DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina l’organizzazione e il funzionamento della previdenza complementare: destinatari e modalità di adesione, istituzione e autorizzazione dei fondi, governo e controlli, funzioni fondamentali, esternalizzazioni, remunerazione, valutazione dei rischi e gestione degli investimenti. L’adesione è libera e volontaria; il testo fornito non stabilisce un termine generale di efficacia o una limitazione temporale, ma contiene anche disposizioni abrogate e rinvii a normative europee aggiornate.
Disciplina delle forme pensionistiche complementari e dei fondi pensione
Previdenza pensionistica complementare
Il decreto disciplina le forme pensionistiche finalizzate a integrare i trattamenti pensionistici obbligatori, comprese quelle gestite da enti previdenziali di diritto privato, per assicurare una maggiore copertura previdenziale. Le attività delle forme pensionistiche sono limitate alla previdenza complementare e a quelle a essa collegate; l’adesione è libera e volontaria.
Destinatari e tipologie di prestazione
Possono aderire individualmente o collettivamente:
- lavoratori dipendenti privati e pubblici, inclusi quelli assunti con le tipologie contrattuali previste dal d.lgs. 81/2015;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- soci lavoratori di cooperative, anche insieme ai dipendenti delle cooperative;
- soggetti destinatari del d.lgs. 565/1996, anche se non iscritti al fondo previsto da tale decreto.
Per dipendenti, soci lavoratori di cooperative e destinatari del d.lgs. 565/1996 possono essere istituite forme a contribuzione definita. Per lavoratori autonomi e liberi professionisti sono ammesse anche forme a prestazione definita, che determinano la prestazione in relazione al reddito o al trattamento pensionistico obbligatorio. Le forme collettive e individuali possono ricevere quote del trattamento di fine rapporto (TFR), secondo le definizioni e le condizioni previste dal decreto.
Istituzione delle forme e costituzione dei fondi
Le forme pensionistiche possono essere istituite mediante contratti e accordi collettivi, accordi tra lavoratori, regolamenti aziendali o di enti, leggi regionali, accordi promossi da organizzazioni di lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci di cooperative o destinatari del d.lgs. 565/1996, nonché da enti previdenziali privati e soggetti finanziari individuati dalla legge. Per il personale delle pubbliche amministrazioni rilevano i contratti collettivi del pubblico impiego; per il personale disciplinato da ordinamenti speciali valgono questi ultimi o, in mancanza, accordi tra dipendenti promossi dalle loro associazioni. Le fonti istitutive definiscono le modalità di partecipazione garantendo l’adesione individuale libera.
I fondi sono costituiti come associazioni distinte dai promotori oppure come soggetti dotati di personalità giuridica, che nei casi previsti si acquisisce con l’autorizzazione della COVIP. I fondi istituiti da enti previdenziali e altri soggetti indicati dalla legge possono inoltre essere organizzati come patrimoni separati e autonomi all’interno dell’ente o della società. I fondi costituiti per categorie, comparti o raggruppamenti devono avere personalità giuridica e prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le regole sulla sollecitazione al pubblico risparmio. La denominazione «fondo pensione» è riservata alle forme previste dal decreto.
L’attività dei fondi promossi secondo le categorie individuate dalla legge è subordinata alla preventiva autorizzazione della COVIP. Il termine ordinario per decidere è di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza completa; se la COVIP richiede ulteriore documentazione entro 30 giorni dalla domanda, il termine è di 30 giorni dalla ricezione dei documenti richiesti. La COVIP può disciplinare le modalità di presentazione e fissare termini diversi, con un’estensione non superiore a ulteriori 30 giorni. La COVIP disciplina anche i casi di decadenza dall’autorizzazione per mancato avvio dell’attività o mancato raggiungimento della base associativa minima, previa convocazione delle fonti istitutive.
Sistema di governo e responsabilità degli organi
I fondi dotati di soggettività giuridica devono adottare un sistema di governo efficace, proporzionato a dimensione, natura, portata e complessità delle attività, con struttura trasparente, responsabilità chiaramente attribuite e separate e flussi informativi adeguati. Il sistema è descritto in un documento redatto annualmente dall’organo di amministrazione e pubblicato insieme al bilancio; nelle decisioni d’investimento sono considerati i fattori ambientali, sociali e di governo societario.
