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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi stipulato tra una società di telecomunicazioni e una società incaricata di svolgere campagne promozionali, con previsione di compensi per attivazioni, storni su corrispettivi e penali per attivazioni non conformi. Dopo la risoluzione del rapporto, l'appaltatrice emise una fattura chiedendo il riaddebito di somme riferite a storni e note di credito. La società committente rifiutò il pagamento e ottenne un decreto ingiuntivo di importo rilevante. L'opposizione al decreto fu respinta sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società committente denunciò, con un unico motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea applicazione del principio di non contestazione: secondo la ricorrente, la Corte d'appello avrebbe ritenuto provati fatti che in realtà sarebbero stati solo qualificati giuridicamente dalla controparte, e avrebbe reputato tardiva la contestazione perché svolta soltanto nella terza memoria ex art. 183 c.p.c. La ricorrente sosteneva inoltre che, comunque, il giudice avrebbe dovuto verificare documentalmente la fondatezza del credito azionato e la corretta applicazione delle penali, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non cogliesse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione solo sulla non contestazione, ma anche su una autonoma valutazione della documentazione prodotta, dalla quale aveva desunto sia la prova del credito sia l'impossibilità per l'appaltatrice di verificare la correttezza delle penali applicate in mancanza della documentazione giustificativa. La Cassazione ha inoltre osservato che la non contestazione non costituisce prova legale, ma mero elemento di prova, e che il giudice d'appello, investito nuovamente dell'accertamento, può valutare liberamente il materiale probatorio ritualmente acquisito. È stata anche richiamata la regola per cui la mancata contestazione può essere retrattata entro le preclusioni processuali, mentre oltre tale fase non sono ammesse ulteriori modifiche difensive. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non sulle qualificazioni giuridiche; la sua applicazione non esonera il giudice dal valutare anche gli altri elementi probatori ritualmente acquisiti.

  • art. 183 c.p.c.

    La contestazione dei fatti può essere svolta e, nei limiti delle preclusioni, anche modificata entro la fase di trattazione; oltre tale fase non sono consentite ulteriori modifiche difensive.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il riparto dell'onere di allegazione e prova dell'inadempimento e della pretesa creditoria, ma senza accoglimento del motivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che spettasse alla controparte provare la fondatezza del credito; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una diversa lettura delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In presenza di declaratoria di inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. riguarda i fatti storici allegati e non si estende automaticamente alle qualificazioni giuridiche o alle conseguenze tratte dalla parte da quei fatti.
  • La mancata contestazione non ha valore di prova legale, ma costituisce solo un elemento di prova che il giudice deve comunque valutare insieme al restante materiale istruttorio.
  • Se la decisione di merito si fonda su più rationes autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerla, il ricorso che censuri solo una di esse è inammissibile per difetto di attacco alla complessiva ratio decidendi.
  • Nel giudizio di appello, il giudice che riesamina i medesimi fatti non è vincolato alla sola condotta processuale tenuta in primo grado, ma deve compiere una nuova valutazione discrezionale di tutte le prove ritualmente acquisite.
  • La contestazione dei fatti può essere svolta entro il perimetro delle preclusioni processuali del rito ordinario; oltre la fase consentita non sono ammesse ulteriori modifiche difensive o revoche della precedente non contestazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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