Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28444/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita. La società poi divenuta ricorrente era stata convenuta in primo grado con domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento e per inosservanza del termine fissato con diffida ad adempiere, con richiesta di restituzione del doppio della caparra. In corso di causa la controparte aveva anche formulato, con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., una domanda di accertamento della legittimità del proprio recesso dal preliminare, poi richiamata in appello. Il Tribunale aveva ritenuto l’inadempimento grave, pronunciando la risoluzione e condannando alla restituzione della somma. In appello la soccombente deduceva ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la domanda di risoluzione fosse stata sostituita e rinunciata dalla successiva domanda di recesso, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto limitarsi a dichiarare inammissibile la nuova domanda tardiva senza statuire sulla risoluzione. Con il secondo motivo denunciava omesso esame del fatto decisivo della rinuncia alla domanda di risoluzione. La ricorrente sosteneva inoltre l’inammissibilità del ricorso per mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio munita di visto, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato anche il rilievo preliminare sull’improcedibilità, osservando che l’istanza di trasmissione del fascicolo era presente e che comunque non è prevista a pena di improcedibilità dall’art. 369 c.p.c. Nel merito ha rigettato entrambi i motivi: ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente escluso la rinuncia alla domanda di risoluzione, valorizzando la complessiva condotta processuale della parte e la stretta connessione tra domanda originaria e domanda successivamente formulata; di conseguenza, il Tribunale e la Corte territoriale non avevano violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della domanda e del principio dispositivo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione perché la domanda originaria non risultava rinunciata

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato per descrivere la formulazione della domanda successiva nella fase di trattazione; la Corte valorizza la memoria come indice della mancata rinuncia alla domanda originaria

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nel primo motivo

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno del motivo di ultrapetizione

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte afferma che l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non è prevista a pena di improcedibilità da tale norma

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La mancata riproposizione di una domanda nelle conclusioni non comporta automaticamente rinuncia alla domanda stessa; la rinuncia deve risultare in modo univoco dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte.
  • Ai fini dell’interpretazione della volontà processuale di rinuncia, il giudice può valorizzare la connessione tra domanda originaria e successiva e il contenuto degli atti difensivi, verificando se permane l’interesse a coltivare la pretesa iniziale.
  • Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice decide su una domanda originariamente proposta e mai inequivocabilmente rinunciata, anche se la parte abbia successivamente articolato una domanda connessa o alternativa.
  • L’eccezione di improcedibilità per mancato deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio non è fondata se l’istanza risulta comunque presente agli atti e la norma invocata non prevede tale adempimento a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.