Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17017/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (genitore)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un genitore separato per il pagamento pro quota di varie spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, poste a carico dell'altro genitore nella sentenza di separazione. L'opponente aveva contestato, tra l'altro, la mancata preventiva concertazione, la necessità di alcune spese e la documentazione degli esborsi; il giudice di pace aveva respinto l'opposizione, mentre il Tribunale di Roma, in appello, aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo non adeguatamente provate o non dovute diverse voci di spesa. Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con un unico motivo, deducendo omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 337-ter c.c. in tema di riparto delle spese straordinarie dei figli. Ha inoltre contestato la proposta di definizione accelerata per asserita improcedibilità del ricorso dovuta a vizi della procura speciale, sostenendo la validità della procura nel processo telematico. In concreto, le spese discusse riguardavano corsi extrascolastici di lingua inglese e atletica, visite mediche, rilascio dei passaporti dei figli, e lavori su serratura/porta blindata e allarme della casa familiare.

La decisione

La Corte ha escluso l'improcedibilità del ricorso per vizi della procura speciale, ritenendo valida la procura allegata al ricorso telematico alla luce dei principi sulla congiunzione materiale o virtuale degli atti e sulla certificazione dell'autografia. Nel merito ha ritenuto fondato il motivo, almeno per le principali voci di spesa esaminate, osservando che il Tribunale aveva motivato in modo apodittico e aveva trascurato il corretto criterio di distinzione tra spese straordinarie che richiedono previo accordo e spese ordinarie o comunque rispondenti all'interesse del minore. Ha affermato che corsi di lingua inglese, corso di atletica, visite mediche prescritte, spese per passaporti e spese per il rafforzamento o ripristino delle difese dell'abitazione dopo un furto possono rientrare, secondo il caso, tra esborsi rimborsabili anche in assenza di previo consenso, se coerenti con l'interesse dei figli e con il tenore di vita familiare. Per tali ragioni ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È invocato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione dei principi in tema di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie dei figli.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    È invocato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi ai fini del giudizio.

  • art. 337-ter c.c.

    La Corte lo richiama come norma di riferimento per la disciplina del concorso dei genitori nelle spese per i figli minori e per la valutazione della rimborsabilità delle spese straordinarie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato nel contesto della proposta di definizione accelerata e della richiesta della parte che la causa fosse decisa.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La Corte lo interpreta nel senso che, nel ricorso per cassazione telematico o analogico, la procura speciale è valida se vi sia la necessaria congiunzione materiale o virtuale con l'atto e la certificazione dell'autografia secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 365 c.p.c.

    È richiamato per il requisito della procura speciale a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie tra genitori sulle spese straordinarie dei figli minori, il preventivo accordo non è richiesto per tutte le spese, ma solo per quelle che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita della prole.
  • La mancanza di preventiva informazione o di assenso dell'altro genitore non esclude automaticamente il diritto al rimborso della quota di spettanza, dovendo il giudice verificare in concreto la rispondenza della spesa all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare.
  • Le spese per attività formative o extrascolastiche comunemente coerenti con il percorso educativo dei figli, come corsi di lingua, possono essere qualificate come spese ordinarie o comunque utili e rimborsabili, se non risultano irragionevoli o estranee all'interesse del minore.
  • Le spese mediche prescritte o prevedibili, così come quelle documentate da atti pubblici o da documentazione congrua, non possono essere escluse dal rimborso per il solo fatto che non vi sia stato un previo accordo formale tra i genitori.
  • Nel processo civile telematico, la procura speciale al ricorso per cassazione può ritenersi validamente conferita anche mediante allegazione informatica di copia della procura cartacea, purché emerga la volontà della parte di proporre ricorso e ricorrano i requisiti di congiunzione materiale o virtuale richiesti dall'art. 83 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.