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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17016/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento, per l'anno 2011, nei confronti di una società in accomandita semplice già cancellata dal registro delle imprese, contestando in via induttiva e in assenza di dichiarazione un maggior reddito di impresa con riflessi ai fini Ires, Irap e Iva; l'atto era stato notificato agli ex soci. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo parzialmente, con riconoscimento di costi in misura forfettaria pari all'80% dei maggiori ricavi. La CTR aveva poi rigettato gli appelli e l'Agenzia aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la CTR avesse confermato il riconoscimento forfettario dei costi senza un adeguato percorso argomentativo; 2) violazione delle norme su capacità contributiva, accertamento induttivo e onere della prova, assumendo che i costi non potessero essere riconosciuti forfettariamente perché i contribuenti non avevano specificamente indicato né provato i costi effettivamente sostenuti.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, ha respinto entrambi i motivi e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era sufficiente a superare la soglia del minimo costituzionale, poiché indicava le ragioni del riconoscimento dei costi in relazione alla natura dell'attività svolta e al ricarico del settore. Quanto al merito, ha ritenuto corretta la quantificazione forfettaria dei costi in un accertamento induttivo puro, valorizzando i principi ricavati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità: in tale contesto il giudice può determinare presuntivamente i costi correlati ai ricavi accertati, anche in misura percentuale, senza che gravi sul contribuente l'onere di una prova specifica dell'effettivo sostenimento. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i contribuenti non si sono difesi in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avesse pronunciato oltre i limiti della domanda.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del contenuto necessario della motivazione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ribadito la soglia del minimo costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 53 Cost.

    richiamato per il principio di capacità contributiva, che impone di considerare i costi correlati ai ricavi accertati.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    norma sull'accertamento induttivo puro, nella quale la Corte colloca il riconoscimento forfettario dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte esclude che, nell'induttivo puro, il contribuente debba provare specificamente i costi in assenza di riconoscimento dell'Ufficio.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla decisione fondata sulle prove di causa.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018

    richiamato per affermare la tempestività del ricorso grazie alla sospensione dei termini.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    menzionato solo per escluderne l'applicazione in ragione della soccombenza di un'amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tramite la giurisprudenza costituzionale in tema di accertamenti bancari e deduzione dei costi relativi ai prelevamenti non giustificati.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando sia graficamente esistente ma non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica purché renda percepibile il fondamento della decisione.
  • In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione o il giudice possono determinare in via presuntiva e anche forfettaria i costi di produzione correlati ai maggiori ricavi, tenendo conto della natura dell'attività e dei parametri di settore.
  • Nel regime dell'accertamento induttivo puro, il contribuente non è tenuto, per ottenere il riconoscimento dei costi, a una prova analitica dei singoli componenti negativi e del loro effettivo sostenimento, potendo il giudice accertarne il quantum in via presuntiva.
  • Se l'Ufficio non indica una diversa misura dei costi da riconoscere, il riconoscimento forfettario operato dal giudice di merito, ove sorretto da criteri logici e settoriali, non è censurabile in cassazione per violazione di legge.
  • Ai fini della conformità al principio di capacità contributiva, l'accertamento del reddito non può prescindere dalla considerazione dei costi correlati ai ricavi occultati o non dichiarati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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