Cassazione Civile, Ordinanza n. 08260/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, ma ha accolto il secondo, il terzo e il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità e dei gradi di merito. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a tributi erariali e automobilistici, sostenendo che le cartelle presupposte non fossero state validamente notificate e che, quindi, il credito fosse prescritto. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata riformata a favore del contribuente, ritenendo irregolare la notifica di quattro cartelle e ritenendo che il preavviso fosse il primo atto idoneo a far conoscere la pretesa, con conseguente maturazione della prescrizione. L’Agenzia della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione della cartella e difetto di autosufficienza del motivo della CTR sulla mancata prova della raccomandata informativa; (2) omesso esame della documentazione relativa alla notifica di una cartella avvenuta a mezzo posta, che secondo la ricorrente dimostrava la regolarità della notificazione; (3) erronea affermazione dell’inesistenza/invalidità delle notifiche delle cartelle e mancato rilievo che la successiva intimazione di pagamento, non impugnata, rendeva inammissibile l’impugnazione dei vizi delle cartelle; (4) erronea applicazione delle regole sulla prescrizione, poiché per IRPEF, IRAP e IVA opera il termine decennale e non quello quinquennale; (5) erronea regolazione delle spese, motivo rimasto assorbito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
La notifica nella residenza, dimora o domicilio del contribuente richiede, nei casi previsti, la raccomandata informativa; il motivo che contesta la notifica deve però confrontarsi con la concreta documentazione agli atti e rispettare l’autosufficienza.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La ricorrente ha richiamato la norma per sostenere la regolarità della notifica della cartella di pagamento a mezzo posta o nelle forme ivi previste.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 19
Richiamato nel contesto degli atti impugnabili in materia tributaria e della contestazione dei vizi degli atti presupposti.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
L’intimazione di pagamento successiva ad un atto impositivo definitivo non è un autonomo atto impositivo; può essere impugnata solo per vizi propri, mentre i vizi dell’atto presupposto non sono più deducibili se questo non è stato tempestivamente impugnato, salvo che il contribuente ne venga a conoscenza solo con l’intimazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Il termine di sessanta giorni per impugnare l’intimazione di pagamento rileva ai fini della definitività dell’atto non impugnato.
Richiamato in tema di notificazione presso la residenza, dimora o domicilio e consegna a familiare o portiere.
Richiamato in relazione alle modalità e alla documentazione della notificazione.
La nullità della notificazione non va pronunciata se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva da parte del destinatario.
Per i tributi erariali considerati in causa opera il termine ordinario decennale di prescrizione, in assenza di un termine più breve espressamente previsto.
La Corte esclude l’applicazione del termine quinquennale alle obbligazioni tributarie erariali oggetto del giudizio, perché non si tratta di prestazioni periodiche nel senso di cui alla norma.
Richiamato per la censura sulle spese di lite, poi assorbita.
Richiamato per la censura sulle spese di lite, poi assorbita.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l’impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria non consente di far valere i vizi delle cartelle presupposte quando il contribuente abbia già avuto conoscenza della pretesa in un momento anteriore e non abbia tempestivamente impugnato l’atto successivo che gli ha reso nota la pretesa stessa.
- L’intimazione di pagamento che segue ad una cartella divenuta definitiva non costituisce un nuovo atto impositivo: è sindacabile solo per vizi propri e non per contestare, in via mediata, le irregolarità della cartella presupposta, salvo prova che la conoscenza della pretesa sia avvenuta solo con l’intimazione.
- Il giudice di merito deve esaminare la documentazione notificatoria in modo puntuale; il mancato confronto con gli avvisi di ricevimento, le relate e gli atti successivi che provano la conoscenza della pretesa integra vizio denunciabile in cassazione.
- La nullità della notificazione non può essere dichiarata quando risulti che l’atto abbia raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza effettiva da parte del destinatario, ma tale principio opera solo se la conoscenza risulti effettivamente dimostrata.
- Per i tributi erariali come IRPEF, IRAP e IVA, in difetto di una previsione speciale più breve, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione e non il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche.
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