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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28442/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una società che svolgeva attività di mediazione immobiliare aveva convenuto in giudizio la proprietaria di un immobile chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla provvigione, in relazione a una proposta irrevocabile di acquisto poi accettata, e il risarcimento dei danni per il preteso inadempimento della convenuta. Nel giudizio di merito la controparte aveva eccepito, tra l'altro, la mancata iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione della società e del suo legale rappresentante. La Corte d'appello aveva ritenuto che l'affare fosse concluso e che la provvigione fosse astrattamente maturata, ma aveva comunque negato il pagamento perché risultava non provata l'iscrizione della mediatrice nel ruolo. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 167 e 115 c.p.c., sostenendo che l'eccezione sulla mancata iscrizione sarebbe stata sollevata solo tardivamente e che operava il principio di non contestazione, con conseguente espunzione del fatto dall'area del contendere; 2) violazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost., lamentando di non aver potuto produrre in appello la documentazione idonea a provare l'iscrizione, perché il giudice avrebbe rilevato d'ufficio la questione senza attivare il contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso per difetto di procura speciale, ma ha rigettato il ricorso principale. Sul primo motivo ha affermato che, pur essendo vero che la prova dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori è condizione per il compenso e che la nullità del contratto di mediazione per mancata iscrizione è rilevabile d'ufficio, il motivo era comunque inammissibile per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva indicato di aver specificamente allegato in primo grado il fatto dell'iscrizione, presupposto necessario per invocare il principio di non contestazione. Sul secondo motivo ha escluso la violazione del contraddittorio: la questione dell'iscrizione non era stata introdotta d'ufficio dal giudice d'appello, ma era già stata sollevata dalla controparte nel primo grado e riproposta in appello, sicché l'art. 101 c.p.c. non era pertinente. Il ricorso è stato dunque rigettato, con statuizione finale sull'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    procura speciale per il ricorso/controricorso

    Il controricorso è inammissibile se non è sottoscritto da difensore munito di procura speciale; tale requisito si applica anche al controricorso in cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    È richiamato in relazione agli oneri difensivi del convenuto e al principio di non contestazione sui fatti costitutivi allegati dall'attore.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti specificamente allegati dalla parte onerata della prova.

  • art. 345 c.p.c.

    L'eccezione in senso lato sulla nullità per mancata iscrizione non è soggetta al divieto di nuove eccezioni in appello.

  • art. 101 c.p.c.

    Il dovere di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio non si applica quando la questione sia già stata introdotta dalle parti nei gradi di merito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio, ma ritenuto non violato nel caso concreto.

  • d.lgs. n. 59/2010

    La Corte d'appello ha rilevato che i fatti erano anteriori alla riforma e che restavano rilevanti gli adempimenti di iscrizione previgenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo fondato sul principio di non contestazione è inammissibile se non indica specificamente che il fatto controverso era stato previamente allegato in modo puntuale nel giudizio di merito.
  • La prova dell'iscrizione nel ruolo dei mediatori costituisce condizione per ottenere la provvigione; la relativa mancanza può essere rilevata anche d'ufficio come eccezione in senso lato.
  • Il principio di non contestazione opera solo in presenza di allegazioni specifiche della parte che invoca il fatto non contestato; non basta il mero richiamo ai documenti prodotti.
  • La violazione dell'art. 101 c.p.c. per mancata attivazione del contraddittorio presuppone che la questione sia stata introdotta d'ufficio dal giudice; se la questione è già stata sollevata da una parte nei gradi di merito, non sussiste nullità sotto tale profilo.
  • L'accertamento circa l'avvenuta allegazione di un fatto e circa la sua contestazione appartiene al giudice di merito ed è sottratto al riesame di legittimità se non nei limiti della specifica censura.
  • rami d'impresa come la mediazione immobiliare richiedono, per il diritto alla provvigione, il rigoroso rispetto delle condizioni legali di abilitazione dell'intermediario.

Come è indicizzato

MaterieMediazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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