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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La lite nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà di terzi. In primo grado la società appaltatrice aveva chiesto il saldo dei lavori nei confronti dei proprietari dell'immobile, i quali avevano eccepito di non essere i committenti del contratto e avevano chiamato in causa la società che, secondo la ricostruzione di merito, aveva effettivamente commissionato le opere. Questa società, costituitasi, aveva chiesto il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto pagato in eccedenza e il risarcimento dei danni per vizi e difetti dell'opera. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto le riconvenzionali; la corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione la società appaltatrice deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, oltre a violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c. e 1666 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente interpretato la documentazione contrattuale e il preventivo, trattando l'appalto come se il prezzo finale coincidesse con il preventivo e sostenendo invece che il contratto era a misura e non a corpo; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., perché la società intimata sarebbe stata solo intermediaria e non committente, con conseguente mancanza di prova di un danno proprio risarcibile e, comunque, di una responsabilità riferibile all'appaltatrice, che sarebbe derivata invece dal progettista e direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il difetto di specifica indicazione, nel caso di doppia conforme, delle diverse rationes decidendi di primo e secondo grado; ha inoltre rilevato che il vecchio vizio di motivazione non era più invocabile e che l'art. 1666 c.c. non era applicabile perché la ricorrente non aveva allegato un appalto eseguito per partite. Sul secondo motivo ha confermato l'accertamento di merito secondo cui la società intimata era la vera committente dei lavori e, come tale, legittimata a contestare i vizi e a chiedere il risarcimento; ha inoltre osservato che la responsabilità per i difetti era stata accertata in capo all'impresa e al direttore dei lavori in solido e che l'appaltatrice non aveva chiamato in causa il direttore né contestato per iscritto le tavole progettuali o le incongruenze riscontrate. Non sono state liquidate spese perché gli intimati non si sono difesi in cassazione; è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di fatti e circostanze decisive

    il motivo è inammissibile se, nel caso di doppia conforme, il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c.

    nelle ipotesi di c.d. doppia conforme

    preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto, salvo specifica dimostrazione della diversità delle rationes.

  • art. 116 c.p.c.

    valutazione delle prove documentali prodotte valutate erroneamente

    la censura non è stata accolta, perché in realtà mirava a sollecitare un riesame del merito non consentito in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    la ricorrente non ha superato il decisivo accertamento di merito sulla qualità di committente della società intimata e sulla sussistenza dei vizi/danni.

  • art. 1666 c.c.

    si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite

    non si applica agli appalti non convenuti ed eseguiti per partite; la sola allegazione che l'appalto fosse a misura e non a corpo non basta a farlo operare.

  • art. 1218 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    invocato per escludere la responsabilità risarcitoria dell'appaltatrice, ma la censura è stata respinta alla luce degli accertamenti di merito.

  • art. 1223 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato sulla risarcibilità del danno, ma la Corte ha valorizzato la prova del pregiudizio derivante dai vizi dell'opera.

  • art. 1226 c.c.

    violazione e falsa applicazione

    richiamato per la quantificazione del danno, senza che emergano statuizioni specifiche della Corte su una diversa regola di liquidazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello previsto per il ricorso

    serve come parametro per calcolare l'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica e confronta specificamente le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella d'appello.
  • La censura di vizio motivazionale non può essere veicolata secondo il vecchio paradigma dell'"omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" nelle sentenze soggette al nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
  • L'art. 1666 c.c. opera solo per gli appalti eseguiti per partite, nei quali verifica, pagamento e accettazione riguardano singole porzioni dell'opera; non si applica quando il contratto non sia stato allegato e provato come eseguito per partite.
  • In sede di legittimità non è consentito sovvertire l'accertamento di merito sulla qualità di committente e sulla sussistenza dei vizi dell'opera se la decisione impugnata è sorretta da motivazione coerente e da valutazione delle prove non sindacabile nei limiti del vizio denunciato.
  • Il committente che abbia contestato i vizi dell'opera è legittimato a domandare il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento dell'appaltatore; la responsabilità può essere affermata anche in concorso con altri soggetti della direzione lavori, se accertata dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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