Cassazione Civile, Ordinanza n. 21259/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, qualificata dal contribuente come categoria E/9 e ricondotta invece dall'Ufficio alla categoria D/1. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto il bene un partitore idrico appartenente alla categoria E/9, valorizzando la destinazione a servizio pubblico, l'assenza di fini di lucro della società e la pretesa inidoneità dell'immobile a produrre reddito autonomo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e delle disposizioni che regolano il servizio idrico integrato, sostenendo che l'immobile, per caratteristiche oggettive e destinazione economica, doveva essere classificato in categoria D, trattandosi di immobile destinato ad attività industriale/reddituale a prescindere dalla natura pubblicistica del servizio svolto; con il secondo ha dedotto nullità o comunque vizio di motivazione della sentenza di appello per insufficienza e mancata esplicitazione dei fatti e delle ragioni decisorie.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le memorie depositate dalla parte intimata per mancanza di controricorso tempestivo; ha poi rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; ha invece accolto il primo motivo, affermando che ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale-economica, e non la natura pubblica del servizio o l'assenza di lucro soggettivo del gestore. In particolare, ha ritenuto che un partitore idrico, inserito in un sistema di gestione del servizio idrico integrato con profili di economicità e remuneratività oggettiva, non sia compatibile con la categoria E/9 ma vada ricondotto alla categoria D. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per disporre il rinvio a nuovo ruolo e la trattazione in pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto
la memoria ex art. 378 è inammissibile se depositata dall'intimato che non abbia tempestivamente proposto controricorso
il mancato tempestivo deposito del controricorso impedisce alla parte intimata di depositare memorie
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme catastali e civilistiche rilevanti
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione insufficiente o mancante
richiamato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione della sentenza impugnata
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza
richiamato come parametro della motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della doglianza sul difetto di motivazione e sulla tutela del contraddittorio
artt. 4, 5 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939
norme sul classamento catastale e sulla nozione di unità immobiliare urbana
artt. 8 e 10 d.P.R. n. 1142 del 1949
norme regolatrici dell'accatastamento e della stima diretta degli immobili speciali
art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28
definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale
art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006
«Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»
la norma delimita negativamente la categoria E e mostra l'incompatibilità tra tale classificazione e la destinazione commerciale o industriale quando vi sia autonomia funzionale e reddituale
richiamato per sostenere che è commerciale l'attività diretta alla produzione di beni e servizi
art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di attività oggettivamente destinata a gestione reddituale
art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994
«I comuni e le province ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»
richiamato per evidenziare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri economici
art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006
«Il servizio idrico integrato ... deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità»
utilizzato per qualificare il servizio idrico integrato come attività gestita secondo criteri economici
art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
«La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»
richiamato per affermare la natura corrispettiva della tariffa e il principio di copertura integrale dei costi
art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000
richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica
art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.
richiamato per la competenza statale in materia di concorrenza e ambiente
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
«A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ... Sono esclusi ... macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»
richiamato per la stima diretta degli immobili speciali e particolari
art. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939
«Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.»
serve a definire l'unità immobiliare urbana in termini di utilità e redditività propria
art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949
«Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati ... che ... rappresenta ... un cespite indipendente.»
richiamato per l'autonoma individuazione dell'unità immobiliare ai fini catastali
art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato per il classamento degli immobili a destinazione speciale
art. 28 l. n. 1231 del 1936
richiamato in relazione ai fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriali o commerciali
richiamato per collegare la nozione catastale di componente immobiliare al bene immobile
richiamato incidentalmente per il requisito teleologico minimo dell'impresa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la memoria ex art. 378 c.p.c. non è ammissibile per la parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso; in tal caso resta soltanto la facoltà di partecipare all'eventuale discussione orale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione totalmente mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
- Ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e la sua destinazione funzionale-reddituale, non la natura soggettiva del gestore o l'assenza di fini di lucro della società intestataria.
- La categoria catastale E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e sostanzialmente incompatibili con una destinazione commerciale o industriale dotata di autonomia funzionale e reddituale.
- La nozione di autonomia funzionale e reddituale opera per delimitare negativamente la categoria E: se un bene o porzione di bene presenta autonoma funzionalità e redditività ed è destinato ad uso commerciale o industriale, non può essere mantenuto nel gruppo E.
- Un immobile destinato a impianto del servizio idrico integrato può essere accatastato autonomamente se presenta autonomia funzionale e reddituale, ma la sua collocazione catastale deve essere coerente con la natura economica dell'attività cui è asservito e con i criteri di stima propri degli immobili a destinazione speciale.
- La qualificazione di un servizio pubblico come svolto da ente pubblico, azienda municipalizzata o società partecipata non esclude, di per sé, la natura economica dell'attività ai fini del classamento catastale, essendo decisiva la funzione del bene e non la forma soggettiva del gestore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →