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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Normativa italiana001G0293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina la responsabilità amministrativa di enti, società e associazioni per illeciti dipendenti da reato, con sanzioni pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. Prevede criteri di imputazione, modelli organizzativi esimenti, regole su prescrizione e successione di leggi, e numerosi reati presupposto. Non risulta obsoleto.

Responsabilità amministrativa degli enti da reato (D.Lgs. 231/2001)

Responsabilità amministrativa degli enti da reato

Il decreto disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti dipendenti da reato, introducendo un sistema autonomo di sanzioni e condizioni di esonero. La disciplina si applica a società, associazioni ed enti con o senza personalità giuridica, con esclusione di Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici ed enti con funzioni di rilievo costituzionale.

Ambito soggettivo e criteri generali di applicazione

La responsabilità dell’ente nasce quando il reato è commesso nel suo interesse o vantaggio da soggetti apicali, da persone che esercitano anche di fatto gestione e controllo, oppure da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza. L’ente non risponde se gli autori hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Principi di legalità, successione di leggi e reati commessi all’estero

L’ente non può essere sanzionato se la responsabilità amministrativa e le sanzioni non erano espressamente previste da una legge entrata in vigore prima del fatto. Se una legge posteriore elimina il reato o la responsabilità dell’ente, cessano l’esecuzione e gli effetti della condanna. In caso di successione di leggi si applica quella più favorevole, salvo pronuncia irrevocabile; la regola non vale per leggi eccezionali o temporanee. La responsabilità può estendersi anche ai reati commessi all’estero, per gli enti con sede principale in Italia, alle condizioni previste dal codice penale.

Modelli organizzativi ed esimenti

Per i reati commessi da soggetti apicali, l’ente non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato prima del fatto modelli organizzativi idonei, di aver affidato la vigilanza a un organismo dotato di autonomi poteri, che gli autori abbiano eluso fraudolentemente i modelli e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza. I modelli devono individuare le attività a rischio, prevedere protocolli decisionali, regole sulla gestione delle risorse finanziarie, obblighi informativi verso l’organismo di vigilanza e un sistema disciplinare. Per effetto del recepimento della normativa whistleblowing, i modelli devono prevedere canali di segnalazione interna, divieto di ritorsione e sistema disciplinare coerente. Negli enti di piccole dimensioni i compiti dell’organismo di vigilanza possono essere svolti dall’organo dirigente; nelle società di capitali tali funzioni possono essere attribuite al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione.

Responsabilità per soggetti sottoposti e contenuto del modello

Se il reato è commesso da sottoposti, l’ente risponde quando la commissione è resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie, con verifiche periodiche, aggiornamenti in caso di violazioni o mutamenti organizzativi e un sistema disciplinare efficace.

Tipologie di sanzioni

Le sanzioni previste sono: sanzione pecuniaria, sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza. Le interdittive consistono nell’interdizione dall’attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sanzione pecuniaria, criteri di commisurazione e riduzioni

La sanzione pecuniaria si applica sempre ed è determinata per quote, in un numero tra 100 e 1.000, con importo della quota commisurato alle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. Il giudice valuta gravità del fatto, responsabilità dell’ente e attività riparatorie o preventive svolte. Sono previste riduzioni se il fatto è stato commesso nell’interesse esclusivo di terzi o con danno lieve, oppure se l’ente ha risarcito il danno, eliminato le conseguenze e adottato modelli idonei prima del dibattimento. La sanzione non può scendere sotto il minimo stabilito dalla norma.

Sanzioni interdittive, commissario giudiziale e interdizione definitiva

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e quando il reato ha generato profitto rilevante o vi è reiterazione. Hanno durata ordinaria compresa tra tre mesi e due anni, salvo specifiche eccezioni. In presenza di particolari esigenze di continuità, il giudice può disporre la prosecuzione dell’attività tramite commissario giudiziale, specie per servizi pubblici, tutela dell’occupazione o stabilimenti di interesse strategico nazionale; il profitto della prosecuzione è confiscato. L’interdizione definitiva può essere irrogata in caso di reiterate condanne interdittive o quando l’ente sia stabilmente utilizzato per commettere reati.

Confisca, pubblicazione della sentenza, reiterazione, pluralità di illeciti e prescrizione

È sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La pubblicazione della sentenza può essere ordinata quando è applicata una sanzione interdittiva. La reiterazione si ha se l’ente commette un nuovo illecito entro cinque anni da una condanna definitiva. In caso di pluralità di illeciti, si applica la sanzione per il reato più grave aumentata fino al triplo. La prescrizione delle sanzioni è di cinque anni dalla consumazione del reato ed è interrotta dalla richiesta di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell’illecito.

Reati presupposto principali

La disciplina estende la responsabilità dell’ente a numerose categorie di reato, tra cui:

  • indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa ai danni dello Stato o dell’UE, frode informatica e frode nelle pubbliche forniture;
  • delitti informatici e trattamento illecito di dati;
  • criminalità organizzata;
  • peculato, concussione, corruzione e induzione indebita;
  • falsità in monete e strumenti di riconoscimento;
  • delitti contro l’industria e il commercio;
  • reati societari;
  • reati con finalità di terrorismo o eversione;
  • mutilazioni genitali femminili;
  • delitti contro la personalità individuale;
  • abusi di mercato;
  • omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro illecito e autoriciclaggio;
  • strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
  • violazioni di misure restrittive dell’Unione europea;
  • violazioni del diritto d’autore;
  • induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all’autorità giudiziaria;
  • reati ambientali.

Obblighi riparatori e cause di esclusione di alcune sanzioni

In più punti la norma esclude o attenua l’applicazione delle interdittive se, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, l’ente ha risarcito il danno, eliminato le conseguenze del reato, rimosso le carenze organizzative e messo a disposizione il profitto per la confisca. In alcuni casi, per stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, le sanzioni interdittive non possono essere applicate se comprometterebbero la continuità produttiva e l’ente ha adottato modelli idonei a bilanciare produzione, occupazione e tutela di sicurezza, salute e ambiente.

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