I fondi adottano politiche scritte per la gestione dei rischi, la revisione interna e, quando pertinente, le attività attuariali e quelle esternalizzate. L’organo di amministrazione le riesamina almeno ogni tre anni e le aggiorna in caso di cambiamenti significativi. Deve inoltre essere predisposto un sistema di controllo interno, comprendente procedure amministrative e contabili, controlli di conformità alla normativa nazionale e alle norme europee direttamente applicabili e adeguati meccanismi di segnalazione. I fondi adottano misure di continuità operativa e piani di emergenza, nonché sistemi informatici e di rete conformi al regolamento UE 2022/2554 ove applicabile. L’amministrazione effettiva spetta ad almeno due persone, salvo autorizzazione motivata della COVIP a un amministratore unico, valutati il ruolo delle parti sociali e le caratteristiche del fondo.
Per le forme diverse dai fondi aperti e dalle forme individuali, gli organi di amministrazione e controllo seguono, di regola, il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di contribuzione unilaterale dei lavoratori, la composizione è rappresentativa delle categorie interessate; i rappresentanti dei lavoratori successivi ai primi sono individuati con metodo elettivo secondo le regole delle fonti istitutive. L’organo di amministrazione conserva la responsabilità ultima del rispetto della normativa nazionale e di quella europea direttamente applicabile.
Queste forme nominano un direttore generale, responsabile della gestione corrente, dell’organizzazione del lavoro e dell’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione; in relazione alle caratteristiche della forma, l’incarico può essere affidato a un componente dell’organo in possesso dei requisiti prescritti. Le società che istituiscono fondi aperti o forme individuali nominano invece un responsabile indipendente, che non può essere amministratore della società né avere con essa, o con società del gruppo, un rapporto di lavoro subordinato o una prestazione d’opera continuativa.
Responsabile, rappresentanza degli aderenti e controlli societari
Il responsabile verifica che la gestione sia svolta nell’interesse esclusivo di aderenti e beneficiari e nel rispetto della legge, dei regolamenti e dei contratti. Vigila sulla gestione finanziaria e sui limiti d’investimento, sulla separazione amministrativa e contabile e sulla regolare tenuta delle scritture, sulla trasparenza, sulla gestione dei reclami, sulla tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni, sui conflitti d’interesse e sui principi di corretta amministrazione. Segnala tempestivamente le irregolarità agli organi societari indicando gli interventi correttivi e redige ogni anno una relazione sulle procedure di controllo, sull’organizzazione, sui risultati, sulle anomalie e sulle misure adottate. La relazione è trasmessa alla COVIP e agli organi e organismi indicati dalla legge.
Nei fondi aperti ad adesione collettiva, quando aderiscono almeno 500 lavoratori della stessa azienda o gruppo, è costituito un organismo di rappresentanza con un rappresentante designato dall’azienda o dal gruppo e un rappresentante dei lavoratori per ciascuna collettività. L’organismo collega le collettività aderenti alla società che gestisce il fondo e al responsabile. Ai componenti degli organi di amministrazione e al responsabile si applicano le norme del codice civile sulla responsabilità degli amministratori; agli organi di controllo si applicano le disposizioni civilistiche sui sindaci. L’organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP le irregolarità potenzialmente pregiudizievoli e trasmette i verbali delle riunioni nei casi previsti.
Funzioni fondamentali e segnalazioni alla COVIP
I fondi dotati di soggettività giuridica istituiscono una funzione di gestione dei rischi e una funzione di revisione interna; istituiscono inoltre la funzione attuariale quando ricorrono le condizioni stabilite dal decreto. Le funzioni devono essere svolte in modo obiettivo, equo e indipendente. Una persona o unità organizzativa può svolgere più funzioni, ma la revisione interna deve rimanere indipendente e distinta dalle altre. In via ordinaria, i titolari delle funzioni fondamentali devono essere diversi da chi svolge funzioni analoghe presso l’impresa promotrice; la COVIP può autorizzare una deroga, se il fondo dimostra come previene o gestisce i conflitti d’interesse.
