Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

L'agente della riscossione aveva notificato un preavviso di fermo amministrativo per il mancato pagamento di una cartella di pagamento relativa a imposte per l'anno 2006. Il contribuente aveva impugnato sia il preavviso sia la cartella, deducendo che la cartella non fosse stata validamente notificata; in primo grado la C.T.P. aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica, mentre la C.T.R. aveva invece accolto l'appello dell'agente della riscossione ritenendo la notifica regolare perché eseguita presso il domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria e valorizzando, inoltre, la richiesta di rateizzazione come indice di acquiescenza. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla notifica della cartella e dell'atto tributario sostenendo che la notifica andasse eseguita all'indirizzo risultante dal registro anagrafico comunale e non da quello dell'anagrafe tributaria; con il secondo ha censurato la valutazione della richiesta di rateizzazione come manifestazione di acquiescenza alla pretesa tributaria.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché, nelle more del giudizio di legittimità, il contribuente aveva documentato l'avvenuta definizione agevolata della pendenza tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016, con pagamento integrale delle rate previste, e aveva poi depositato formale rinuncia agli atti del giudizio. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente definisce integralmente la pretesa tributaria mediante procedura agevolata e deposita rinuncia agli atti del giudizio, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito dei motivi di ricorso.
  • La sopravvenuta definizione della lite tributaria, se documentata e accompagnata da rinuncia agli atti, assorbe ogni questione relativa alla validità della notifica dell'atto presupposto e alla fondatezza delle censure sul merito della pretesa.
  • La richiesta o adesione a istituti di definizione agevolata può incidere sul prosieguo del giudizio solo in quanto sfoci in un'estinzione processuale formalmente perfezionata, non come pronuncia implicita sulla validità della pretesa originaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.