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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17032/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma di denaro. L'ingiunta aveva proposto opposizione e, in via preliminare, aveva eccepito l'incompetenza del tribunale adito, sostenendo che la controversia, per il suo oggetto societario, rientrasse nella competenza del tribunale di Roma, sezione specializzata imprese. Il tribunale, con ordinanza resa nel corso del giudizio di opposizione, aveva ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza, ma senza pronunciare una vera e propria decisione definitiva sulla competenza: si era limitato a sospendere l'esecutività del decreto, disporre una c.t.u. grafologica e proseguire l'istruttoria. Contro tale ordinanza è stato proposto regolamento di competenza facoltativo, deducendo la competenza del tribunale di Roma. La resistente ha chiesto il rigetto e il P.M. ha concluso per l'inammissibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata non conteneva una statuizione decisoria sulla competenza, ma solo un'affermazione incidentale e strumentale alla prosecuzione dell'istruttoria e alla decisione sulla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Richiamando il principio delle Sezioni Unite, ha ribadito che il provvedimento del giudice che, senza rimessione della causa in decisione e senza invito alla precisazione delle conclusioni di merito, disattenda l'eccezione di incompetenza e prosegua il giudizio non è impugnabile con regolamento ex art. 42 c.p.c., salvo che il giudice abbia espresso in modo assolutamente inequivoco la volontà di decidere definitivamente sulla competenza. Ha quindi posto le spese a carico del merito e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    regolamento di competenza

    il regolamento facoltativo è esperibile solo contro una statuizione davvero decisoria sulla competenza, non contro affermazioni incidentali rese per la sola prosecuzione dell'istruttoria.

  • legge 18 giugno 2009, n. 69

    la riforma ha modificato la forma della decisione sulla competenza, che oggi è resa con ordinanza anziché con sentenza, ma non ha eliminato il requisito della decisorietà del provvedimento impugnabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in presenza dei presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza è inammissibile quando il provvedimento del giudice adito non contiene una decisione definitiva sulla competenza, ma solo una valutazione incidentale funzionale alla gestione dell'istruttoria o di una misura provvisoria.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione ex art. 42 c.p.c., non basta che il giudice dichiari infondata l'eccezione di incompetenza e disponga la prosecuzione del giudizio: occorre una statuizione con chiara ed inequivoca volontà decisoria sulla competenza.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la delibazione sommaria sulla competenza, se effettuata solo per decidere sulla provvisoria esecuzione o sulla sua sospensione, non assume natura decisoria ai fini del regolamento di competenza.
  • La forma ordinatoria della pronuncia sulla competenza, introdotta dalla riforma, non trasforma automaticamente in decisoria qualsiasi affermazione del giudice sul punto; resta necessario verificare il contenuto sostanziale del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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