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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza, ha contestato a una società operante nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi l'indebita detrazione dell'IVA relativa a fatture emesse da una società ritenuta "cartiera", per operazioni di acquisto di gasolio per autotrazione qualificare come soggettivamente inesistenti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo non provata la consapevolezza della contribuente della frode, valorizzando rapporti commerciali con intermediari della fornitrice, consegna della merce con documenti di trasporto regolari, pagamenti tracciabili e in linea con il mercato, oltre alla successiva denuncia-querela. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la compensazione delle spese: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché le spese erano state compensate nonostante il rigetto dell'appello dell'Agenzia; (2) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 111, comma 6, Cost., per mancanza di motivazione specifica sulla compensazione. L'Agenzia ha proposto a sua volta ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente escluso la frode e la consapevolezza della contribuente valorizzando elementi irrilevanti (consegna della merce, pagamenti, regolarità formale delle fatture) e trascurando gli ulteriori indizi di fittizietà soggettiva e di partecipazione alla frode carosello indicati nel p.v.c. e nell'avviso.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'Agenzia per difetto di autosufficienza e specificità, poiché le doglianze rinviavano agli atti di p.v.c. e avviso senza trascriverne o sintetizzarne i contenuti, rendendo impossibile il controllo di legittimità solo sulla base del ricorso. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale della società, assorbendo il secondo, perché la compensazione delle spese era stata disposta in assenza di soccombenza reciproca e fuori dai casi eccezionali consentiti dall'art. 92 c.p.c.: la "complessità e delicatezza" della questione e la "qualità delle parti" non integrano, di per sé, giusti motivi idonei a derogare al criterio della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al ricorso principale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti; il successivo ricorso può convertirsi in incidentale se proposto nel termine di quaranta giorni dal primo ricorso principale.

  • art. 333 c.p.c.

    il ricorso successivo, proposto da chi avrebbe dovuto proporre impugnazione incidentale, deve seguire la forma incidentale nel medesimo procedimento.

  • art. 371 c.p.c.

    l'impugnazione proposta dalla parte contro la stessa sentenza va trattata come ricorso incidentale se ne ricorrono i presupposti temporali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e i documenti su cui si fonda, non essendo sufficiente il rinvio al fascicolo di parte senza sintesi del contenuto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di dedurre la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui invocata sia dalla società sia dall'Agenzia.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    consente di dedurre nullità della sentenza o del procedimento, qui invocata per il difetto di motivazione sulla compensazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la condanna alle spese è applicazione del principio di causalità, non una sanzione.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma, in particolare in presenza di soccombenza reciproca o di altre ipotesi eccezionali; non bastano formule generiche come complessità della questione o qualità delle parti.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente principale a sostegno dell'esigenza di motivazione e del corretto governo del principio di soccombenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intelligibile la ragione della decisione, anche quanto alla compensazione delle spese.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    norma invocata dall'Agenzia in tema di detrazione IVA, nel contestare il diniego di rilievo ai presupposti della detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    richiamato dall'Agenzia in relazione alla rilevanza delle fatture emesse nell'ambito della contestata frode IVA.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sulla sussistenza delle operazioni e sulla consapevolezza della frode.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per la prova presuntiva degli elementi indiziari della fittizietà soggettiva e della partecipazione alla frode.

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario il criterio di regola è quello della soccombenza nella liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la regola di giudizio in tema di spese è la soccombenza: chi provoca la necessità del processo sopporta le spese, salvo le tassative ipotesi di compensazione previste dalla legge.
  • La compensazione delle spese non può essere disposta con motivazioni generiche o meramente apodittiche; occorre che ricorra una delle ipotesi legalmente tipizzate o comunque una situazione di eccezionale gravità e specificità riconducibile ai parametri dell'art. 92 c.p.c.
  • La soccombenza va apprezzata in senso oggettivo, quale causa della lite, e non dipende dal solo atteggiamento processuale della parte convenuta o dalla sua contumacia.
  • Nel ricorso per cassazione il requisito di autosufficienza impone che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente individuati e, nei limiti necessari, sintetizzati o trascritti; il mero rinvio al fascicolo non consente il controllo di legittimità.
  • Se un secondo ricorso contro la stessa sentenza è proposto entro quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso, può essere trattato come ricorso incidentale e riunito al principale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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