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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26356/2026 del 07/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda del lavoratore di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale del datore di lavoro per la quota residua di TFR, dopo che erano state pagate le quote effettivamente versate dal datore al Fondo di tesoreria. La sentenza impugnata aveva riconosciuto la permanenza della titolarità passiva dell’obbligazione in capo al datore e la possibilità di agire per il credito residuo. L’INPS ha proposto tre motivi: con il primo ha censurato, per violazione degli artt. 1362, 1703 e 2615, secondo comma, c.c., dell’art. 27 del d.lgs. C.P.S. n. 1577 del 1947 e dell’art. 2112 c.c., la valutazione della Corte d’appello circa la possibilità per il Consorzio di stipulare un contratto di cessione con effetti diretti nei confronti della Cooperativa Cometa, sostenendo che la fattispecie fosse una sub-derivazione dell’appalto e non un trasferimento d’azienda. Con il secondo motivo ha contestato, in relazione agli artt. 2615, secondo comma, c.c., 2 della legge n. 297 del 1982 e 2112 c.c., l’esclusione dell’obbligo del lavoratore di escutere preventivamente il condebitore solidale. Con il terzo motivo ha sostenuto, richiamando la disciplina del Fondo di tesoreria e le norme processuali in materia di controversie previdenziali, che la quota di TFR maturata dal 1° gennaio 2007 fosse una prestazione previdenziale esclusivamente a carico del Fondo di tesoreria, non del Fondo di garanzia, e che mancasse inoltre una domanda amministrativa dell’assicurato al Fondo di tesoreria. Le Sezioni unite hanno esaminato il contrasto sulla natura delle quote di TFR non versate al Fondo di tesoreria.

La decisione

Le Sezioni unite hanno rigettato il terzo motivo, affermando che il TFR mantiene natura di retribuzione differita anche per le quote soggette al regime introdotto dalla legge n. 296 del 2006: le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria restano crediti retributivi del lavoratore e il datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale conserva la titolarità passiva dell’obbligo di pagarle. Il lavoratore è quindi legittimato a chiederne l’ammissione al passivo. La Corte ha rimesso la causa alla Sezione lavoro per l’esame dei primi due motivi, senza deciderli. Non risulta una statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La formulazione letterale della norma àncora geneticamente il trattamento di fine rapporto alla retribuzione e quindi alla prestazione e traccia rispetto a questa un chiaro vincolo di corrispettività.

    Il TFR è retribuzione differita, maturata in relazione alla prestazione lavorativa; la disciplina del Fondo di tesoreria non ne muta la natura sostanziale.

  • art. 1, commi 755-757, legge n. 296 del 2006

    Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto.

    La legge del 2006 disciplina il finanziamento e il flusso degli accantonamenti, senza trasformare il TFR in una prestazione previdenziale. Il datore resta obbligato per le quote maturate e non versate al Fondo.

  • art. 1, comma 756, legge n. 296 del 2006

    A differenza di quanto accade per il Fondo di garanzia, la legge n. 296, nel regolamentare il Fondo di tesoreria, inserisce un chiaro vincolo di sinallagmaticità tra la provvista finanziaria e la prestazione erogabile che deroga espressamente al principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. L’obbligazione del Fondo di tesoreria si configura pertanto come un’obbligazione circoscritta al quantum concretamente versato dal datore di lavoro.

    Il Fondo di tesoreria eroga soltanto la quota corrispondente ai versamenti effettivamente ricevuti; per la quota non versata permane l’obbligazione retributiva del datore di lavoro.

  • art. 2116, comma 1, c.c.

    Secondo l’orientamento costante di questa Corte, il principio di automaticità delle prestazioni, sancito dall'art. 2116 c.c., in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro, così come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola di carattere generale e può essere derogato solo in base a specifiche disposizioni di legge, le quali devono espressamente prevedere anche la eventuale limitazione dell'automatismo al solo caso in cui non sia prescritto il diritto dell'ente previdenziale alla percezione dei contributi.

    L’automaticità delle prestazioni previdenziali opera come regola generale, salvo deroga legislativa specifica. Nel caso del Fondo di tesoreria, la limitazione testuale dell’erogazione ai versamenti effettuati impedisce di qualificare come previdenziale la quota omessa e di trasferire al Fondo l’obbligo del datore.

  • art. 2, legge n. 297 del 1982

    Il definitivo accertamento del credito in sede concorsuale costituisce il presupposto per l’accesso alla prestazione previdenziale nei limiti del quantum ammesso al passivo.

    Il Fondo di garanzia tutela il lavoratore contro l’insolvenza del datore mediante una prestazione previdenziale distinta dal credito civilistico verso il datore, subordinata all’accertamento del credito nella procedura concorsuale.

