Cassazione Civile, Ordinanza n. 28438/2022 del 30/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un consorzio ha convenuto in giudizio la società committente sostenendo che tra le parti fosse stato concluso un contratto di appalto per il servizio di pulizia dei locali e che il successivo recesso unilaterale della committente gli avesse causato un pregiudizio economico, per il quale chiedeva la condanna al pagamento di euro 34.398, o in subordine euro 14.742. La controparte ha resistito affermando che il rapporto tra le parti, svolto dal 7 maggio al 4 settembre 2007, era solo un periodo di prova e non l'esecuzione di un regolare contratto di appalto. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo non provata la conclusione del contratto, valorizzando il fatto che vi fosse stato accordo soltanto su un periodo di prova e che il consorzio avesse poi inviato nuovi preventivi chiedendo una formale accettazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1326 e 1360 c.c., sostenendo che il contratto si fosse già perfezionato con l'accettazione della proposta e che il periodo di prova non escludesse la conclusione del vincolo; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1671 c.c., perché il rigetto della domanda di indennizzo per mancato guadagno sarebbe dipeso dall'erroneo accertamento dell'inesistenza del contratto di appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compiuto un accertamento di fatto logico e coerente nel concludere che non era stato concluso alcun contratto di appalto, ma solo concordato un periodo di prova; ha inoltre rilevato che la successiva trasmissione di nuovi preventivi con richiesta di formale accettazione confermava la mancata conclusione del contratto. Esclusa la conclusione del contratto, è stata ritenuta infondata anche la censura relativa all'art. 1671 c.c., poiché l'indennizzo per recesso presuppone l'esistenza di un contratto validamente concluso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1321 c.c.
richiamato come norma sulla nozione di contratto, ma non ritenuto violato perché, in fatto, il contratto di appalto non era stato concluso
art. 1326 c.c.
richiamato per il principio di conclusione del contratto mediante accettazione della proposta; la Corte ha escluso la sua violazione perché la committente non aveva sottoscritto le proposte contrattuali
art. 1360 c.c.
ritenuto inconferente poiché, esclusa la conclusione del contratto, non vi era spazio per la disciplina del contratto condizionale e degli effetti della condizione
art. 1671 c.c.
l'indennizzo per recesso unilaterale è stato ritenuto invocabile solo in presenza di un contratto di appalto effettivamente concluso; mancando tale presupposto, la domanda è stata respinta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'accertamento sull'avvenuta conclusione o meno di un contratto costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- La mera esecuzione di un periodo di prova o di trattative avanzate non implica, di per sé, la conclusione di un contratto, quando dagli atti risulti che le parti abbiano subordinato il vincolo a una formale accettazione successiva.
- Se una parte, dopo un primo documento negoziale, trasmette nuovi preventivi chiedendo espressamente la sottoscrizione o l'accettazione, tale comportamento può essere valorizzato come indice della mancata conclusione del contratto originario.
- La domanda di indennizzo per recesso unilaterale dell'appaltante presuppone necessariamente l'esistenza di un contratto di appalto validamente perfezionato; in difetto, la pretesa risarcitoria o indennitaria non può essere accolta.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti già apprezzati con motivazione coerente dal giudice di merito.
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