Cassazione Civile, Ordinanza n. 28467/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un docente di istituto agrario impugnava un verbale del collegio dei docenti con cui erano state adottate decisioni sulla nomina dei collaboratori del dirigente scolastico e sulla realizzazione di un cineforum da inserire nel piano dell'offerta formativa, contestando la legittimità delle determinazioni relative sia all'assetto organizzativo sia alla scelta dei film da sottoporre agli studenti. Il giudice amministrativo di primo grado aveva dichiarato il difetto di giurisdizione solo sulla parte relativa alle nomine dei collaboratori del dirigente, decidendo nel merito sulle altre censure; il Consiglio di Stato aveva poi respinto l'appello, ritenendo che l'attribuzione di specifici compiti ai docenti, anche se discrezionale e non preceduta da procedura concorsuale, costituisse atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro e non atto di macro-organizzazione. Nel ricorso per cassazione il docente deduceva, con dieci motivi, l'errore nel riparto di giurisdizione: sosteneva che le nomine ex art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 incidessero sulla struttura dell'ufficio e quindi rientrassero nella giurisdizione amministrativa; contestava inoltre la lettura della norma di interpretazione autentica che esclude mansioni superiori o funzioni vicarie, richiamava la disciplina del testo unico scuola, l'art. 103 Cost., il petitum sostanziale, l'art. 7 c.p.a., l'art. 112 c.p.c. e deduceva anche che l'eventuale delega avrebbe dovuto essere scritta e che alcune questioni sul progetto cineforum erano state ingiustamente assorbite o trascurate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che la controversia relativa alla designazione dei docenti a cui affidare specifici compiti ex art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, perché l'atto integra una gestione privatistica del rapporto di lavoro e riguarda la definizione del suo contenuto, non una linea fondamentale di organizzazione degli uffici. Ha ritenuto quindi infondate le censure principali sulla giurisdizione; ha inoltre osservato che le ulteriori doglianze erano in parte precluse dalla preliminare statuizione di difetto di giurisdizione e in parte carenti di autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001
"nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti"
La delega di specifici compiti a docenti individuati dal dirigente scolastico non è qualificabile come atto di macro-organizzazione, ma come atto di gestione privatistica del rapporto di lavoro.
art. 14, comma 22, d.l. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012
Norma di interpretazione autentica che conferma che la delega ai docenti di compiti ex art. 25 non costituisce affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie e resta interna alla disciplina del rapporto di lavoro.
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche quando siano rilevanti atti amministrativi presupposti da disapplicare se illegittimi.
art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente per sostenere che le nomine incidessero sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici; la Corte esclude questa lettura ai fini della giurisdizione.
art. 395, comma 2, d.lgs. 297/1994
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi che l'attività di collaboratore non rientrerebbe tra quelle inerenti alla funzione docente.
art. 103 Cost.
Invocato per sostenere la ripartizione tra interessi legittimi e diritti soggettivi; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente.
art. 5, L. 2248/1865, all. E
Richiamato in relazione al potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo.
Richiamato dal ricorrente sul profilo dell'interesse ad agire.
Richiamato dal ricorrente in tema di tutela giurisdizionale.
art. 24, comma 1, Cost.
Richiamato dal ricorrente a fondamento del diritto di azione.
Richiamato per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle impugnazioni di atti amministrativi.
Invocato per lamentare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto ai motivi d'appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Le controversie relative al conferimento, da parte del dirigente scolastico, di specifici compiti a docenti individuati ai sensi dell'art. 25, comma 5, d.lgs. 165/2001 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché attengono alla gestione del rapporto di lavoro e non alla macro-organizzazione dell'amministrazione.
- La discrezionalità della scelta del docente incaricato non basta, da sola, a trasformare l'atto in provvedimento amministrativo; occorre verificare se l'atto incida sulle linee fondamentali di organizzazione degli uffici oppure sul contenuto del rapporto di lavoro già in essere.
- La norma di interpretazione autentica che esclude la configurabilità di mansioni superiori o funzioni vicarie conferma la natura interna e gestionale della delega di compiti ai docenti e rafforza l'attrazione della controversia nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
- Quando il giudice declina la giurisdizione su una questione pregiudiziale, le ulteriori censure che presuppongono una diversa giurisdizione risultano precluse; inoltre i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione delle parti della decisione censurate.
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