Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui veniva modificato il classamento di un immobile di proprietà del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004. Il ricorso di primo grado del contribuente era stato accolto dalla CTP di Roma. L'Agenzia proponeva appello, ma la CTR del Lazio lo dichiarava inammissibile ritenendo inesistente/non notificata la notifica dell'atto di appello perché eseguita tramite un operatore postale privato (Nexive s.p.a.) in un periodo antecedente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017. In cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione di norme sulla notificazione degli atti e sulla disciplina del servizio postale, sostenendo la validità della notifica dell'appello a mezzo operatore postale privato; (2) violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., sostenendo che ogni eventuale nullità della notifica sarebbe stata comunque sanata dalla costituzione dell'appellato. La Corte, dopo avere acquisito il fascicolo d'ufficio, ha verificato che negli atti risultava solo una distinta di consegna della raccomandata datata 16.3.2017, ma non la prova della data di arrivo al destinatario; pertanto la tempestività dell'appello non risultava dimostrata.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la notifica dell'appello eseguita tramite operatore postale privato fosse nulla e non inesistente, con conseguente sanatoria ai fini della rituale instaurazione del contraddittorio per effetto della costituzione della controparte; tuttavia tale sanatoria non vale ai fini della prova della tempestività dell'impugnazione. Poiché dagli atti non risultava la data di ricezione dell'appello da parte del destinatario, l'appello andava considerato tardivo e quindi inammissibile. La sentenza della CTR è stata però confermata perché, pur essendo errata nella motivazione sul punto dell'inesistenza della notifica, era corretta nel dispositivo di inammissibilità. Ne è conseguito il rigetto del ricorso per cassazione, senza statuizione sulle spese perché il contribuente era rimasto intimato.
Norme richiamate
primo comma, num. 3 e num. 4
è il parametro formale di censura usato per denunciare violazione di legge e nullità processuali in cassazione.
art. 1, commi 57 e 58, L. 4 agosto 2017, n. 124
viene richiamata come disciplina che ha introdotto il nuovo regime della notificazione tramite operatori postali privati.
artt. 1, 2, 3, 4 e 5 d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261
sono evocati per contestare/valutare la disciplina del servizio postale e dei soggetti abilitati alla notificazione.
è richiamato quale intervento modificativo della disciplina del servizio postale.
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
regola la notificazione degli atti nel processo tributario ed è richiamato nel motivo di ricorso.
è richiamata quale disciplina delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari.
è richiamato in tema di notificazione a mezzo posta.
sono richiamati per sostenere la sanatoria della nullità della notifica per raggiungimento dello scopo e la rinnovazione degli atti nulli.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
è richiamato nel collegamento con la disciplina delle nullità e delle notificazioni nel processo tributario.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311
costituisce la base normativa dell'avviso di accertamento catastale impugnato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità della parte soccombente ammessa a prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n. 124/2017, la notificazione di atti giudiziari eseguita da un operatore di posta privata senza titolo abilitativo è nulla e non inesistente.
- La nullità della notificazione può sanare il contraddittorio se la parte intimata si costituisce, ma tale sanatoria non fa venir meno l'esigenza di verificare la tempestività dell'impugnazione.
- Quando la notifica dell'impugnazione è eseguita tramite operatore postale privo di poteri certificativi, la data di consegna all'operatore non gode di certezza legale; se dagli atti non emerge la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, l'impugnazione deve essere dichiarata tardiva e quindi inammissibile.
- In cassazione, la sentenza va confermata se il dispositivo è corretto anche quando la motivazione presenti un errore qualificatorio non decisivo, purché la statuizione finale resista alle censure proposte.
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