Cassazione Civile, Sentenza n. 25035/2023 del 22/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla natura giuridica del TFR liquidato per effetto delle previsioni sull'istituzione del Fondo di tesoreria (art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006 e d.m. attuativo): la Corte d'appello di Firenze aveva ritenuto che la quota di TFR erogata dal Fondo avesse natura retributiva e, conseguentemente, la ricorrente (INPS) contestava la possibilità per la lavoratrice di cumulare la rivalutazione monetaria e gli interessi sul TFR per ritardata corresponsione. L'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione delle norme richiamate (tra cui art. 1 commi 755 ss. l. n. 296/2006, art. 1 e 2 d.m. 30.1.2007, artt. 2114 e 2116 c.c., art. 16 comma 6 l. n. 412/1991), sostenendo che la prestazione corrisposta dal Fondo ha natura previdenziale e pertanto è soggetta alla disciplina del settore previdenziale (con conseguenze sul cumulo degli accessori per ritardo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Firenze ritenendola errata in diritto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. Nel provvedimento la Cassazione ha qualificato la prestazione erogata dal Fondo di tesoreria come prestazione previdenziale (sebbene modulata secondo i presupposti e la misura dell'art. 2120 c.c.), ha affermato che il Fondo è l'unico soggetto obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1.1.2007 e che l'art. 2116 c.c. trova applicazione; ne consegue che si applicano le regole proprie delle prestazioni previdenziali (tra cui le previsioni dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991) e che il datore di lavoro è un adiectus solutionis causa con responsabilità limitata nei termini previsti dalla normativa attuativa. La Cassazione ha inoltre precisato che le tesi giurisprudenziali contrarie non possono essere confermate e ha rinviato la decisione sulla regolazione delle spese al giudice di rinvio.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 755 ss.)
il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile ... garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto ... per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756
La Cassazione interpreta la norma come istitutiva di una gestione previdenziale obbligatoria: il contributo è di natura previdenziale e il Fondo è titolare dell'obbligo di erogazione per la quota corrispondente ai versamenti.
decreto ministeriale 30 gennaio 2007 (art. 1 e art. 2, commi 2 e 4)
il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalità previste dall’articolo 2120 del codice civile; le prestazioni ... sono erogate dal datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo conguaglio ... l’importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro non può in ogni caso eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al Fondo
Il d.m. conferma il meccanismo di erogazione tipico delle prestazioni previdenziali (anticipazione dal datore di lavoro sulla base di unica domanda), definisce i limiti dell'intervento del datore come adiectus solutionis e disciplina il conguaglio e le ipotesi di incapienza.
codice civile (art. 2114)
Richiamato come riferimento alla disciplina delle gestioni previdenziali obbligatorie: la legge n. 296/2006 istituisce una gestione ai sensi dell'art. 2114 c.c.
codice civile (art. 2116, comma 1)
le prestazioni ... sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali
La Corte ritiene applicabile l'art. 2116 c.c.: il lavoratore conserva la tutela della prestazione previdenziale anche se l'imprenditore non ha versato i contributi, perciò il Fondo rimane obbligato all'erogazione.
legge 30 dicembre 1991, n. 412 (art. 16, comma 6)
La Cassazione afferma che la prestazione erogata dal Fondo è soggetta alle disposizioni dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991; dal contesto giurisprudenziale tale disciplina incide sul regime degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi) rendendo inapplicabile il cumulo automatico riconosciuto per crediti di natura retributiva.
codice civile (art. 2120)
L'art. 2120 c.c. è utilizzato come parametro per la misura e i presupposti della prestazione, ma la Corte distingue la modulazione formale (misura e presupposti) dalla sua natura sostanziale che è previdenziale quando erogata dal Fondo.
decreto legislativo n. 252/2005
Richiamato rispetto alle opzioni di destinazione del TFR verso la previdenza complementare; utile per stabilire la quota dovuta al Fondo.
legge n. 297/1982 (Fondo di garanzia)
Citata come possibile strumento di supplenza per i lavoratori di imprese non soggette all'obbligo del Fondo di tesoreria; non altera la natura previdenziale della prestazione erogata dal Fondo.
Massime di principio
- La quota di TFR erogata dal Fondo di tesoreria (istituito dall'art. 1, commi 755 ss., l. n. 296/2006) è qualificabile come prestazione previdenziale, anche se la sua misura e i presupposti sono modellati sull'art. 2120 c.c.
- Il Fondo di tesoreria è il soggetto obbligato in via primaria alla corresponsione delle quote di TFR maturate dal 1.1.2007 in poi: il datore di lavoro è un adiectus solutionis causa con responsabilità limitata nei termini previsti (anticipazione salvo conguaglio e limiti di incapienza).
- Se la prestazione è previdenziale, trovano applicazione le regole proprie delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c. e norme collegate), con conseguenze sul regime degli accessori per ritardo: non può automaticamente applicarsi il criterio proprio dei crediti di natura retributiva (cumulo di rivalutazione monetaria e interessi come componente necessaria del credito).
- In controversie analoghe occorre verificare in primo luogo se la quota di TFR sia effettivamente di competenza del Fondo (es. rispetto alle scelte del lavoratore verso previdenza complementare) e, in caso affermativo, indirizzare la domanda principale nei confronti del Fondo; eventuali azioni di recupero dei contributi non versati spettano poi al Fondo stesso nei confronti del datore di lavoro.
- La qualificazione previdenziale prevista per i datori di lavoro con 50 o più dipendenti è una scelta discrezionale del legislatore e non costituisce, di per sé, vizio di legittimità costituzionale; per i lavoratori di imprese più piccole possono sussistere tutele alternative (es. Fondo di garanzia) quando configurabili.
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