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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva modificato il classamento di un immobile di proprietà del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Il ricorso di primo grado del contribuente era stato accolto dalla CTP di Roma. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR del Lazio lo dichiarava inammissibile ritenendo inesistente/non notificata la notifica dell'atto di appello perché eseguita tramite un operatore postale privato (Nexive s.p.a.) in un periodo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione di norme sulla notificazione degli atti e sulla disciplina del servizio postale, sostenendo la validità della notifica dell'appello a mezzo operatore postale privato; (2) violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo che ogni eventuale nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellato. La Corte, dopo avere acquisito il fascicolo d'ufficio, ha verificato che negli atti risultava solo una distinta di consegna della raccomandata datata 16.3.2017, ma non la prova della data di arrivo al destinatario; pertanto la tempestività dell'appello non risultava dimostrata.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la notifica dell'appello eseguita tramite operatore postale privato fosse nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio per effetto della costituzione della controparte; tuttavia tale sanatoria non vale ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione. Poiché dagli atti non risultava la data di ricezione dell'appello da parte del destinatario, l'appello andava considerato tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR è stata però confermata perché, pur essendo errata nella motivazione sul punto dell'inesistenza della notifica, era corretta nel dispositivo di inammissibilità. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per cassazione, senza statuizione sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
  • La nullità della notificazione può sanare il contraddittorio se la parte intimata si costituisce, ma tale sanatoria non fa venir meno l'esigenza di verificare la tempestività dell'impugnazione.
  • Quando la notifica dell'impugnazione è eseguita tramite operatore postale privo di poteri certificativi, la data di consegna all'operatore non gode di certezza legale; se dagli atti non emerge la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, l'impugnazione deve essere dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
  • In cassazione, la sentenza va confermata se il dispositivo è corretto anche quando la motivazione presenti un errore qualificatorio non decisivo, purché la statuizione finale resista alle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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