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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo ad alcune aree adibite ad attività estrattiva, per le quali il Comune aveva attribuito un valore venale medio di 54,75 euro al mq con delibera consiliare del 2007, poi utilizzato per quantificare la base imponibile. La società contribuente contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo, con il primo motivo, che la CTR avesse erroneamente ignorato elementi probatori contrari, in particolare una successiva delibera di giunta del 2008 che riconosceva eccessivo quel valore e congruo un valore inferiore di 7,82 euro al mq. Con il secondo motivo deduceva inoltre che le sanzioni non avrebbero dovuto essere applicate, poiché vi sarebbe stata incertezza normativa oggettiva sull'assoggettamento a IMU delle cave, aggravata da indicazioni comunali contraddittorie sulla base imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha affermato che le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili ex art. 59 d.lgs. 446/1997 hanno natura di presunzione semplice e non vincolante; pertanto la CTR non avrebbe potuto escludere a priori il rilievo della delibera di giunta del 2008, che poteva essere valutata come elemento idoneo, insieme ad altri, a superare la presunzione derivante dalla delibera consiliare del 2007. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto insussistente l'incertezza normativa oggettiva, osservando che l'assoggettamento ad imposta dell'area era già chiarito dalla qualificazione urbanistica del terreno come area con potenzialità edificatoria e che le successive delibere comunali sul valore non incidevano sull'incertezza della norma tributaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione"

    La base imponibile delle aree fabbricabili va determinata secondo il valore venale in comune commercio alla data di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche indicate dalla norma.

  • art. 59 d.lgs. 446/1997

    Le delibere comunali che determinano periodicamente i valori delle aree edificabili costituiscono soltanto presunzioni semplici e possono essere superate da prova contraria.

  • art. 52 d.lgs. 446/1997

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al potere del Comune in materia tributaria locale.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla non applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    Richiamato dal ricorrente come norma in tema di esimenti dalle sanzioni tributarie.

  • art. 10, l. 212/2000

    L'incertezza normativa oggettiva esclude la responsabilità sanzionatoria solo se vi è inevitabile incertezza sul contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    L'edificabilità di un'area ai fini ICI/IMU deriva dalla qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione regionale o da strumenti attuativi.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. 203/2005

    Richiamato nel percorso argomentativo come fonte dell'interpretazione autentica sull'edificabilità ai fini ICI.

  • art. 36, comma 2, d.l. 223/2006

    Richiamato nel percorso argomentativo come fonte dell'interpretazione autentica sull'edificabilità ai fini ICI.

Massime di principio

  • Le delibere comunali che fissano valori venali delle aree edificabili ai fini dell'imposizione locale non hanno valore vincolante assoluto, ma integrano una presunzione semplice che può essere superata dal contribuente mediante elementi probatori contrari.
  • Nel giudizio sulla base imponibile di aree edificabili, il giudice deve valutare tutte le risultanze istruttorie pertinenti, incluse eventuali delibere successive dell'ente locale che esprimano una diversa e inferiore stima del valore, senza escluderle solo perché non recepite dal consiglio comunale.
  • L'incertezza normativa oggettiva idonea a escludere le sanzioni tributarie sussiste solo quando la disciplina presenti una reale, inevitabile e obiettiva ambiguità interpretativa, da valutarsi in modo generale e non sulla base delle difficoltà del singolo contribuente.
  • La mera presenza di atti amministrativi contrastanti sul valore dell'area non integra di per sé incertezza sulla norma impositiva, se l'assoggettamento del bene a imposta è già chiaro in ragione della sua qualificazione urbanistica e della potenzialità edificatoria.
  • La qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore è decisiva per l'assoggettamento dell'area al criterio del valore venale, anche se il bene sia di fatto utilizzato per attività diverse e non sia ancora assistito da strumenti urbanistici attuativi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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