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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31551/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo a un'area sita nel porto di Genova, adibita a banchina di collegamento tra un capannone destinato a officina navale e il punto di attracco delle imbarcazioni in riparazione. A seguito di procedura DOCFA, l'area era stata riclassata dall'Ufficio nella categoria D/1, ma la Commissione tributaria regionale aveva confermato la categoria E/1. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di appello ritenuto inammissibile il gravame per difetto di motivi specifici, benché l'atto di appello riproponesse in modo sufficiente le ragioni già svolte in primo grado; 2) violazione dell'art. 57 del d.lgs. 546/1992 per avere il giudice ritenuto nuova e quindi preclusa in appello la deduzione sulla destinazione commerciale dell'area, che invece costituiva mera difesa e non eccezione nuova; 3) violazione delle norme catastali per avere ritenuto corretta la categoria E/1, nonostante la funzione strumentale e commerciale dell'area rispetto all'attività privata di riparazione navale. La società ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo inammissibilità dell'appello e contestando la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso principale dell'Agenzia. Ha ritenuto che l'appello dell'Ufficio fosse specifico ai sensi dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché idoneo a devolvere la controversia nel merito pur riproponendo le ragioni già fatte valere in primo grado; ha escluso che l'Ufficio avesse introdotto in appello una domanda o eccezione nuova, trattandosi di mere difese e precisazioni nell'ambito del thema decidendum; ha inoltre affermato che, in ambito portuale, la classificazione in categoria E/1 non può fondarsi sulla sola localizzazione o sulla generica utilità pubblica dell'attività, dovendosi verificare l'autonomia funzionale e reddituale e la destinazione commerciale o industriale del bene. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Il ricorso incidentale è stato rigettato in parte, dichiarato inammissibile in parte e assorbito quanto alla censura sulle spese. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della contribuente.

Norme richiamate

  • art. 53 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "motivi specifici dell'impugnazione"

    Nel processo tributario è sufficiente che l'appello riproponga in modo chiaro le ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado; non è necessario formulare motivi nuovi, purché l'atto di gravame consenta di individuare l'oggetto della censura nel suo complesso.

  • art. 57 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "divieto di domande nuove" e "nuove eccezioni"

    Il divieto riguarda le eccezioni in senso stretto e non impedisce all'Ufficio di sviluppare e precisare in appello mere difese o argomentazioni già ricomprese nel thema decidendum e nei fatti posti a base dell'atto impositivo.

  • art. 2, comma 40, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262

    "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La norma conferma che, ove una porzione immobiliare abbia autonoma funzionalità e redditività ed sia destinata a uso commerciale o industriale, non può essere inclusa in categoria E.

  • art. 5 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamato come norma di riferimento per il classamento catastale.

  • art. 40 D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142

    Richiamato come norma di riferimento per il classamento catastale.

  • art. 36 cod. nav.

    La concessione in uso di un bene demaniale non implica automaticamente destinazione a servizio pubblico e non esclude che il bene sia sfruttato economicamente in regime imprenditoriale.

  • art. 21, comma 1, lett. a, L. 28 gennaio 1994, n. 84

    La disciplina portuale è letta nel senso che le operazioni portuali possono essere svolte in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali, distinguendosi dal servizio pubblico in senso proprio.

  • art. 1, commi 578 e 579, L. 27 dicembre 2017, n. 205

    La disciplina che attribuisce alle banchine e aree portuali strettamente funzionali alle operazioni portuali la categoria E/1 vale solo per il futuro, con decorrenza dal 1 gennaio 2020.

  • art. 15 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le spese dei giudizi tributari seguono la soccombenza, salvo gravi ragioni di compensazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    La Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, può decidere la causa nel merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono stati i parametri di legittimità invocati nei motivi di ricorso, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza della contribuente comporta il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello è specifico quando, letto nel suo complesso, consente di individuare chiaramente i capi della sentenza impugnata e le ragioni di dissenso, anche se l'appellante ripropone le difese già svolte in primo grado.
  • Il divieto di domande nuove e di nuove eccezioni in appello opera nel processo tributario per le eccezioni in senso stretto, ma non impedisce all'Ufficio di precisare, integrare o sviluppare mere difese già ricomprese nei fatti posti a base dell'avviso di accertamento.
  • La classificazione catastale di un bene inserito in area portuale deve essere operata in base alla sua effettiva funzione e alla sua autonomia funzionale e reddituale, non sul solo criterio formale della localizzazione in area destinata a servizio pubblico.
  • Un bene o una porzione di immobile non può essere classato in categoria E quando sia destinato a uso commerciale o industriale e presenti autonomia funzionale e reddituale, anche se ubicato in ambito demaniale o portuale.
  • La concessione di un bene demaniale non comporta automaticamente la sua destinazione a servizio pubblico né esclude lo sfruttamento economico imprenditoriale da parte del concessionario.
  • In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo e non la mancata valutazione di deduzioni difensive, questioni o argomentazioni.
  • Quando la cassazione non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere nel merito e rigettare l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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