  • art. 1, comma 764, legge n. 296 del 2006

    Il tenore letterale della norma – con specifico riguardo al sintagma verbale «conferito», da intendersi quale sinonimo di adempiuto o effettivamente versato – impone di ritenere, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, che l’esonero dall'obbligazione contributiva verso il Fondo di garanzia operi in misura esattamente proporzionale alle quote di trattamento di fine rapporto mensilmente accreditate presso il Fondo di tesoreria, ciò in perfetta simmetria con il meccanismo di cui al precedente comma 756 della medesima legge n. 296/2006.

    L’esonero dal contributo al Fondo di garanzia opera soltanto in proporzione alle quote di TFR effettivamente trasferite al Fondo di tesoreria; per le quote non trasferite resta l’obbligo contributivo verso il Fondo di garanzia.

  • art. 2, comma 7, legge n. 297 del 1982

    Adempiuta l'obbligazione indennitaria, si perfeziona in capo all'Inps uno speciale diritto di surroga legale nella posizione del lavoratore all'interno della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge citata.

    Dopo il pagamento della prestazione del Fondo di garanzia, l’INPS subentra per legge nella posizione del lavoratore nella procedura concorsuale, conservando la collocazione privilegiata del credito.

  • art. 2751-bis, n. 1, c.c.

    Il creditore istante ha l'onere di far valere il proprio credito civilistico mediante istanza di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 297 del 1982, usufruendo del collocamento in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c., posto al vertice dell'ordine delle prelazioni.

    Il credito retributivo del lavoratore per il TFR va fatto valere al passivo con il privilegio previsto per i crediti di lavoro; il privilegio permane anche nella surroga dell’INPS.

  • art. 1, comma 758, legge n. 296 del 2006

    La circostanza per cui la legge finanziaria preveda l'impiego – seppur temporaneo – di tali somme per finalità estranee alla previdenza (quali gli investimenti in opere pubbliche) colloca dette risorse al di fuori del sistema previdenziale e delle garanzie sottese all'art. 38 Cost.

    La possibilità di destinare temporaneamente le risorse del Fondo a finalità estranee alla previdenza è indicativa del fatto che il Fondo di tesoreria svolge una funzione di gestione finanziaria e non di tutela previdenziale solidaristica.

  • art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

    Il tenore letterale della norma – con specifico riguardo al sintagma verbale «conferito», da intendersi quale sinonimo di adempiuto o effettivamente versato – impone di ritenere, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi, che l’esonero dall'obbligazione contributiva verso il Fondo di garanzia operi in misura esattamente proporzionale alle quote di trattamento di fine rapporto mensilmente accreditate presso il Fondo di tesoreria, ciò in perfetta simmetria con il meccanismo di cui al precedente comma 756 della medesima legge n. 296/2006.

    L’interpretazione letterale del termine «conferito» conduce a riferirlo alle somme effettivamente accreditate al Fondo di tesoreria e, conseguentemente, a limitare a tale misura l’esonero contributivo verso il Fondo di garanzia.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    Deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c.: «Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall'art. 1, commi 755 - 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall'1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall'Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r.».

    La Corte enuncia il principio di diritto vincolante per la decisione: le quote non versate restano crediti retributivi verso il datore di lavoro insolvente e possono essere insinuate al passivo dal lavoratore.

Massime di principio

  • Il TFR conserva natura di retribuzione differita anche quando, per i datori di lavoro soggetti alla disciplina, le quote maturate dal 1° gennaio 2007 devono essere versate al Fondo di tesoreria; tale regime regola il finanziamento e l’erogazione, senza modificare la natura sostanziale del credito.
  • Il Fondo di tesoreria è tenuto a erogare soltanto la quota di TFR corrispondente ai versamenti effettivamente ricevuti. Se il datore di lavoro non ha versato le quote dovute, resta titolare dell’obbligo di corrispondere il relativo credito retributivo.
  • In caso di liquidazione giudiziale del datore di lavoro, il lavoratore è legittimato a chiedere l’ammissione al passivo delle quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria; il datore non è un mero soggetto incaricato del pagamento per conto del Fondo.
  • Il Fondo di tesoreria e il Fondo di garanzia operano in modo complementare: l’esonero contributivo verso il Fondo di garanzia riguarda soltanto la percentuale di TFR effettivamente trasferita al Fondo di tesoreria, mentre per le quote non trasferite permane l’obbligo contributivo e la relativa tutela contro l’insolvenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRLiquidazione giudizialeAccertamento del passivo
RamiLavoroFallimentare / Crisi d'impresaPrevidenza
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