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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37484/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica a una società beneficiaria di scissione parziale di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per imposte IRAP e IRES dichiarate ma non versate dalla società scissa. La società contribuente ha impugnato la cartella deducendo, in sintesi: la mancata notifica della comunicazione di irregolarità e dell’avviso anche alla beneficiaria; l’asserita necessità della procedura di cui all’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 in caso di elusione; la limitazione della propria responsabilità ai limiti del patrimonio netto trasferito e la pretesa necessità di preventiva escussione della società scissa; l’irrilevanza, ai fini della responsabilità, della data di accertamento rispetto alla data di efficacia della scissione. La Corte esamina inoltre le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità del ricorso, nonché l’istanza di sospensione dell’esecuzione.

La decisione

La Corte rigetta tutte le censure. Esclude l’improcedibilità per mancato deposito della sentenza impugnata, rilevando che la copia autentica era comunque agli atti, e respinge anche l’eccezione di genericità del ricorso. Dichiara inammissibile la richiesta di sospensione ex art. 373 c.p.c. perché da proporre davanti al giudice a quo. Nel merito reputa infondato il primo motivo, affermando che la mancata decisione sull’istanza cautelare non lede il diritto di difesa. Dichiara inammissibile il secondo motivo, perché la decisione di merito si fonda sulla responsabilità solidale della beneficiaria per debiti tributari anteriori alla scissione e non su una qualificazione elusiva dell’operazione; inoltre, in caso di controllo automatizzato per imposte dichiarate e non versate, la comunicazione di irregolarità era stata ritualmente inviata alla società scissa e non occorreva reiterarla verso la beneficiaria. Rigetta infine i motivi terzo e quarto, affermando che, in caso di scissione parziale, la disciplina tributaria speciale prevede responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti per i debiti fiscali anteriori all’efficacia della scissione, senza beneficium excussionis e senza che valga il limite civilistico del patrimonio netto trasferito. La Corte condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti.

Norme richiamate

  • art. 169, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nell’eccezione di improcedibilità; la Corte ne esclude l’applicazione rigoristica quando la sentenza impugnata è comunque nella disponibilità del giudice.

  • art. 369 c.p.c.

    Le formalità di deposito non determinano improcedibilità se gli atti risultano comunque acquisiti al fascicolo d’ufficio o prodotti dalla controparte.

  • art. 373 c.p.c.

    La sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata va richiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza e non direttamente in cassazione.

  • art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992

    La mancata pronuncia sull’istanza cautelare non integra lesione del diritto di difesa se la causa viene decisa nel merito; la sospensione perde efficacia con la sentenza di primo grado.

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    L’obbligo di richiesta di chiarimenti e gli adempimenti difensivi presuppongono che l’accertamento sia fondato su ipotesi di elusione; non si applicano quando la pretesa si fonda su responsabilità solidale per debiti tributari anteriori alla scissione.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Nel controllo automatizzato per imposte dichiarate e non versate, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo in presenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000

    La comunicazione di irregolarità è necessaria solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • art. 173 d.P.R. n. 917 del 1986

    Nella scissione, gli obblighi tributari relativi a periodi anteriori all’efficacia dell’operazione, nonché controlli e accertamenti, si svolgono nei confronti della scissa; le società beneficiarie rispondono in solido per imposte, sanzioni, interessi e altri debiti, senza oneri informativi aggiuntivi per l’Amministrazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 472 del 1997

    In caso di scissione, anche parziale, ciascuna società è obbligata in solido per le somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data di efficacia della scissione; la responsabilità è illimitata sul piano tributario.

  • art. 2506-bis c.c.

    La disciplina civilistica della scissione distingue tra scissione totale e parziale e, per le obbligazioni civili, limita la responsabilità al valore effettivo del patrimonio netto attribuito o rimasto.

  • art. 2506-quater c.c.

    In ambito civilistico la responsabilità è solidale ma limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato o rimasto e opera il riferimento ai debiti non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

  • art. 1292 c.c.

    Per i debiti tributari, in mancanza di specificazioni contrarie, opera il principio generale dell’obbligazione solidale, per cui ciascun debitore può essere chiamato per l’intero.

  • art. 1299 c.c.

    È riconosciuto il regresso tra coobbligati dopo il pagamento dell’intero da parte di uno di essi.

  • art. 2304 c.c.

    Richiamato in via analogica per la sussidiarietà nelle obbligazioni dei soci illimitatamente responsabili, come modello distinto dalla disciplina fiscale della scissione.

  • art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato come esempio di responsabilità del cessionario d’azienda con beneficio di preventiva escussione, diverso dalla disciplina della scissione tributaria.

  • art. 30 d.lgs. n. 231 del 2001

    Richiamato per escludere che la disciplina della responsabilità degli enti da reato imponga limiti analoghi a quelli civilistici nella scissione tributaria.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l’omesso deposito formale di atti processuali non comporta improcedibilità se gli stessi risultano comunque nella disponibilità del giudice tramite il fascicolo d’ufficio o la produzione della controparte.
  • La mancata pronuncia sull’istanza cautelare non determina nullità quando la controversia viene definita nel merito, poiché la decisione di merito assorbe la cautela e ne travolge gli effetti.
  • In caso di controllo automatizzato ex art. 36-bis per imposte dichiarate e non versate, la comunicazione di irregolarità è dovuta solo se emergono incertezze rilevanti nella dichiarazione.
  • Nella scissione societaria, la disciplina tributaria speciale prevale su quella civilistica: per i debiti fiscali anteriori all’efficacia della scissione, le società beneficiarie rispondono solidalmente e illimitatamente, anche nella scissione parziale.
  • Per i debiti tributari derivanti da scissione parziale non opera il beneficium excussionis in favore della beneficiaria, la quale può essere chiamata al pagamento immediato, restando salvo il regresso verso gli altri coobbligati.
  • Gli atti di accertamento relativi a obblighi tributari anteriori alla scissione si svolgono nei confronti della società scissa; le società beneficiarie possono partecipare al procedimento, ma senza che ciò imponga all’Amministrazione ulteriori avvisi o integrazioni motivate.
  • La qualificazione dell’operazione straordinaria come elusiva o non elusiva è irrilevante quando la pretesa tributaria si fonda esclusivamente sulla responsabilità solidale prevista dalla disciplina della scissione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAssemblea
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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