I titolari comunicano le risultanze e le raccomandazioni agli organi competenti secondo l’ordinamento interno. Se non sono adottate misure correttive adeguate e tempestive, informano la COVIP quando rilevano un rischio sostanziale di violazione di un requisito legale significativo, con possibile impatto sugli interessi degli aderenti o beneficiari, oppure una violazione significativa delle norme applicabili. La COVIP tutela, nei limiti di legge, la riservatezza e l’identità del segnalante; il fondo deve proteggerlo da ritorsioni, discriminazioni e condotte sleali. La segnalazione non viola gli obblighi derivanti dal rapporto con il fondo, salvo responsabilità per calunnia, diffamazione o responsabilità civile.
Gestione dei rischi e revisione interna
Il sistema di gestione dei rischi deve essere proporzionato al fondo e individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente i rischi individuali e aggregati e le loro interdipendenze. È integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali e considera, ove pertinenti, i rischi relativi a gestione di attività e passività, investimenti — inclusi derivati, cartolarizzazioni e impegni simili — liquidità e concentrazione, operatività, riserve, assicurazione e tecniche di mitigazione, nonché fattori ambientali, sociali e di governo societario connessi agli investimenti. I rischi per gli aderenti e i beneficiari sono valutati nella prospettiva del loro interesse.
La funzione di revisione interna opera autonomamente e verifica la correttezza dei processi gestionali e operativi, l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l’adeguatezza e l’efficacia dei controlli interni e dell’assetto di governo, comprese le attività esternalizzate e i flussi informativi. Riferisce all’organo di amministrazione.
Funzione attuariale
I fondi che coprono direttamente rischi biometrici, garantiscono un rendimento degli investimenti o assicurano un livello determinato di prestazioni nominano almeno un titolare indipendente della funzione attuariale. La funzione coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche; verifica metodi, modelli, ipotesi e qualità dei dati; confronta le ipotesi con l’esperienza; attesta l’affidabilità del calcolo; esprime pareri sulla politica di sottoscrizione assicurativa e sugli accordi assicurativi, se presenti; contribuisce al sistema di gestione dei rischi. Può essere svolta da un attuario iscritto all’albo professionale o da soggetti con conoscenze ed esperienza adeguate secondo la disciplina attuativa.
Requisiti, esternalizzazione e remunerazione
Un decreto del Ministro del lavoro, sentita la COVIP, stabilisce requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e incompatibilità, situazioni impeditive e cause di sospensione per rappresentanti legali, direttori generali, componenti degli organi, titolari di funzioni fondamentali e responsabili delle forme aperte e individuali. Gli organi competenti verificano il possesso dei requisiti e ne informano la COVIP. I componenti degli organismi di rappresentanza indicati dalla legge devono possedere i requisiti di onorabilità.
I fondi possono esternalizzare funzioni e attività, incluse quelle fondamentali, ma l’organo di amministrazione conserva la responsabilità finale. L’esternalizzazione non deve pregiudicare il governo del fondo, aumentare indebitamente il rischio operativo, ostacolare la vigilanza della COVIP o compromettere la continuità e qualità del servizio agli aderenti e beneficiari. Sono richieste procedure idonee di selezione, un accordo scritto che definisca diritti e doveri e il monitoraggio del fornitore. La COVIP è informata tempestivamente degli affidamenti e degli sviluppi successivi; per funzioni fondamentali e gestione amministrativa o finanziaria l’informativa deve precedere l’avvio. Può chiedere informazioni e, se il fornitore non è sottoposto alla vigilanza prudenziale di altra autorità, effettuare ispezioni presso i suoi locali.
I fondi definiscono una politica di remunerazione proporzionata, applicabile alle persone che amministrano effettivamente il fondo, ai componenti dell’organo di controllo, al responsabile, ai titolari di funzioni fondamentali e al personale con impatto rilevante sul profilo di rischio. La politica deve sostenere una gestione sana e prudente, essere coerente con il rischio e con gli interessi a lungo termine degli aderenti e beneficiari, prevenire conflitti d’interesse e non incentivare rischi incongrui. Si applica anche ai fornitori esterni, salvo quelli soggetti alle direttive europee elencate nel decreto; è riesaminata almeno ogni tre anni e le informazioni essenziali sono rese pubbliche con regolarità, nel rispetto del regolamento UE 2016/679.
