LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge stabilisce i saldi di bilancio 2026-2028 e introduce misure fiscali, agevolazioni temporanee per lavoratori e famiglie, modifiche a detrazioni e imposte, regimi per imprese e assicurazioni e una definizione agevolata di specifici carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. Numerosi interventi si applicano solo nel 2026-2028; la definizione agevolata prevede domanda entro il 30 aprile 2026 e pagamento entro il 31 luglio 2026 o, a rate, fino al 31 maggio 2035.
Legge di bilancio 2026: misure fiscali, sociali e definizione dei carichi affidati alla riscossione
Legge di bilancio 2026: saldi e principali misure fiscali e sociali
La legge determina i limiti di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 e introduce disposizioni in materia tributaria, lavoristica, sociale, societaria e di riscossione. Il testo fornito comprende i commi 1-92 dell’articolo 1; le disposizioni successive alla parte trasmessa non sono qui ricostruibili.
Saldi di bilancio e riserve auree
I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, per il 2026, 2027 e 2028 sono stabiliti nell’allegato I. I livelli del ricorso al mercato sono calcolati al netto delle operazioni dirette a rimborsare anticipatamente o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Nel rispetto degli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la norma interpreta il testo unico valutario nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d’Italia, come iscritte nel suo bilancio, appartengono al Popolo italiano.
IRPEF e detrazioni per persone fisiche
L’aliquota del 35 per cento prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del TUIR è ridotta al 33 per cento. Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, la detrazione dall’imposta lorda spettante per determinate spese è ridotta di 440 euro, tenendo conto anche dei limiti previsti dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR. La riduzione riguarda:
- gli oneri detraibili al 19 per cento, escluse le spese sanitarie indicate dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
- le erogazioni liberali ai partiti politici;
- i premi assicurativi per il rischio di eventi calamitosi indicati dalla normativa sui bonus edilizi.
Per chi trasferisce la residenza in Italia dalla data di entrata in vigore della legge, il regime opzionale dell’articolo 24-bis del TUIR è modificato: l’imposta sostitutiva è elevata da 200.000 a 300.000 euro per il contribuente e da 25.000 a 50.000 euro per ciascun familiare. La legge estende inoltre agli anni 2025 e 2026 una disposizione della legge di bilancio 2025 richiamata al comma 27, senza che il testo fornito ne riporti il contenuto sostanziale.
Redditi da lavoro dipendente e agevolazioni temporanee
Per il solo 2026, gli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono assoggettati, salvo rinuncia scritta del lavoratore, a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, comprensiva delle addizionali regionali e comunali. Il regime è riservato ai dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 33.000 euro nel 2025.
I premi di produttività e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili nel 2026 e 2027 beneficiano dell’imposta sostitutiva prevista dalla legge n. 208/2015 con aliquota dell’1 per cento e limite complessivo di 5.000 euro. La disposizione previgente della legge di bilancio 2025 richiamata al comma 8 viene circoscritta al solo 2025.
Per il periodo d’imposta 2026, salvo rinuncia scritta, è prevista un’imposta sostitutiva del 15 per cento, entro il limite annuo di 1.500 euro, sulle somme corrisposte per:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi o di riposo settimanale;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
La misura è applicata dai sostituti d’imposta del settore privato, con esclusione delle attività turistiche e affini destinatarie del trattamento integrativo speciale, ai dipendenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Se il datore che applica l’imposta non ha rilasciato la certificazione unica relativa all’anno precedente, il lavoratore attesta per iscritto il reddito conseguito. Sono esclusi i compensi che, pur denominati maggiorazioni o indennità, sostituiscono la retribuzione ordinaria; i premi di risultato e le somme di partecipazione agli utili assoggettati al regime specifico non concorrono al limite di 1.500 euro. Restano ferme le ordinarie regole previdenziali e assistenziali, salvo diverse previsioni contrattuali o normative. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso delle imposte sostitutive si applicano, in quanto compatibili, le regole sulle imposte sui redditi.
Per i lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, ricettivo e termale, è riconosciuto dal 1° gennaio al 30 settembre 2026 un trattamento integrativo speciale non imponibile pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde riferite al lavoro notturno e al lavoro straordinario prestato nei giorni festivi. Ne beneficiano i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025. Il trattamento è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto il reddito 2025; gli importi sono indicati nella certificazione unica e il credito del sostituto è compensabile secondo le regole del decreto legislativo n. 241/1997.
La legge eleva inoltre da 8 a 10 euro il valore indicato nell’articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR e proroga al 2026 una disposizione della legge n. 232/2016 relativa ai redditi agrari richiamata dal comma 15.
