Cassazione Civile, Ordinanza n. 10082/2025 del 16/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un ex dipendente per ottenere l’ammissione del proprio credito da TFR nei confronti del fallimento della società datrice di lavoro cedente. Il tribunale aveva ammesso solo una parte del credito, rigettando la domanda per il TFR maturato nel periodo antecedente e per quello successivo, ritenendo: da un lato, che per il TFR maturato fino al 31.12.2006 il lavoratore dovesse rivolgersi al Fondo di garanzia INPS e non al fallimento; dall’altro, che per il TFR maturato dopo l’1.1.2007 non fosse provato il quantum riferibile al solo periodo coperto dal Fondo di Tesoreria, essendo il credito documentato in modo complessivo dal 2001 al 2019. Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo violazione degli artt. 105 l. fall., 47 l. 428/1990 e 2112 c.c., sostenendo che il trasferimento del ramo d’azienda e la successiva cessazione del rapporto non escludevano la legittimazione passiva del fallimento per il TFR maturato presso il cedente; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c., 2120 c.c., art. 2 l. 297/1982 e art. 1, commi 755-757, l. 296/2006, lamentando l’erronea negazione dell’insinuazione al passivo per carenza di prova del quantum, nonostante il credito fosse documentato e la disciplina del Fondo di Tesoreria non mutasse la natura retributiva del TFR. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: ha affermato che il TFR conserva natura di credito retributivo del lavoratore, esigibile alla cessazione del rapporto, e che l’omesso versamento al Fondo di Tesoreria non trasferisce l’obbligazione in via esclusiva all’INPS né priva il lavoratore della legittimazione a insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito. Ha inoltre chiarito che, nel caso di omesso versamento, il lavoratore può chiedere l’ammissione per l’intero TFR accertato, senza che sia necessario distinguere anno per anno le quote, quando il credito sia documentalmente provato e la cessazione del rapporto sia avvenuta. Il decreto è stato quindi cassato e la Corte, decidendo nel merito, ha ammesso il credito al passivo in via privilegiata per l’importo ulteriore di euro 15.558,14 oltre interessi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto del tribunale e, decidendo nel merito, ha ammesso il credito del lavoratore allo stato passivo del fallimento in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. per l’ulteriore importo di euro 15.558,14 a titolo di TFR, oltre interessi ex artt. 53 e 54 l. fall. Ha disposto la regolazione delle spese secondo soccombenza. La decisione afferma che, in caso di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, il lavoratore mantiene la titolarità del credito retributivo e la legittimazione a insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito, e che il richiamo della disciplina contributiva non trasforma il TFR in credito previdenziale in senso sostanziale.
Norme richiamate
norma processuale che disciplina l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda del creditore lavoratore
fonte del privilegio riconosciuto al credito da TFR ammesso al passivo
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina del trasferimento d’azienda in ambito concorsuale
richiamato dal ricorrente in relazione alla procedura di consultazione sindacale nel trasferimento d’azienda
richiamato per sostenere la continuità del rapporto e la disciplina del passaggio dei lavoratori nel trasferimento d’azienda
richiamato per censurare la ripartizione dell’onere della prova sul quantum del TFR
richiamato per contestare la valutazione delle risultanze documentali operate dal tribunale
la Corte ribadisce che il TFR è retribuzione differita, dovuta alla cessazione del rapporto di lavoro
la Corte afferma che il Fondo di garanzia interviene nei presupposti di legge, ma ciò non esclude la legittimazione del lavoratore ad insinuarsi al passivo del datore insolvente
art. 1, commi 755-757, l. 296/2006
la disciplina del Fondo di Tesoreria ha funzione di garanzia e di modalità di raccolta delle quote, ma non muta la natura sostanziale retributiva del TFR
richiamato per gli interessi sulle somme ammesse al passivo
richiamato per gli interessi sulle somme ammesse al passivo
richiamato per il termine di prescrizione quinquennale del diritto al TFR dalla cessazione del rapporto
richiamato per la prescrizione decennale del diritto accertato con giudicato
evocato in relazione all’automaticità delle prestazioni previdenziali, esclusa come meccanismo sostitutivo del credito del lavoratore per TFR
richiamato per la responsabilità solidale del committente nei confronti dei lavoratori dell’appaltatore anche per il TFR
art. 1, comma 756, l. 296/2006
richiamato come parte del meccanismo di versamento al Fondo di Tesoreria e come base per l’eccezione di omesso versamento
art. 1, comma 757, l. 296/2006
richiamato per precisare che la liquidazione a carico del Fondo opera nei limiti dei versamenti effettuati, mentre il resto resta a carico del datore di lavoro
menzionato solo per escluderne l’applicabilità al TFR quale rimedio alla omissione contributiva
richiamato in relazione alla legittimazione attiva del fondo di previdenza complementare in caso di cessione del credito
Massime di principio
- Il TFR mantiene natura di credito retributivo differito del lavoratore e diventa esigibile alla cessazione del rapporto, indipendentemente dal meccanismo di accantonamento o dal soggetto che ne gestisce la provvista.
- L’omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria INPS non trasforma il credito in un’obbligazione esclusivamente previdenziale né libera il datore di lavoro dalla titolarità passiva del debito verso il lavoratore.
- Se il credito per TFR è documentalmente provato e il rapporto di lavoro è cessato, il lavoratore può insinuarsi al passivo del datore di lavoro fallito anche per le quote maturate nel periodo interessato dal Fondo di Tesoreria, senza dover necessariamente frammentare il credito anno per anno quando ciò non sia richiesto dalla prova del fatto costitutivo.
- Per il TFR maturato fino al 31.12.2006, il lavoratore conserva la legittimazione ad agire verso il datore di lavoro insolvente e la strada dell’insinuazione al passivo costituisce il presupposto per l’eventuale intervento del Fondo di garanzia INPS.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una volta provati rapporto di lavoro, cessazione e ammontare del credito, il fatto che una parte del TFR sia stata o avrebbe dovuto essere versata a fondi gestiti dall’INPS rileva come modalità di adempimento o come fatto estintivo da provare dal debitore, non come causa automatica di carenza di legittimazione del lavoratore.
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