Valutazione interna del rischio e fondi in patrimoni separati
La valutazione interna del rischio è documentata, proporzionata e riferita a tutti i rischi rilevanti. È svolta almeno ogni tre anni e immediatamente dopo variazioni significative del profilo di rischio. Comprende l’integrazione dei rischi nei processi gestionali e decisionali, l’efficacia del sistema di gestione, gli eventuali conflitti con l’impresa promotrice, il fabbisogno finanziario e gli eventuali piani d’intervento, i rischi per le prestazioni degli aderenti e beneficiari e l’efficacia delle misure correttive. Include inoltre una valutazione qualitativa delle garanzie e degli altri meccanismi di protezione delle prestazioni, dei rischi operativi e dei rischi ambientali — compresi i cambiamenti climatici — sociali e di deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative. I metodi di valutazione dei rischi di breve e lungo periodo sono proporzionati e descritti nella valutazione, che deve essere considerata nelle decisioni strategiche.
Per i fondi costituiti come patrimoni separati presso società o enti, questi ultimi assicurano l’adempimento proporzionato degli obblighi di governo, funzioni fondamentali, gestione dei rischi, revisione, requisiti, esternalizzazione, remunerazione e valutazione interna. La COVIP, sentite Banca d’Italia, Consob e IVASS, adotta specifiche istruzioni di vigilanza.
Gestione delle risorse e politica d’investimento
I fondi delle categorie individuate dalla legge gestiscono le risorse tramite convenzioni con imprese d’investimento, società di gestione del risparmio, imprese assicurative autorizzate — anche di altri Stati UE operanti in Italia — e altri soggetti abilitati indicati dalla disciplina. Possono inoltre investire in azioni o quote di società immobiliari e in fondi immobiliari chiusi, nonché sottoscrivere o acquisire quote di fondi mobiliari chiusi. Per questi ultimi il limite è pari al 20% del patrimonio del fondo pensione e al 25% del capitale del fondo chiuso, nel rispetto delle disposizioni attuative.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono convenzionarsi con i fondi per la raccolta dei contributi, l’erogazione delle prestazioni e le attività connesse e strumentali; possono costituire società di capitali, mantenendone la maggioranza, e devono assicurare la separazione contabile rispetto alle attività istituzionali.
Le rendite sono erogate tramite convenzioni con imprese assicurative oppure direttamente dal fondo, se questo dispone di mezzi patrimoniali adeguati e ottiene l’autorizzazione della COVIP, che valuta anche il numero degli iscritti. Per le forme a prestazione definita e per le prestazioni di invalidità e premorienza devono essere stipulate convenzioni assicurative.
Un decreto ministeriale individua le attività investibili, gli eventuali limiti prudenziali, i criteri d’investimento per le categorie di valori mobiliari e le regole sui conflitti d’interesse. Può stabilire limiti agli investimenti, anche indiretti, in strumenti emessi da società o enti che realizzano progetti nei settori infrastrutturali elencati dalla legge, tra cui turismo, cultura, ambiente, risorse idriche, trasporti, sanità, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni ed energia. La disciplina attuativa definisce inoltre procedure, termini di rientro, informativa alla COVIP e misure correttive in caso di superamento temporaneo dei limiti.
I fondi definiscono obiettivi e criteri della politica d’investimento, anche per ciascun comparto, e ne verificano la coerenza con gli interessi degli iscritti almeno ogni tre anni. Rendono note agli iscritti le scelte d’investimento e pubblicano un documento che descrive obiettivi, criteri, metodi di misurazione, tecniche di gestione del rischio, ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e durata delle prestazioni e considerazione dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni e tempestivamente dopo modifiche rilevanti; è fornito agli aderenti e, su richiesta, ai beneficiari interessati o ai loro rappresentanti.
Nella valutazione del merito di credito, i fondi adottano procedure adeguate e non possono affidarsi esclusivamente o meccanicamente ai rating delle agenzie. I criteri generali di valutazione del rischio di credito sono indicati nelle convenzioni di gestione; la COVIP ne verifica il rispetto e valuta che i riferimenti ai rating non determinino un affidamento esclusivo o automatico.
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