Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2012 relativo ad alcune aree destinate ad attività estrattiva, rispetto alle quali era stato attribuito un valore venale medio di euro 54,75 al mq sulla base di una delibera consiliare comunale del 2007; la contribuente aveva omesso il pagamento dell'imposta. La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento, valorizzando la delibera consiliare e reputando irrilevante una successiva delibera di giunta del 2008 che riconosceva eccessivo quel valore e indicava un valore inferiore. Con il primo motivo la società ha denunciato violazione delle norme sulla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non aveva considerato la delibera di giunta come elemento probatorio idoneo a superare la presunzione derivante dalla delibera consiliare. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme sulle sanzioni tributarie e dello Statuto del contribuente, lamentando che la CTR non avesse escluso le sanzioni nonostante l'asserita incertezza normativa derivante da informazioni comunali contraddittorie sulla base imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la CTR per avere escluso in radice il rilievo della delibera di giunta del 2008 solo perché non recepita dal consiglio comunale. Ha precisato che le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili costituiscono soltanto presunzioni semplici e che, quindi, anche un diverso atto dell'ente può essere valutato come elemento idoneo a superarle, al pari di una stima prodotta dal contribuente. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che l'incertezza normativa oggettiva non era configurabile, poiché l'assoggettamento a imposta delle aree classificate edificabili era già chiaro e le successive delibere comunali su valori diversi non incidevano sulla disciplina dell'obbligo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992
"Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione..."
La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio alla data prevista dalla norma, tenendo conto degli indici indicati dalla disposizione e dei prezzi di mercato di aree analoghe.
art. 52 d.lgs. 446/1997
Richiamato insieme all'art. 59 d.lgs. 446/1997 quale norma invocata contro la valutazione del valore imponibile e la legittimità delle delibere comunali.
art. 59 d.lgs. 446/1997
Le delibere comunali di determinazione periodica dei valori delle aree edificabili per zone omogenee hanno valore di mera presunzione semplice e non di prova vincolante o fonte cogente della base imponibile.
art. 8 d.lgs. 546/1992
Richiamato dal contribuente per sostenere la disapplicazione delle sanzioni in presenza di incertezza normativa oggettiva.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di non punibilità per obiettiva incertezza normativa.
art. 10 l. 212/2000
L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva opera solo in presenza di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, da valutarsi con criterio oggettivo e non sulla base di un dubbio soggettivo del contribuente.
art. 11 quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005
Richiamato tramite la giurisprudenza delle Sezioni Unite per ribadire che l'edificabilità si desume dalla qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore adottato dal Comune.
art. 36, comma 2, d.l. 223/2006
Richiamato tramite la giurisprudenza delle Sezioni Unite come disposizione di interpretazione autentica sul criterio di edificabilità ai fini ICI/IMU.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992
Interpretato nel senso che l'edificabilità dell'area deriva dalla qualificazione urbanistica attribuita dallo strumento urbanistico comunale, indipendentemente dall'approvazione regionale e dall'adozione di strumenti attuativi.
Massime di principio
- Le delibere comunali che determinano valori delle aree edificabili ai fini tributari non hanno efficacia vincolante assoluta, ma integrano semplici presunzioni che il contribuente può superare con idonei elementi probatori contrari.
- Nella stima del valore venale di un'area fabbricabile il giudice deve valutare complessivamente tutti gli elementi di prova disponibili, compresi atti dell'ente locale che esprimano una diversa valutazione del valore del bene, anche se non recepiti con efficacia normativa.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria richiede una reale e inevitabile oscurità della disciplina, oggettivamente percepibile dal giudice, e non è configurabile quando l'obbligo tributario sia chiaro e la controversia riguardi solo la quantificazione della base imponibile.
- La classificazione urbanistica di un'area come edificabile esclude che possa considerarsi agricola ai fini dell'imposizione, con conseguente assoggettamento al tributo, anche se l'edificabilità sia limitata a fabbricati strumentali o a una concreta destinazione estrattiva.
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