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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un immobile di proprietà di un ente religioso. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente e annullato l'accertamento, ritenendo provato l'uso esclusivo dell'immobile per il culto e quindi l'esenzione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), d), e i), del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la sentenza d'appello non aveva considerato i presupposti normativi dell'esenzione, in particolare la necessità di una specifica dichiarazione del contribuente e la prova dell'effettivo utilizzo esclusivo dell'immobile per attività esente; ha inoltre contestato che la mera classificazione catastale potesse rilevare e ha lamentato che la CTR avesse affermato in modo apodittico l'uso esclusivo senza indicare le prove poste a fondamento del convincimento. Con il secondo motivo il Comune ha censurato la statuizione sulle spese di lite ai sensi dell'art. 13, comma 6, l. n. 247/2012 e dei decreti ministeriali sulle tariffe forensi. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e sostenendo che l'onere probatorio gravasse sul Comune, non essendo l'accatastamento decisivo ma rilevando l'effettivo uso del bene.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficientemente individuati i fatti e le questioni di diritto. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sentenza di merito non aveva verificato un presupposto normativo dell'esenzione IMU, cioè la dichiarazione richiesta per l'applicazione del beneficio, e perché la motivazione era meramente apparente nel descrivere come "inoppugnabile" la documentazione prodotta senza spiegare il percorso logico-argomentativo né le prove considerate. La Corte ha inoltre ribadito che l'effettiva destinazione dell'immobile a finalità esentate deve essere provata da chi invoca l'esenzione.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. b), d) e i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    art. 7, primo comma, lettere B, D, ed I

    La disposizione è richiamata come norma che prevede ipotesi di esenzione, ma la loro applicazione richiede la verifica dei presupposti normativi, inclusa la specifica dichiarazione del contribuente quando prevista e la prova dell'effettiva destinazione del bene all'attività esente.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sulla parte che invoca il beneficio fiscale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La doglianza del ricorrente è letta come denuncia di violazione di legge e di omesso/erroneo esame dei presupposti fattuali rilevanti per l'esenzione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il possibile vizio di motivazione apparente quando la sentenza non esplicita il percorso argomentativo e il quadro probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non va inteso in modo eccessivamente formalistico, se il ricorso indica puntualmente il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione nel giudizio di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è apparente quando manca l'indicazione del criterio logico seguito dal giudice e non vi è un'effettiva disamina del materiale probatorio.

  • art. 111 Cost.

    La mancanza di una motivazione reale e comprensibile integra vizio censurabile perché non consente di ricostruire il ragionamento decisorio.

  • art. 13, comma 6, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Norma richiamata dal ricorrente in tema di spese processuali, ma il relativo motivo è stato assorbito.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni fiscali su immobili, chi invoca il beneficio deve allegare e provare tutti i presupposti richiesti dalla legge; non è sufficiente la mera affermazione dell'uso conforme né la sola classificazione catastale del bene.
  • Quando la disciplina dell'esenzione prevede una dichiarazione del contribuente quale condizione applicativa, la sua mancanza impedisce il riconoscimento del beneficio, salvo diversa e specifica verifica normativa.
  • La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, se il giudice si limita a formule assertive sulla forza probatoria degli atti senza indicare quali prove abbia considerato e quale percorso logico lo abbia condotto alla decisione.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non può essere applicato in modo meramente formalistico: è sufficiente che il ricorso consenta di comprendere le questioni dedotte e rechi l'indicazione degli atti rilevanti.
  • Nel giudizio di legittimità, se il primo motivo determina la cassazione con rinvio, le censure ulteriori sulla statuizione accessoria, come quelle sulle spese, restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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