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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17165/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un mutuatario aveva convenuto in giudizio la banca originaria per ottenere la restituzione di somme asseritamente corrisposte in eccesso in relazione a un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2009, deducendo la nullità parziale delle clausole sugli interessi ultralegali e composti, l’applicazione di interessi anatocistici, il superamento del tasso soglia antiusura e l’illegittima considerazione o esclusione di vari oneri contrattuali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda all’esito di CTU; in appello il mutuatario aveva insistito sul computo, ai fini dell’usura, degli interessi moratori e di altri costi (spese notarili, polizza incendio, imposta sostitutiva, spese di incasso) e aveva anche contestato il metodo di ammortamento alla francese. La Corte d’appello aveva respinto il gravame. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’indeterminatezza del tasso di mora e, in sede di precisazione delle conclusioni, deduzione di clausole vessatorie ai sensi del Codice del consumo; 2) omesso esame del fatto storico costituito dalla mancata pattuizione del metodo di rimborso e dall’asserita applicazione unilaterale dell’ammortamento alla francese; 3) violazione della disciplina antiusura per l’omesso cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e per l’erronea esclusione di costi e spese dal tasso soglia; 4) violazione delle norme su interessi e prova in relazione alla ritenuta non anatocistica dell’ammortamento alla francese; 5) violazione della disciplina consumeristica per la vessatorietà delle clausole determinative dei tassi, questione che il ricorrente sosteneva dovesse essere rilevata d’ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sull’omessa pronuncia, osservando che il rigetto della tesi del ricorrente implicava il rigetto anche della censura sull’indeterminatezza del tasso di mora; ha inoltre qualificato come tardiva la deduzione relativa al Codice del consumo, in quanto introdotta solo in sede di precisazione delle conclusioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme, non essendo state evidenziate difformità tra le decisioni di primo e secondo grado. Il terzo motivo è stato respinto nella parte relativa alla cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori, perché tali poste hanno diversa funzione e devono essere considerate separatamente ai fini dell’usura; è stato invece dichiarato inammissibile nella parte relativa all’incidenza di costi e spese, per difetto di specificità e di prova di resistenza, nonché per la richiesta di un nuovo esame delle risultanze della CTU. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l’ammortamento alla francese non comporta anatocismo in senso proprio ma soltanto una diversa distribuzione degli interessi corrispettivi dovuta alla rata costante e al differimento della restituzione del capitale. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione consumeristica non risultava trattata nella sentenza impugnata ed era stata dedotta per la prima volta in appello in sede di precisazione delle conclusioni. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    viene richiamato quale parametro dei singoli motivi di ricorso per cassazione; l’uso del n. 5 è escluso nei limiti della doppia conforme, mentre i motivi ex n. 3 e n. 4 sono scrutinati rispettivamente come violazione di legge e nullità/omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto della pretesa, integrando un rigetto implicito.

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    richiamato in relazione alla pretesa nullità della sentenza per omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la motivazione, pur implicita, è logicamente sufficiente.

  • art. 644 c.p.

    richiamato insieme alla legge antiusura per contestare il superamento del tasso soglia; la Corte ribadisce che il calcolo dell’usura richiede la distinzione tra interessi corrispettivi e moratori.

  • L. n. 108/1996

    la Corte afferma che ai fini del tasso soglia gli interessi corrispettivi e quelli moratori non vanno sommati in modo materiale, ma valutati separatamente secondo i rispettivi criteri di calcolo.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme violate; non emerge una specifica autonoma applicazione della Corte oltre al rigetto delle doglianze sull’usura e sull’ammortamento.

  • art. 1815 c.c.

    richiamato in relazione alla nullità della clausola sugli interessi e all’eventuale gratuità del mutuo; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente, ritenendo insussistenti le dedotte usura e anatocismo.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata nelle censure sull’apprezzamento delle prove e della CTU; la Corte esclude che in sede di legittimità possa essere richiesto un nuovo esame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e della CTU; la Corte considera inammissibile la richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nei motivi contro l’ammortamento alla francese e il tasso di interesse; la Corte esclude che la modalità di ammortamento determini di per sé anatocismo.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sulla ripartizione dell’onere probatorio; la Corte esige una specifica allegazione e una prova di resistenza sull’effettivo superamento del tasso soglia per effetto dei costi.

  • d.P.R. n. 601/1973, art. 17

    richiamato dal ricorrente per l’imposta sostitutiva; la Corte non accoglie la censura, ritenendo non specificamente dimostrato l’impatto di tali costi sul superamento della soglia.

  • d.lgs. n. 206/2005

    richiamato per la dedotta vessatorietà delle clausole; la Corte dichiara inammissibile la censura perché nuova e non tracciata nella sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato per il collegamento normativo al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto di una domanda o di un motivo rende logicamente incompatibile l’accoglimento della pretesa, essendo sufficiente una motivazione anche implicita purché coerente e comprensibile.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di fatto o questioni giuridiche che presuppongono un accertamento di fatto non svolto nei precedenti gradi, salvo che la loro deduzione pregressa risulti specificamente indicata e verificabile.
  • Ai fini della disciplina antiusura, interessi corrispettivi e interessi moratori hanno funzione diversa e non possono essere sommati in modo materiale per il confronto con il tasso soglia; occorre una verifica distinta della loro incidenza.
  • La doglianza sull’usurarietà derivante da oneri accessori o costi del finanziamento è inammissibile se non è accompagnata da una specifica dimostrazione concreta del loro effettivo impatto sul superamento della soglia, mediante una vera prova di resistenza.
  • L’ammortamento alla francese, di per sé, non integra anatocismo: esso comporta una diversa distribuzione delle quote di capitale e interessi nella rata costante, non il calcolo di interessi su interessi scaduti.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze della CTU o delle prove di merito, perché ciò integrerebbe un riesame del fatto estraneo al giudizio di legittimità.
  • Le questioni consumeristiche che presuppongono accertamenti di fatto devono risultare già dedotte e trattate nei gradi di merito; in mancanza, la censura è inammissibile anche se si invoca il rilievo officioso del giudice.

Come è indicizzato

MaterieMutuoAnatocismoUsura bancariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalità

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