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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21259/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il classamento di un'unità immobiliare sita nel Comune di Castellabate, qualificata dal contribuente come categoria E/9 e ricondotta invece dall'Ufficio alla categoria D/1. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata confermata dalla CTR, che aveva ritenuto il bene un partitore idrico appartenente alla categoria E/9, valorizzando la destinazione a servizio pubblico, l'assenza di fini di lucro della società e la pretesa inidoneità dell'immobile a produrre reddito autonomo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme catastali e delle disposizioni che regolano il servizio idrico integrato, sostenendo che l'immobile, per caratteristiche oggettive e destinazione economica, doveva essere classificato in categoria D, trattandosi di immobile destinato ad attività industriale/reddituale a prescindere dalla natura pubblicistica del servizio svolto; con il secondo ha dedotto nullità o comunque vizio di motivazione della sentenza di appello per insufficienza e mancata esplicitazione dei fatti e delle ragioni decisorie.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le memorie depositate dalla parte intimata per mancanza di controricorso tempestivo; ha poi rigettato il secondo motivo di ricorso, ritenendo la motivazione della CTR superiore al minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; ha invece accolto il primo motivo, affermando che ai fini del classamento catastale rilevano le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua destinazione funzionale-economica, e non la natura pubblica del servizio o l'assenza di lucro soggettivo del gestore. In particolare, ha ritenuto che un partitore idrico, inserito in un sistema di gestione del servizio idrico integrato con profili di economicità e remuneratività oggettiva, non sia compatibile con la categoria E/9 ma vada ricondotto alla categoria D. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    richiamato per disporre il rinvio a nuovo ruolo e la trattazione in pubblica udienza in ragione della particolare rilevanza della questione di diritto

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ex art. 378 è inammissibile se depositata dall'intimato che non abbia tempestivamente proposto controricorso

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    il mancato tempestivo deposito del controricorso impedisce alla parte intimata di depositare memorie

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per la denuncia di violazione e falsa applicazione delle norme catastali e civilistiche rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione insufficiente o mancante

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione della sentenza impugnata

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla nullità della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno della doglianza sul difetto di motivazione e sulla tutela del contraddittorio

  • artt. 4, 5 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939

    norme sul classamento catastale e sulla nozione di unità immobiliare urbana

  • artt. 8 e 10 d.P.R. n. 1142 del 1949

    norme regolatrici dell'accatastamento e della stima diretta degli immobili speciali

  • art. 2 D.M. 2 gennaio 1998, n. 28

    definisce l'unità immobiliare in termini di autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2, comma 40, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006

    «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale»

    la norma delimita negativamente la categoria E e mostra l'incompatibilità tra tale classificazione e la destinazione commerciale o industriale quando vi sia autonomia funzionale e reddituale

  • art. 2195, n. 1, c.c.

    richiamato per sostenere che è commerciale l'attività diretta alla produzione di beni e servizi

  • art. 5, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel motivo dell'Agenzia in tema di attività oggettivamente destinata a gestione reddituale

  • art. 9, comma 1, l. n. 36 del 1994

    «I comuni e le province ... organizzano il servizio idrico integrato ... al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità»

    richiamato per evidenziare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri economici

  • art. 141 d.lgs. n. 152 del 2006

    «Il servizio idrico integrato ... deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità»

    utilizzato per qualificare il servizio idrico integrato come attività gestita secondo criteri economici

  • art. 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006

    «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ... in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio»

    richiamato per affermare la natura corrispettiva della tariffa e il principio di copertura integrale dei costi

  • art. 113 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato per la nozione di servizi pubblici locali a rilevanza economica

  • art. 117, comma 2, lett. e) e lett. s), Cost.

    richiamato per la competenza statale in materia di concorrenza e ambiente

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    «A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni ... Sono esclusi ... macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»

    richiamato per la stima diretta degli immobili speciali e particolari

  • art. 5 del R.D.L. n. 652 del 1939

    «Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio.»

    serve a definire l'unità immobiliare urbana in termini di utilità e redditività propria

  • art. 40 d.P.R. n. 1142 del 1949

    «Si accerta come distinta unità immobiliare urbana ogni fabbricato, o porzione di fabbricato od insieme di fabbricati ... che ... rappresenta ... un cespite indipendente.»

    richiamato per l'autonoma individuazione dell'unità immobiliare ai fini catastali

  • art. 8 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamato per il classamento degli immobili a destinazione speciale

  • art. 28 l. n. 1231 del 1936

    richiamato in relazione ai fabbricati costruiti per speciali esigenze di attività industriali o commerciali

  • art. 812 c.c.

    richiamato per collegare la nozione catastale di componente immobiliare al bene immobile

  • art. 2050 c.c.

    richiamato incidentalmente per il requisito teleologico minimo dell'impresa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la memoria ex art. 378 c.p.c. non è ammissibile per la parte intimata che non abbia depositato tempestivamente il controricorso; in tal caso resta soltanto la facoltà di partecipare all'eventuale discussione orale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione totalmente mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
  • Ai fini del classamento catastale, rilevano le caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare e la sua destinazione funzionale-reddituale, non la natura soggettiva del gestore o l'assenza di fini di lucro della società intestataria.
  • La categoria catastale E è riservata a immobili con marcata caratterizzazione tipologico-funzionale e sostanzialmente incompatibili con una destinazione commerciale o industriale dotata di autonomia funzionale e reddituale.
  • La nozione di autonomia funzionale e reddituale opera per delimitare negativamente la categoria E: se un bene o porzione di bene presenta autonoma funzionalità e redditività ed è destinato ad uso commerciale o industriale, non può essere mantenuto nel gruppo E.
  • Un immobile destinato a impianto del servizio idrico integrato può essere accatastato autonomamente se presenta autonomia funzionale e reddituale, ma la sua collocazione catastale deve essere coerente con la natura economica dell'attività cui è asservito e con i criteri di stima propri degli immobili a destinazione speciale.
  • La qualificazione di un servizio pubblico come svolto da ente pubblico, azienda municipalizzata o società partecipata non esclude, di per sé, la natura economica dell'attività ai fini del classamento catastale, essendo decisiva la funzione del bene e non la forma soggettiva del gestore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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