'area controversa. L'attore replicava con reconventio reconventionis chiedendo a sua volta l'accertamento dell'usucapione della porzione eventualmente sconfinata o, in subordine, della servitù di condotta fognaria. In primo grado il tribunale rigettava la riconvenzionale dei convenuti e accoglieva la domanda dell'attore; in appello la decisione veniva riformata in parte, con regolazione del confine in corrispondenza del muro di recinzione esistente in loco. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: (i) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 960 c.c. per avere la corte territoriale determinato il confine senza valorizzare i titoli di proprietà e il comune tipo di frazionamento richiamato in entrambi; (ii) omesso esame di un fatto decisivo, sempre in relazione al medesimo tipo di frazionamento comune ai titoli; (iii) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per aver riformato anche la statuizione relativa alla reconventio reconventionis in assenza di specifico motivo di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, richiamando il principio secondo cui, quando due fondi limitrofi derivano dal frazionamento di un lotto originariamente unico, i tipi di frazionamento richiamati negli atti di acquisto hanno valore negozialmente vincolante e assumono rilievo decisivo nella delimitazione del confine. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, per un nuovo esame del confine coerente con i titoli e con le risultanze del frazionamento; il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
richiamato quale parametro della censura di violazione di legge in relazione alla valutazione delle risultanze documentali e probatorie sui confini
richiamato dalla parte ricorrente nella censura concernente la determinazione del confine tra fondi limitrofi
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indica il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e quello processuale dedotto con il primo motivo
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per l'omesso esame del fatto decisivo costituito dall'esistenza del comune tipo di frazionamento
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per la doglianza sull'asserita riforma oltre i motivi di appello
richiamato con riferimento alla specificità dei motivi di appello e alla censura sulla loro asserita carenza
Massime di principio
- Nella regolazione del confine tra due fondi derivati dal frazionamento di un unico appezzamento, il tipo di frazionamento richiamato nei titoli di acquisto può avere valore negozialmente vincolante e non può essere trattato come mero dato catastale sussidiario.
- Se entrambi i titoli di proprietà richiamano il medesimo frazionamento approvato e predisposto originariamente dal costruttore, il giudice deve attribuire a tale elemento rilievo decisivo nell'interpretazione dell'effettiva volontà delle parti e nella determinazione del confine.
- È censurabile in cassazione la decisione che, nel delimitare il confine, ometta di considerare un fatto documentale decisivo e comune ad entrambi i titoli, qualora tale fatto sia idoneo a incidere sull'esatta individuazione del confine.
- L'accoglimento delle censure relative al nuovo accertamento del confine può assorbire le doglianze riferite alla corretta estensione dell'effetto devolutivo dell'appello, quando il rinvio imponga comunque una rinnovata valutazione del fatto decisivo.
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