Cassazione Civile, Ordinanza n. 21219/2024 del 30/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, emesso a seguito di verifica conclusa con PVC, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato la perdita del requisito della non commercialità necessario per fruire delle agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche e aveva recuperato imposte dirette, IRAP e IVA. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, la decisione era stata riformata, ritenendosi provata la natura commerciale dell’ente sulla base, tra l’altro, dell’attività promozionale svolta, dell’assenza di prova di corrispettivi differenziati tra associati, della mancata istituzione del libro soci e della prevalenza di clienti occasionali rispetto agli associati. In cassazione la contribuente ha dedotto: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento a statuto, tesseramento, affiliazione e partecipazione democratica alla vita associativa; violazione dell’art. 148 TUIR per avere la CTR negato la natura dilettantistica/non commerciale nonostante le clausole statutarie conformi ai requisiti normativi; omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle questioni relative alla tassazione delle quote di iscrizione, allo scorporo/detraibilità IVA e alle sanzioni; violazione dell’art. 13 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE per l’esclusione della detrazione IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che il vizio di omesso esame non fosse configurabile poiché i fatti storici rilevanti erano stati comunque considerati dal giudice di merito. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando l’omessa pronuncia della CTR su alcune questioni specificamente devolute in appello (non assoggettabilità a tassazione delle quote di iscrizione, sanzioni e profili IVA). Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, che dovrà esaminare le questioni pretermesse e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Viene richiamato come norma che disciplina i requisiti degli enti associativi, rilevante per il riconoscimento della natura non commerciale dell’associazione sportiva dilettantistica.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è configurabile solo se è stato pretermesso un fatto storico decisivo, inteso come fatto la cui considerazione avrebbe potuto condurre, con elevata probabilità logica, a un esito diverso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo fondato sull’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute; l’omissione su questioni specificamente dedotte integra vizio di omessa pronuncia.
art. 13 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla detrazione IVA e al principio di neutralità dell’imposta.
artt. 73 e 78 Dir. 2006/112/CE
Invocati dalla ricorrente per sostenere la detraibilità/scorporo dell’IVA in caso di qualificazione commerciale dell’ente.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insoddisfazione per il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove o gli indizi.
- La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l’apparente censura normativa, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
- In cassazione, la doglianza di omessa pronuncia è fondata quando la sentenza di merito non si sia espressa su questioni ritualmente e specificamente devolute dalla parte, con conseguente necessità di cassazione con rinvio.
- Nell’esame della natura non commerciale di un ente associativo, il giudice di merito può valorizzare il concreto svolgimento della vita associativa rispetto alle previsioni statutarie; tuttavia la verifica di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Quando l’omissione di pronuncia riguarda più questioni tra loro autonomamente rilevanti, l’accoglimento del motivo relativo all’omissione assorbe le ulteriori censure dipendenti sulla medesima parte della decisione.
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