Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
L'agente della riscossione aveva notificato un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa a imposte per l'anno 2006. Il contribuente aveva impugnato sia il preavviso sia la cartella, deducendo che la cartella non fosse stata validamente notificata; in primo grado la C.T.P. aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica, mentre la C.T.R. aveva invece accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo la notifica regolare perché eseguita presso il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria e valorizzando, inoltre, la richiesta di rateizzazione come indice di acquiescenza. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notifica della cartella e dell'atto tributario sostenendo che la notifica andasse eseguita all'indirizzo risultante dal registro anagrafico comunale e non da quello dell'anagrafe tributaria; con il secondo ha censurato la valutazione della richiesta di rateizzazione come manifestazione di acquiescenza alla pretesa tributaria.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aveva documentato l'avvenuta definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale delle rate previste, e aveva poi depositato formale rinuncia agli atti del giudizio. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente come norma sulla notificazione della cartella di pagamento e sulla regolarità della notifica contestata
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni degli atti tributari
richiamato dal ricorrente quale disciplina generale della notificazione presso il domicilio
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dal ricorrente come parametro di tutela del contribuente
richiamato dal ricorrente in relazione alla rateizzazione del debito tributario
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
utilizzato quale base della definizione agevolata della pendenza tributaria che ha determinato il rinvio e poi l'estinzione del giudizio
norma di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata per la definizione agevolata
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
non citato espressamente nel testo ma la rinuncia agli atti del giudizio è il fatto processuale che ha condotto all'estinzione
Massime di principio
- Quando il contribuente definisce integralmente la pretesa tributaria mediante procedura agevolata e deposita rinuncia agli atti del giudizio, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito dei motivi di ricorso.
- La sopravvenuta definizione della lite tributaria, se documentata e accompagnata da rinuncia agli atti, assorbe ogni questione relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla fondatezza delle censure sul merito della pretesa.
- La richiesta o adesione a istituti di definizione agevolata può incidere sul prosieguo del giudizio solo in quanto sfoci in un'estinzione processuale formalmente perfezionata, non come pronuncia implicita sulla validità della pretesa originaria.
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