Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28164/2022 del 27/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento IRPEF e addizionali relativo all'anno 2006. L'accertamento recuperava a tassazione redditi ritenuti riferibili a disponibilità finanziarie detenute presso HSBC Private Bank di Ginevra, emerse tramite la c.d. lista Falciani e una scheda cliente della banca. Con sette motivi la ricorrente ha denunciato, in sintesi: l'illegittima acquisizione e utilizzabilità dei dati trasmessi dall'autorità fiscale francese; l'omesso esame di contestazioni sull'attendibilità della scheda e sulla mancanza di riscontri; la violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserita motivazione fondata anche su documentazione non conosciuta; la preclusione dell'accertamento per effetto dello scudo fiscale già fruito; l'erronea determinazione dell'eccedenza rispetto alle somme scudate mediante conversione in euro di saldi in dollari senza riscontro; l'erroneo ricorso a presunzioni semplici e l'insufficienza della prova dei versamenti o accrescimenti patrimoniali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all'utilizzabilità dei dati della lista Falciani, alla legittimità della cooperazione internazionale, alla valenza probatoria della scheda cliente e alla pretesa preclusione derivante dallo scudo fiscale. Ha affermato che l'Amministrazione può fondare l'accertamento su elementi indiziari anche acquisiti in modo irrituale, purché non vi sia una specifica inutilizzabilità legale e siano rispettati i diritti fondamentali; che la presunzione legale prevista per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata non era applicata retroattivamente ma la pretesa era sorretta da presunzioni semplici; che il contribuente doveva giustificare la discrasia tra disponibilità estere risultanti dagli atti e somme scudate. È stato dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione per la presenza di doppia conforme e perché mirava a una rivalutazione del merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha escluso la sussistenza dei vizi denunciati e, per parte dei motivi, l'ammissibilità del sindacato di legittimità sulla motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l'omessa pronuncia poiché la CTR aveva comunque deciso le questioni, anche implicitamente, in modo incompatibile con le tesi del contribuente.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse valutato le prove secondo il proprio convincimento senza violare il principio di disponibilità delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non è stata ravvisata alcuna indebita valutazione della prova; il giudice di merito ha correttamente attribuito valore agli elementi acquisiti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente, perché non è richiesto l'esame esplicito di ogni singola allegazione, ma una motivazione logica e coerente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione, ma la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Usato come parametro della motivazione nel giudizio tributario; la Corte ha escluso la nullità della sentenza della CTR.

  • art. 6, comma 2, L. 212/2000

    Richiamato nel motivo relativo alla legittimità dell'acquisizione dei dati, ma la Corte non ha ravvisato violazioni dello Statuto del contribuente.

  • art. 10, comma 1, L. 212/2000

    Richiamato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse una lesione dei principi di buona fede e collaborazione.

  • art. 12, comma 2, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 31-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato in relazione alla cooperazione internazionale, ma la Corte ha ritenuto utilizzabili i dati trasmessi dall'autorità estera.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che consenta la determinazione del reddito anche sulla base di dati e notizie comunque raccolti, mediante presunzioni, nell'ambito dell'accertamento del reddito non dichiarato.

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    È stato richiamato quale base per la rettifica del reddito delle persone fisiche mediante presunzioni semplici, anche senza applicare retroattivamente la presunzione legale prevista per gli investimenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Indicato come norma che esprime il principio di utilizzabilità degli elementi comunque acquisiti nell'accertamento tributario.

  • art. 41, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato come conferma della possibilità di utilizzare elementi comunque raccolti ai fini dell'accertamento.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La Corte ha escluso che l'avviso fosse carente di motivazione o fondato su documentazione non conosciuta dal contribuente, poiché gli elementi posti a base dell'atto erano noti.

  • art. 55, primo comma, d.P.R. 633/1972

    Richiamato a sostegno del principio di non tipicità della prova e dell'utilizzabilità di elementi comunque acquisiti.

  • art. 14, comma 1, lett. a), d.l. 350/2001

    Richiamato per affermare che la preclusione agli ulteriori accertamenti opera solo sulle somme oggetto di scudo fiscale e non su disponibilità ulteriori non dichiarate.

  • art. 13-bis, comma 4, d.l. 78/2009

    Richiamato nel motivo sulla preclusione da scudo fiscale, senza che la Corte ne abbia riconosciuto effetti impeditivi oltre i limiti delle somme scudate.

  • art. 7 c.p.

    Menziomato incidentalmente in relazione alla condotta del soggetto autore del trafugamento dei dati, ritenuta estranea alla vicenda fiscale italiana.

  • art. 2700 c.c.

    Il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è stato ritenuto assistito da fede privilegiata per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza.

  • art. 2729 c.c.

    La Corte ha valorizzato la prova per presunzioni semplici fondata sulla considerazione unitaria degli elementi acquisiti, anche se provenienti da documentazione non sottoscritta.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato applicato per dichiarare inammissibile il motivo che mirava a contestare la motivazione, essendovi doppia conforme di merito.

  • art. 115, primo comma, c.p.c.

    Richiamato tra le censure, ma non ritenuto violato dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato tra le censure, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle prove del giudice di merito.

  • Direttiva 77/799/CEE

    La Corte ha affermato che la cooperazione informativa tra autorità fiscali può legittimare l'utilizzo dei dati trasmessi; la direttiva non attribuisce al contribuente un diritto autonomo a contestare in astratto l'esattezza delle informazioni, rimettendo al giudice nazionale la valutazione del loro valore probatorio.

  • Convenzione Italia-Francia ratificata con L. 20/1992

    Richiamata come base della cooperazione internazionale, senza escludere l'utilizzabilità dei dati trasmessi dalle autorità francesi.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, il giudice di merito non è tenuto a confutare espressamente ogni singola allegazione delle parti: è sufficiente una motivazione логica e coerente che renda incompatibili, anche implicitamente, le tesi non accolte.
  • Nel processo tributario l'Amministrazione può utilizzare, quale base dell'accertamento, anche elementi indiziari acquisiti in modo irrituale o provenienti da cooperazione internazionale, salvo una specifica previsione legale di inutilizzabilità o la lesione di diritti fondamentali di rango costituzionale.
  • La prova per presunzioni semplici può fondarsi anche su un solo elemento purché grave e preciso; il requisito della concordanza non richiede necessariamente una pluralità di indizi, ma solo un eventuale concorso di più elementi.
  • La documentazione proveniente da autorità fiscali estere non diviene inutilizzabile per il solo fatto di avere origine in un illecito commesso all'estero da un terzo, se l'atto impositivo interno è fondato su una valutazione autonoma e su elementi conoscibili e contestabili dal contribuente.
  • La preclusione agli ulteriori accertamenti derivante dallo scudo fiscale opera solo rispetto alle somme effettivamente emerse e regolarizzate; resta invece possibile accertare disponibilità ulteriori occultate dal contribuente.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto o della motivazione della sentenza impugnata.
  • Il contribuente che invochi l'effetto preclusivo dello scudo fiscale deve dimostrare la corrispondenza tra le somme regolarizzate e quelle oggetto di accertamento, spiegando la discrepanza tra disponibilità estere emerse e importi scudati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.