DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto modifica in modo ampio la disciplina dell’immigrazione e dell’asilo: introduce nuovi permessi speciali, riforma protezione speciale e Paesi sicuri, estende il trattenimento e disciplina espulsione, respingimento, rimpatri e accoglienza. Prevede anche regole transitorie e alcune misure con efficacia limitata nel tempo per i centri e le procedure.
Misure in materia di immigrazione, protezione internazionale, trattenimento ed espulsione
Misure su immigrazione, asilo, trattenimento ed espulsione
Il provvedimento interviene in modo organico sul testo unico immigrazione e sulla disciplina della protezione internazionale. Ridisegna i titoli di soggiorno speciali, rafforza gli strumenti per il rimpatrio e il trattenimento, disciplina le domande di asilo considerate manifestamente infondate o reiterate e modifica il sistema di accoglienza.
Permessi di soggiorno speciali e tutela umanitaria
La legge sostituisce il precedente riferimento generalizzato ai motivi umanitari con una pluralità di ipotesi tipizzate. Vengono valorizzati e, in alcuni casi, introdotti permessi specifici per:
- cure mediche;
- calamità nel Paese di origine;
- atti di particolare valore civile;
- protezione speciale;
- casi speciali connessi a specifiche situazioni già previste dal testo unico.
Il permesso per cure mediche è rilasciato in caso di condizioni di salute di particolare gravità, documentate da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato SSN, se il rientro comporterebbe un rilevante pregiudizio alla salute. Ha durata non superiore a un anno, è rinnovabile finché persistono le condizioni ed è valido solo in Italia.
Il permesso per calamità è rilasciato quando il Paese di ritorno versa in una situazione contingente ed eccezionale che non consente il rientro in sicurezza. Dura sei mesi, è rinnovabile per altri sei mesi, consente di lavorare ma non è convertibile in permesso per lavoro.
Il permesso per atti di particolare valore civile è autorizzato dal Ministro dell’interno su proposta del prefetto competente, salvo ragioni di pericolosità per ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ha durata di due anni, è rinnovabile, consente studio e lavoro e può essere convertito in permesso per lavoro subordinato o autonomo.
Protezione speciale e modifiche alla protezione internazionale
Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non sia accolta ma sussistano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del testo unico immigrazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso annuale recante la dicitura “protezione speciale”. Il permesso è rinnovabile previo parere della Commissione territoriale, consente di lavorare ma non è convertibile in permesso per lavoro.
Sono inoltre modificate le regole sul diniego, sulla revoca e sulla cessazione della protezione internazionale, ampliando i casi rilevanti di reati ostativi e prevedendo che ogni rientro nel Paese di origine, se non giustificato da gravi e comprovati motivi, sia rilevante ai fini della cessazione della protezione.
Paesi di origine sicuri e domande manifestamente infondate
Viene introdotto il concetto di “Paese di origine sicuro” con un elenco aggiornato periodicamente da decreto ministeriale. Un Paese può essere considerato sicuro se, in via generale e costante, non vi sono persecuzioni, tortura, trattamenti inumani o degradanti, né rischio da violenza indiscriminata. La designazione può riguardare anche solo parti del territorio o categorie di persone.
Se il richiedente proviene da un Paese sicuro, la domanda può essere rigettata con motivazione limitata alla mancata dimostrazione di gravi motivi personali contrari alla sicurezza del Paese.
È inoltre tipizzata la domanda “manifestamente infondata”, ad esempio quando il richiedente solleva questioni estranee alla protezione, presenta dichiarazioni false o incoerenti, proviene da un Paese sicuro, elude i controlli o rifiuta il rilievo dattiloscopico.
Procedimenti speciali per protezione e tutela giurisdizionale
Sono modificate le regole processuali per le controversie in materia di protezione speciale, permessi speciali e decisioni su domande di asilo. Il decreto disciplina competenza del tribunale specializzato, rito sommario di cognizione, termini di proposizione del ricorso e limiti all’appellabilità.
Per alcune ipotesi di particolare urgenza o di connessione con procedimenti penali, la Commissione territoriale deve procedere in via immediata all’audizione e decidere contestualmente, con possibilità di rigetto e conseguente obbligo di lasciare il territorio anche in pendenza di ricorso.
Trattenimento, centri di permanenza e rimpatri
La durata massima del trattenimento nei centri per il rimpatrio è estesa da novanta a centottanta giorni. È inoltre previsto un ulteriore trattenimento, fino a trenta giorni, in locali presso le strutture di frontiera o transito per l’accertamento dell’identità o cittadinanza del richiedente asilo, con successivo possibile trattenimento nei CPR per massimo centottanta giorni.
Per un periodo non superiore a tre anni dall’entrata in vigore del decreto, e per lavori sotto soglia comunitaria, è autorizzato il ricorso alla procedura negoziata senza bando per la costruzione, il completamento, l’adeguamento e la ristrutturazione dei centri. L’ANAC svolge vigilanza collaborativa. I gestori dei centri devono pubblicare semestralmente la rendicontazione delle spese.
Espulsione, respingimento e divieto di reingresso
Sono precisate le modalità di esecuzione dell’espulsione quando non vi siano posti disponibili nei CPR nel circondario del tribunale competente. In tali casi il giudice di pace può autorizzare la permanenza temporanea in altre strutture idonee e, dopo l’udienza di convalida, in locali idonei presso l’ufficio di frontiera, comunque non oltre 48 ore.
Per il respingimento del questore si applicano le procedure di convalida previste per l’espulsione. Viene rafforzata la disciplina penale del reingresso vietato, con obbligo di arresto fuori flagranza e inserimento del divieto nel sistema informativo Schengen. Il divieto dura da tre a cinque anni.
Accoglienza e sezioni specializzate
Gli enti locali che gestiscono l’accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati possono accogliere anche titolari di alcuni permessi speciali, se non accedono a sistemi dedicati. Sono disciplinati criteri di finanziamento dei progetti di accoglienza.
Sono anche istituite articolazioni territoriali dell’Unità Dublino e nuove sezioni delle Commissioni territoriali, fino a un massimo di dieci ulteriori sezioni temporanee per velocizzare l’esame delle domande pendenti.
Regime transitorio e decorrenze
Sono previsti regimi transitori per i permessi umanitari già in essere e per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore. In tali casi, al momento della scadenza o secondo la fase procedimentale, può essere rilasciato un titolo conforme al nuovo sistema dei “casi speciali”, previa verifica dei presupposti. Alcune misure finanziarie sono coperte con fondi già esistenti o con autorizzazioni di spesa specifiche.
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