Sostegno alimentare e cinque per mille
Il fondo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Un decreto del Ministro dell’agricoltura, di concerto con i Ministri del lavoro e dell’economia, ripartisce le risorse e definisce termini e modalità di erogazione. Per le medesime finalità, l’autorizzazione di spesa è aumentata di 2.231.000 euro annui per il 2026 e il 2027, a valere sul fondo.
Dal 2026 l’autorizzazione per la liquidazione del cinque per mille è fissata a 610 milioni di euro annui; per gli anni precedenti il testo conferma i limiti già stabiliti, compresi i 525 milioni annui dal 2022 al 2025.
Misure immobiliari, bonus edilizi e locazioni brevi
Le aliquote delle detrazioni per interventi edilizi disciplinate dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63/2013 sono rimodulate: le aliquote del 36 per cento e del 50 per cento, previste per il 2025, sono estese anche alle spese sostenute nel 2026; le aliquote del 30 per cento e del 36 per cento, previste per il 2026 e 2027, si applicano invece al solo 2027, secondo le rispettive disposizioni e condizioni. La proroga interessa anche gli interventi antisismici e le altre fattispecie richiamate dall’articolo 16. È inoltre estesa al 2026 una disposizione agevolativa della legge n. 232/2016 richiamata dal comma 15.
Per la disciplina edilizia richiamata dall’articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 70/2011, la rilevanza del titolo in sanatoria è estesa anche ai titoli conseguiti, inclusi quelli riferibili ai condoni edilizi del 1985, 1994 e 2003.
Per le locazioni brevi, il limite relativo al numero di appartamenti è ridotto da quattro a due e il riferimento temporale della disposizione è aggiornato al 2026.
Regimi fiscali e tributi finanziari
Per i redditi diversi e gli altri proventi da detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro si applica un’aliquota del 26 per cento, in luogo dell’aliquota ordinaria del 33 per cento. La definizione comprende token stabilmente ancorati all’euro con fondi di riserva integralmente detenuti in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. La mera conversione tra euro e tali token, e il rimborso in euro del valore nominale, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Dal 1° gennaio 2026 le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie indicate dalla legge n. 228/2012 e dal testo unico dei tributi erariali minori aumentano, rispettivamente, dallo 0,2 allo 0,4 per cento e dallo 0,02 allo 0,04 per cento, per i trasferimenti e le operazioni interessati.
ISEE e patrimonio detenuto all’estero
Ai fini della determinazione della componente patrimoniale rilevante, il patrimonio mobiliare comprende anche giacenze in valuta all’estero, criptovalute e somme costituite da rimesse di denaro. Un decreto congiunto dei Ministeri del lavoro e dell’economia definisce le misure attuative e le modifiche al regolamento ISEE, previa consultazione della Conferenza unificata; sono incluse le rimesse effettuate mediante sistemi di money transfer o invio all’estero di contante non accompagnato.
Gli enti che disciplinano prestazioni sociali agevolate devono adeguare i propri atti entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Fino a quel termine continuano a essere erogate le prestazioni già in corso secondo le disposizioni previgenti.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci ed estromissione
Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni possono assegnare o cedere ai soci, entro il 30 settembre 2026, immobili diversi da quelli strumentali indicati dal TUIR e beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. I soci devono risultare iscritti nel libro soci, ove previsto, al 30 settembre 2025 oppure entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, sulla base di un titolo con data certa anteriore al 1° ottobre 2025. Il regime si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni che si trasformano in società semplici entro il medesimo termine.
Sulla differenza tra valore normale dei beni e costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva dell’8 per cento, elevata al 10,5 per cento per società non operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per l’assegnazione o presenti nelle società trasformate sono assoggettate al 13 per cento. Per gli immobili la società può richiedere la determinazione del valore normale sulla base delle rendite catastali moltiplicate secondo i criteri dell’imposta di registro. In caso di cessione, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, la base di calcolo non può essere inferiore al valore normale determinato secondo il TUIR o, in alternativa, con il criterio catastale.
Per i soci di società trasformate, il costo fiscale delle partecipazioni è aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Ai soci assegnatari non si applicano le disposizioni del TUIR sui dividendi richiamate dalla norma; il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscale delle partecipazioni. Le aliquote proporzionali dell’imposta di registro sono ridotte della metà e le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. L’imposta sostitutiva va versata per il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e per la parte restante entro il 30 novembre 2026.
Le regole di estromissione agevolata dell’imprenditore individuale sono estese ai beni posseduti al 30 settembre 2025 e trasferiti fuori dal patrimonio d’impresa dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L’imposta sostitutiva è versata in due rate, entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027; gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.
