Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 notificato dalla società concessionaria della riscossione del Comune a una società contribuente. In appello, la commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l'appello della concessionaria perché non era stata dimostrata l'avvenuta notificazione dell'atto di appello; la contribuente, costituendosi, aveva dichiarato di essere venuta a conoscenza dell'appello solo al momento della richiesta del certificato di cosa giudicata, ma tale costituzione è stata ritenuta insufficiente a sanare il difetto di prova della notifica. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 156, comma 3, c.p.c., sostenendo in sostanza che la costituzione dell'appellata avrebbe dovuto ritenersi idonea a sanare il vizio notificatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva affermato la nullità della notificazione dell'appello, ma la mancata prova della sua esistenza; pertanto il richiamo all'art. 156, comma 3, c.p.c. era inconferente. Non è stata pronunciata condanna alle spese perché la controparte è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"la nullità di un atto del processo non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato"
La disposizione è stata ritenuta non pertinente perché presuppone una notificazione esistente ma nulla; nel caso deciso, invece, la questione era l'assenza di prova dell'avvenuta notifica dell'appello.
Richiamato solo come norma che rinvia all'art. 156 c.p.c. in tema di nullità della notificazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la decisione di merito si fonda sull'assenza di prova della notificazione di un atto processuale, non è pertinente invocare la disciplina della nullità della notificazione, perché tale disciplina presuppone un atto notificatorio esistente ma affetto da vizio.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e deduce una violazione di legge inconferente rispetto al decisum.
- La costituzione della controparte non sana automaticamente il difetto di prova dell'avvenuta notificazione dell'atto quando il giudice abbia accertato che tale notificazione non risulta dimostrata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33672/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →