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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17020/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura aveva irrogato una sanzione amministrativa, in solido alla società e al suo legale rappresentante, per la diffusione abusiva in più esercizi commerciali di fonogrammi/videogrammi musicali senza corresponsione dei diritti dovuti agli organismi di gestione collettiva. Il ricorrente aveva proposto opposizione deducendo, in sintesi: 1) l'incompetenza della Prefettura a irrogare la sanzione, sostenendo la coincidenza tra la condotta sanzionata amministrativamente e quella penalmente prevista; 2) l'insussistenza del fine di lucro richiesto dalla norma sanzionatoria; 3) l'omesso esame di fatti decisivi sulla mancanza di connessione tra diffusione musicale in negozio e vantaggio economico; 4) l'erronea dichiarazione di inammissibilità per novità della deduzione di buona fede, affermando di avere creduto che i compensi pagati a SIAE comprendessero anche quelli dovuti a SCF. La Corte di appello aveva rigettato l'impugnazione e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi corrispondenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la condotta di abusiva riproduzione/duplicazione è sanzionata sia penalmente sia amministrativamente, sicché non opera la pregiudizialità di cui all'art. 24 l. n. 689/1981, che richiede una violazione amministrativa costitutiva del reato. Ha respinto il secondo e il terzo motivo affermando che il fine di lucro non è componente dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo e che, nel caso concreto, esso era stato correttamente ravvisato nella volontà di ottimizzare i profitti dell'impresa tramite la diffusione di musica e immagini nei punti vendita. Ha respinto anche il quarto motivo osservando che, anche a voler ritenere allegata la buona fede in primo grado, non ricorreva comunque un errore scusabile, poiché l'ignoranza della norma o dei suoi presupposti è rilevante solo se determinata da un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un incolpevole convincimento di liceità. Il controricorso del Ministero è stato dichiarato inammissibile per tardività; non sono state poste spese a carico del ricorrente, ma è stato dato atto del presupposto per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 174-bis l. n. 633/1941

    prevede l'illecito amministrativo per la condotta di abusiva riproduzione e illecita duplicazione, configurabile anche in presenza di un parallelo illecito penale.

  • art. 171-ter l. n. 633/1941

    sanziona penalmente la condotta di abusiva riproduzione e illecita duplicazione; la Corte afferma che tale previsione non esclude la contestuale rilevanza amministrativa della medesima condotta.

  • art. 24 l. n. 689/1981

    la pregiudizialità penale e lo spostamento di competenza al giudice penale operano solo quando la violazione amministrativa sia elemento costitutivo del reato; non ricorrono nel caso di doppia punibilità della stessa condotta.

  • art. 1 l. n. 689/1981

    richiamato dal ricorrente sul principio di tipicità; la Corte non ne ricava un requisito ulteriore del fine di lucro oltre quelli previsti dalla fattispecie applicata.

  • art. 3 l. n. 689/1981

    la responsabilità amministrativa presuppone coscienza e volontà della condotta; la Corte esclude che l'elemento soggettivo richieda il fine di lucro come componente autonoma.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per censurare la dichiarazione di novità della deduzione di buona fede; la Corte osserva però che, in ogni caso, l'esimente non sarebbe stata configurabile.

  • art. 370 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibile il controricorso del Ministero perché notificato oltre il termine di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte del presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di diritto d'autore, la stessa condotta materiale può integrare sia illecito penale sia illecito amministrativo; la competenza dell'autorità amministrativa non è esclusa se la violazione amministrativa non costituisce elemento costitutivo del reato.
  • La pregiudizialità penale prevista dall'art. 24 l. n. 689/1981 opera solo quando l'accertamento dell'illecito amministrativo sia logicamente e giuridicamente necessario per la configurazione del reato.
  • Nell'illecito amministrativo, la responsabilità è ancorata alla coscienza e volontà della condotta; il fine di lucro, quando richiesto dalla fattispecie, va accertato come dato oggettivo della finalità perseguita, non come ulteriore componente dell'elemento soggettivo.
  • La nozione di fine di lucro può essere desunta dalla funzione economica concreta dell'attività svolta, quando la diffusione di musica o immagini sia utilizzata per migliorare l'attrattività commerciale e incrementare le vendite.
  • L'errore o la buona fede possono escludere la responsabilità amministrativa solo se derivano da un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un convincimento incolpevole di liceità; non basta una mera errata interpretazione della disciplina o l'ignoranza dei presupposti della violazione.

Come è indicizzato

MaterieDiritto d'autoreImpugnazioni
RamiProprietà intellettualeProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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