Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce nel giudizio tributario di rinvio seguito a precedente contenzioso tra un contribuente e l'agente della riscossione, avente ad oggetto l'impugnazione di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria collegata a cartelle di pagamento. La CTR del Lazio, quale giudice del rinvio, ha liquidato al contribuente spese di lite inferiori ai parametri medi del d.m. n. 55 del 2014, motivando la riduzione con la semplicità della causa, la presenza di una sola questione relativa alla regolarità della notifica delle cartelle, l'evidenza dei presupposti fattuali, la consolidata giurisprudenza sul tema e il fatto che la lite riguardasse un solo soggetto. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 4 del d.m. 2 aprile 2014, n. 55, dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che la CTR aveva liquidato le spese sotto i minimi tariffari con motivazione incongrua e lesiva dell'attività professionale del difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nella liquidazione delle spese successive al d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, potendo determinare il compenso tra minimo e massimo e discostarsi ulteriormente con adeguata motivazione; ha inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi limitato al solo minimo costituzionale. Poiché la CTR aveva esplicitato in modo chiaro le ragioni della riduzione, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non meramente apparente. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese di cassazione è stata adottata, perché l'agente della riscossione è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 4 d.m. 2 aprile 2014, n. 55
Nella liquidazione delle spese processuali il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve collocarsi tra minimo e massimo dei parametri, potendo motivare lo scostamento ulteriore.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita illegittimità della liquidazione sotto i minimi, ma il motivo è stato disatteso perché non impedisce la valutazione giudiziale nei limiti dei parametri applicabili.
art. 111 Cost.
La censura motivazionale è scrutinabile solo nei limiti del minimo costituzionale, non potendo tradursi in una nuova valutazione di merito sulla liquidazione delle spese.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il controllo di legittimità sulla motivazione è ristretto alle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La violazione del minimo costituzionale della motivazione si converte in nullità della sentenza per carenza di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, il giudice non deve attenersi ai valori medi, ma può determinare il compenso entro la forbice tra minimo e massimo, motivando lo scostamento quando si discosti ulteriormente dai parametri ordinari.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è censurabile in cassazione solo quando sia del tutto mancante o viziata sotto il profilo del "minimo costituzionale"; non è consentito chiedere alla Corte una nuova quantificazione delle spese sostitutiva di quella compiuta dal giudice di merito.
- Una motivazione che indichi le ragioni della riduzione del compenso, ancorata alla semplicità della controversia, al limitato oggetto del dibattito e alla consolidata giurisprudenza, è idonea a sorreggere la liquidazione anche se inferiore ai valori medi.
- La contestazione della misura delle spese non può essere veicolata come vizio motivazionale quando in realtà mira a ottenere una diversa valutazione equitativa riservata al giudice di merito.
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