Plusvalenze, riserve in sospensione d’imposta e IRAP sui dividendi
Per le plusvalenze diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, la regola generale diventa la tassazione integrale nell’esercizio di realizzo. Le plusvalenze da cessione di aziende o rami d’azienda posseduti da almeno tre anni possono, a scelta, essere ripartite in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, per un massimo di cinque esercizi complessivi. Per le plusvalenze da cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione di atleti professionisti, la rateizzazione è ammessa se i diritti sono posseduti da almeno due anni, fino a cinque esercizi complessivi e nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo in denaro; la parte residua è tassata nell’anno di realizzo. L’opzione deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; in sua assenza, la plusvalenza è tassata interamente nell’esercizio di realizzo. Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e rilevano anche per il calcolo dell’acconto.
I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta risultanti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 possono essere affrancati, in tutto o in parte, con imposta sostitutiva del 10 per cento. L’imposta è liquidata nella dichiarazione relativa al 2025 e versata obbligatoriamente in quattro rate annuali di pari importo, con la prima in scadenza insieme al saldo delle imposte sui redditi del periodo e le successive insieme ai saldi degli anni seguenti.
Dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, ai fini IRAP i dividendi provenienti da società o enti residenti nell’Unione europea o in determinati Stati dello Spazio economico europeo sono esclusi per il 95 per cento dal margine d’intermediazione o dalla base imponibile del ricevente, se ricorrono i requisiti indicati dalla normativa richiamata. Per i periodi precedenti, l’IRAP versata sulla quota eccedente può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602/1973. Chi ha ancora pendente, alla data di entrata in vigore della legge, il termine per chiedere il rimborso può presentare istanza all’Agenzia delle entrate; è possibile optare per l’utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione con il contributo straordinario bancario, a partire dal decimo giorno del mese successivo all’istanza e senza applicazione dei limiti di compensazione indicati dalla norma. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Deduzione delle perdite attese su crediti e altre misure per imprese finanziarie
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, le svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio di rischio, derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite attese, sono deducibili in cinque quote costanti: nell’esercizio d’iscrizione in bilancio e nei quattro successivi. Le attività per imposte anticipate iscritte per effetto di tale disciplina sono escluse dai regimi di conversione o computo richiamati dalla norma. Per il calcolo dell’acconto del primo periodo interessato si considera l’imposta che sarebbe risultata applicando le nuove regole.
I commi 51-55 dell’articolo 1 risultano abrogati dal decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38; il contenuto originario di tali disposizioni non è quindi ricostruito nel testo fornito.
Imposta sui premi assicurativi e valutazione dei titoli
La disciplina interpreta la legge n. 1216/1961 nel senso che le coperture per infortunio del conducente e assistenza stradale non rientrano nell’esclusione prevista per altri rischi inerenti al veicolo quando il relativo premio è indicato separatamente. Le successive modifiche includono espressamente tali coperture tra i rischi soggetti all’imposta sui premi, anche se non sono stipulate con lo stesso contratto della responsabilità civile obbligatoria. La tariffa applicabile è fissata al 12,50 per cento. Regole corrispondenti sono inserite nel testo unico dei tributi erariali minori.
Per i premi relativi ai rischi di infortunio del conducente e assistenza stradale incassati nei primi cinque mesi del 2026, il versamento dell’imposta è differito al 30 giugno 2026. Le imprese assicurative riconoscono al contraente, in riduzione dell’importo dovuto, una somma pari ad almeno due terzi della maggiore imposta. Le disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026.
I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, negli esercizi 2025 e 2026, valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente in bilancio al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, invece che al valore di mercato, salvo perdite durevoli. Le imprese che adottano la facoltà accantonano a una riserva indisponibile utili per un importo pari alla differenza, al netto dell’onere fiscale; se gli utili dell’esercizio non bastano, la riserva è integrata con riserve disponibili o con utili successivi. Per le imprese assicurative indicate dal codice delle assicurazioni, le modalità applicative sono definite dall’IVASS e la facoltà è subordinata alla coerenza con la struttura degli impegni finanziari del portafoglio.
Contributo straordinario e maggiorazioni IRAP
Per i soggetti interessati dal contributo straordinario sulle riserve bancarie, dal primo esercizio che inizia dopo il 1° gennaio 2028, in caso di distribuzione di utili o riserve si presume distribuita prioritariamente la riserva disciplinata dall’articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge n. 104/2023. La presunzione non opera per la parte costituita con utili destinati alle riserve previste dal testo unico bancario.
Fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2028, la riserva può essere assoggettata a un contributo straordinario: l’aliquota è del 27,5 per cento se calcolata sulla riserva esistente alla fine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, oppure del 33 per cento se riferita alla consistenza alla fine dell’esercizio successivo. Il contributo è indeducibile, si liquida nella dichiarazione del periodo in cui è applicato e si versa entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi. Per i soggetti che lo applicano non opera la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’articolo 26, comma 5-bis. Accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso seguono le regole delle imposte sui redditi.
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi, le aliquote IRAP previste per i soggetti indicati dall’articolo 16, comma 1-bis, lettere b) e c), sono aumentate di due punti percentuali, con esclusione dei soggetti elencati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9. Per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente è prevista, fino a concorrenza della maggiore imposta dovuta, una detrazione di 90.000 euro. Anche per gli acconti si assume l’imposta ricalcolata secondo la nuova disciplina.
Differimenti di deduzioni e limiti all’utilizzo di perdite ed eccedenze
Le deduzioni di componenti negativi previste per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027 sono differite in due quote costanti ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2028 e 2029:
- la quota del 3,80 per cento prevista ai fini IRES e IRAP dalla normativa del 2015;
- la quota del 12,36 per cento prevista dalla legge n. 145/2018;
- la quota del 9,50 per cento prevista, ai fini IRES e IRAP, dalla stessa legge.
Nel 2026, perdite fiscali ed eccedenze ACE possono essere utilizzate in diminuzione del reddito solo fino a concorrenza del maggior reddito imponibile prodotto dalle disposizioni della legge di bilancio 2025 richiamate dalla norma, e comunque entro il 35 per cento di tale maggior reddito. Nel 2027, il limite è il 42 per cento del maggior reddito imponibile derivante dai differimenti appena descritti. I limiti si applicano anche ai soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale; per determinare il reddito complessivo globale, il maggior reddito imponibile indicato dalla norma è considerato prioritariamente prodotto secondo le specifiche disposizioni richiamate.
La disciplina stabilisce inoltre criteri specifici per il calcolo degli acconti relativi ai periodi in corso al 31 dicembre 2026, 2027 e 2028 e al successivo: per il 2026 e 2027 si ricalcola l’imposta secondo i limiti e i differimenti applicabili; per il 2028 e il periodo successivo non si tiene conto delle quote di deduzione differite.
Definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione
Possono essere definiti i debiti risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali o dai controlli automatizzati e formali indicati dalla legge, nonché dall’omesso versamento di contributi INPS. Sono esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamento.
La definizione consente di estinguere i carichi versando il capitale e le spese di rimborso per procedure esecutive e notificazione delle cartelle, senza corrispondere interessi e sanzioni affidati all’agente, interessi di mora, somme aggiuntive previdenziali e aggi. Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- in un massimo di 54 rate bimestrali, con la prima il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026 e la terza il 30 novembre 2026; le rate successive scadono secondo il calendario bimestrale previsto fino al 31 maggio 2035.
Dal 1° agosto 2026 sulle rate si applicano interessi al 3 per cento annuo; non si applica la disciplina ordinaria di rateazione richiamata dalla norma. L’agente della riscossione rende disponibili nell’area riservata del proprio sito i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Il debitore deve presentare all’agente, esclusivamente per via telematica, la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2026, scegliendo il numero di rate. Le modalità sono pubblicate dall’agente entro 20 giorni dall’entrata in vigore della legge; la dichiarazione può essere integrata entro la stessa scadenza. In presenza di giudizi relativi ai carichi, il debitore li indica e si impegna a rinunciarvi. Il giudice sospende il processo nelle more del versamento della prima o unica rata; l’estinzione si perfeziona, ai fini del giudizio, con tale versamento e comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato.
Nel calcolo del dovuto si considerano soltanto i pagamenti già effettuati a titolo di capitale e di spese esecutive e di notifica. Anche chi ha già integralmente pagato tali importi deve presentare la dichiarazione per ottenere gli effetti della definizione. Le somme già versate a qualsiasi titolo restano acquisite e non sono rimborsabili.
Dalla presentazione della dichiarazione, per i carichi inclusi:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento delle dilazioni in corso;
- non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche, avviate nuove esecuzioni o proseguite quelle in corso, salvo che sia già avvenuto con esito positivo il primo incanto;
- il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle disposizioni indicate in materia di pagamenti da parte delle amministrazioni e compensazioni;
- si applica la disciplina richiamata per il rilascio del DURC.
L’agente della riscossione comunica ai debitori aderenti, entro il 30 giugno 2026, l’ammontare complessivo delle somme dovute. Il testo fornito si interrompe a questo punto e non consente di ricostruire le ulteriori regole della procedura di definizione agevolata.
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