Cassazione Civile, Ordinanza n. 28054/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi per IRPEG, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002. In particolare, per il 2000 l’Ufficio aveva disconosciuto una perdita fiscale dichiarata dalla società; per il 2001 aveva poi emesso un ulteriore avviso, sostitutivo di quello originario, correggendo il reddito imponibile per recuperare a tassazione la perdita rettificata dell’anno precedente. La contribuente impugnava gli atti e otteneva accoglimento in primo e secondo grado. L’Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato e dell’impugnabilità degli atti per avere la CTR ritenuto che l’annullamento dell’originario avviso per il 2000 facesse venir meno il fondamento dell’atto sul 2001 pur senza giudicato formale della sentenza sul 2000; (2) erronea affermazione dell’impossibilità per l’Ufficio di rettificare il reddito 2001 eliminando la perdita 2000, benché tale elemento non fosse stato considerato nel primo avviso per il 2001; (3) violazione delle regole sull’onere della prova, perché la CTR avrebbe posto a carico dell’Ufficio la prova del mancato passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli alla contribuente; (4) vizio motivazionale per l’affermazione generica dell’esistenza di pronunce passate in giudicato; (5) violazione delle norme sull’accertamento e sull’autotutela sostitutiva, sostenendosi la legittimità del nuovo avviso emesso in sostituzione di quello originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che, nelle more del giudizio di legittimità, sono passate in giudicato le sentenze che avevano annullato sia l’originario avviso per il 2001 sia quello relativo all’annualità precedente (richiamando precedenti decisioni della Cassazione che hanno reso irrevocabili quelle pronunce). Poiché l’atto impugnato nel presente giudizio sostituiva l’avviso originario del 2001, venuto ormai meno con effetto definitivo, è venuto meno anche il fondamento del potere esercitato dall’Amministrazione per emettere il nuovo avviso. I motivi residui sono stati dichiarati assorbiti. Spese compensate per la formazione del giudicato in pendenza del giudizio; esclusa l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l’Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
evocato dall’Agenzia in relazione all’efficacia del giudicato; la Corte ne fa applicazione nel senso che il passaggio in giudicato delle decisioni precedenti elimina il fondamento dell’atto successivo sostitutivo.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di impugnabilità degli atti tributari e dei limiti del sindacato sul nuovo avviso.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; il motivo è rimasto assorbito, ma la censura riguardava l’asserito onere della contribuente di provare il giudicato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di vizio motivazionale.
richiamato in relazione ai presupposti dell’accertamento sostitutivo e alla necessità di nuovi elementi conoscitivi.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente per sostenere la natura di accertamento parziale; la censura è stata assorbita.
richiamato per la dichiarata volontà della società di avvalersi della definizione agevolata della lite.
legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata nel provvedimento di sospensione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ne esclude l’applicazione per la soccombenza di un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di legittimità, sopravviene il giudicato sulle decisioni che hanno annullato l’atto presupposto, il ricorso contro l’atto successivo o sostitutivo può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- L’annullamento definitivo dell’atto tributario originario fa venir meno il fondamento dell’esercizio del potere amministrativo che mirava a sostituirlo o a correggerlo, anche se l’Ufficio qualifichi il nuovo avviso come espressione di autotutela sostitutiva.
- Le censure che presuppongono l’esistenza o la non esistenza del giudicato restano prive di rilievo se il giudicato si forma nel corso del giudizio e determina il venir meno dell’utilità concreta della decisione.
- Quando la questione assorbente è la sopravvenuta carenza di interesse, i motivi residui, anche se relativi a violazione di legge, onere della prova o motivazione, restano assorbiti.
- In materia tributaria, il giudicato formatosi sugli avvisi relativi ad annualità pregresse può incidere sulla legittimità di un atto emesso per annualità successive o sostitutivo, se quest’ultimo si fonda proprio su quegli atti ormai definitivamente caducati.
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