Cassazione Civile, Ordinanza n. 21706/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2003, contestando alla società contribuente l’utilizzo di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti nell’ambito di un contratto di sponsorizzazione sportiva. L’Ufficio fondava la ripresa su una serie di elementi indiziari: genericità dei contratti di sponsorizzazione, assenza di indicazioni sulle competizioni e sulle modalità di pubblicizzazione, mancanza di criteri per la determinazione del prezzo, anomalia dei pagamenti, rilevanza degli importi rispetto ad altri sponsor e falsificazione delle schede carburante da parte del soggetto terzo coinvolto nell’operazione. La CTR aveva ritenuto tali elementi sufficienti a integrare una presunzione grave, precisa e concordante di inesistenza delle operazioni e aveva respinto l’appello principale della contribuente accogliendo quello incidentale dell’Ufficio. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulla ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che spettasse all’Amministrazione provare l’inesistenza delle operazioni fatturate e che gli indizi valorizzati non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza; 2) nullità della sentenza per carenza di motivazione e violazione delle norme processuali sul contenuto della decisione, lamentando l’omesso esame dei documenti prodotti e la mancata motivazione sull’appello incidentale dell’Ufficio; 3) sostanzialmente, un vizio di motivazione e una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, anche con riferimento alla sentenza penale di non luogo a procedere invocata dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta forniti elementi indiziari idonei a sorreggere la ripresa, grava sul contribuente l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, prova che non può essere data con la sola fattura o con la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. Nel caso concreto la CTR aveva compiuto un apprezzamento di merito insindacabile, valorizzando unitariamente una pluralità di indici sintomatici dell’inesistenza delle operazioni e ritenendo non idonea la documentazione prodotta dalla società a vincere tale quadro. Quanto alla censura motivazionale, la Corte ha escluso che vi fosse un omesso esame o una motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata aveva spiegato le ragioni del rigetto dell’appello della contribuente e dell’accoglimento di quello incidentale dell’Ufficio. Ha inoltre ribadito che il giudicato o gli esiti del processo penale non sono vincolanti nel giudizio tributario, potendo al più assumere valore indiziario. La società è stata condannata alle spese e, in applicazione della disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto.
Norme richiamate
art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600/73
richiamato come norma sull’accertamento e sulla possibilità di fondare la ripresa su elementi presuntivi
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/72
richiamato quale base dell’accertamento IVA, anche in presenza di presunzioni
richiamato in relazione alla deducibilità dei costi e al requisito di inerenza
richiamato per il riparto dell’onere della prova: prima l’Ufficio prova gli indizi dell’inesistenza, poi il contribuente deve fornire la prova contraria
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro del motivo per violazione di legge
richiamato per la censura di nullità per carenza di motivazione
artt. 1 II comma e 36 II comma n. 4 d.lgs. 546/92
richiamati in relazione al contenuto della sentenza tributaria e alla motivazione
art. 360 comma 1 n.ri 4 e 5 c.p.c.
richiamati per i vizi processuali e motivazionali dedotti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
delimita il sindacato di legittimità sulla motivazione, senza consentire una nuova valutazione del merito
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di IVA e imposte dirette, la fattura costituisce di regola titolo per la detrazione dell’imposta e la deduzione del costo, ma l’Amministrazione può contestarne l’efficacia probatoria dimostrando, anche per presunzioni, che l’operazione documentata è oggettivamente inesistente.
- Quando l’Ufficio fornisce elementi indiziari gravi, precisi e concordanti dell’inesistenza dell’operazione, l’onere si sposta sul contribuente, che deve provare l’effettiva realizzazione della prestazione o della cessione contestata.
- La prova contraria del contribuente non può essere fondata solo sulla fattura, sulla regolarità formale delle scritture contabili o sulla tracciabilità del pagamento, se tali elementi sono compatibili anche con operazioni fittizie.
- In caso di operazioni oggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione IVA non sorge per il solo pagamento dell’imposta indicata in fattura, essendo necessario anche il requisito dell’inerenza dell’operazione all’impresa.
- Il giudizio del merito sulla sussistenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio motivazionale, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
- Nel processo tributario, gli esiti del giudizio penale non vincolano il giudice fiscale, potendo al più costituire un elemento indiziario da valutare insieme agli altri dati di causa.
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