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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21214/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avvocato impugnava un avviso di accertamento relativo al 2007, fondato su indagini bancarie su conti correnti con rilievo di versamenti e prelevamenti, che aveva determinato un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato e il recupero di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni. La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso riducendo l’importo; la CTR aveva ulteriormente rideterminato il reddito accertato, espungendo i prelevamenti per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 e sottraendo alcuni versamenti ritenuti giustificati. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la declaratoria di incostituzionalità dovesse valere, per i lavoratori autonomi, non solo per i prelevamenti ma anche per i versamenti; 2) violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 112 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, assumendo che l’avviso fosse nullo perché sottoscritto da soggetto privo di valida delega e che i giudici di merito avessero integrato impropriamente l’atto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la pronuncia della Corte costituzionale n. 228/2014 ha inciso solo sulla presunzione relativa ai prelevamenti per i lavoratori autonomi, mentre resta ferma la presunzione legale sui versamenti, per i quali il contribuente deve fornire prova analitica della estraneità a fatti imponibili. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che gli avvisi di accertamento possono essere sottoscritti da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, e che la CTR aveva accertato in fatto l’esistenza della delega. La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stata dichiarata inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    presunzione legale relativa della disponibilità di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari

    Per i lavoratori autonomi la declaratoria di incostituzionalità incide sui prelevamenti, non sui versamenti; i versamenti restano presuntivamente imponibili salvo prova contraria analitica del contribuente.

  • Corte cost., n. 228/2014

    Ha espunto l’efficacia presuntiva dei prelevamenti per i lavoratori autonomi, senza eliminare la presunzione sui versamenti.

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva

    La sottoscrizione è valida se apposta da funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità di qualifica dirigenziale.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Non vi è violazione quando il giudice accerta in fatto l’esistenza della delega alla sottoscrizione dell’atto, conformemente a quanto già ritenuto nel grado precedente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

    Le censure di diritto sono state ritenute infondate rispetto all’interpretazione degli artt. 32 e 42 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio

    La censura è inammissibile in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Preclude il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando le decisioni di merito sono conformi sul punto di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di indagini bancarie sui conti dei professionisti o lavoratori autonomi, la presunzione legale sui versamenti permane e il contribuente deve vincerla con prova analitica della loro irrilevanza fiscale o della loro già avvenuta inclusione nel reddito imponibile.
  • La declaratoria di incostituzionalità della presunzione sui prelevamenti non si estende automaticamente ai versamenti; per questi ultimi la presunzione resta operante nei confronti di tutti i contribuenti.
  • Un avviso di accertamento è validamente sottoscritto da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale, purché la delega esista in concreto.
  • La censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in cassazione quando la decisione di merito presenti doppia conforme sul punto di fatto.
  • La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre se il giudice si limita ad accertare l’esistenza di un fatto processuale o documentale già devoluto e rilevante ai fini della validità dell’atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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