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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33831/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino senegalese aveva impugnato davanti al Tribunale di Roma il provvedimento di diniego del Questore al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; il Tribunale aveva respinto il ricorso. Contro tale ordinanza il richiedente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 113/2018, in relazione all'applicazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998; con il secondo denunciava violazione dell'art. 19 TUI, come novellato, sempre ex art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte, però, ha esaminato anzitutto la regolarità della procura speciale per il giudizio di cassazione e ha rilevato che la procura allegata al ricorso, pur recando una data successiva al provvedimento impugnato e l'autenticazione della firma, non conteneva la certificazione del difensore circa il rilascio in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza, come richiesto dalla disciplina speciale applicabile ai ricorsi avverso decisioni in materia di permesso umanitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto della necessaria certificazione della data di conferimento della procura speciale da parte del difensore. Ha applicato la disciplina speciale dell'art. 19-ter, comma 6, d.lgs. 150/2011, richiamando l'interpretazione data dalle Sezioni Unite in tema di analoga previsione processuale in materia di protezione internazionale. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 9, D.L. 113/2018

    richiamato come base della disciplina transitoria/applicabile al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ma non esaminato nel merito per la declaratoria di inammissibilità

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    invocato dal ricorrente per sostenere la censura di violazione di legge sul diniego del permesso umanitario

  • art. 19 TUI

    invocato dal ricorrente come norma violata in relazione alla tutela contro il diniego del titolo di soggiorno

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 19-ter, comma 6, d.lgs. 150/2011

    "a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione dell'ordinanza impugnata"

    impone, per il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale in materia di permesso umanitario, che la procura speciale sia rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento e che il difensore ne certifichi la data di rilascio

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008

    richiamato per analogia: la procura per il ricorso per cassazione deve riportare la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore sulla data di rilascio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione avverso provvedimenti in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, la procura speciale deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale circostanza.
  • La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura richiesta dalla disciplina speciale, quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
  • La mancanza della certificazione della data della procura determina una specifica causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, rilevabile in via pregiudiziale di rito senza esame dei motivi di merito.
  • Le questioni di merito relative al diniego del titolo di soggiorno restano assorbite quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio formale della procura speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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