Cassazione Civile, Ordinanza n. 28056/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento, relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, con i quali, mediante accertamento sintetico fondato sul redditometro, aveva ripreso a tassazione maggiori redditi ai fini IRPEF e addizionali, oltre sanzioni e interessi. Il contribuente aveva impugnato gli atti davanti alla CTP, che aveva rigettato i ricorsi; in appello la CTR aveva accolto parzialmente il gravame, escludendo dal maggior reddito gli incrementi patrimoniali riferiti all'acquisto di due autovetture immatricolate nel 1973. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: primo, omessa motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancata corretta valutazione della ripartizione dell'onere della prova e per il rigetto dell'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; secondo, ancora omessa motivazione per avere la CTR affermato in modo generico la corretta applicazione del redditometro e la corretta attribuzione dei valori ai beni, ai premi assicurativi e ai costi di possesso delle autovetture; terzo, violazione dell'art. 38, sesto comma, d.P.R. 600/1973 per erronea ripartizione dell'onere probatorio e conseguente errata determinazione del reddito accertato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Ha osservato, quanto ai primi due, che per le sentenze pubblicate dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non già la mera insufficienza della motivazione. Nel caso concreto la CTR aveva riprodotto gli elementi posti a base degli avvisi, aveva correttamente dato atto che incombeva al contribuente l'onere di provare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, e aveva dunque rispettato il minimo costituzionale della motivazione. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che, in tema di accertamento sintetico basato sul redditometro, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove oltre l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre grava sul contribuente la prova contraria circa l'insussistenza o minore entità del reddito presunto; la CTR aveva applicato correttamente tale regola e valutato, in fatto, che la prova contraria non fosse stata fornita. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
viene richiamato come parametro del vizio motivazionale dedotto, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza tributaria sufficiente nei limiti del sindacato di legittimità
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il motivo è scrutinabile solo nei limiti del 'minimo costituzionale' della motivazione, non per mera insufficienza
art. 38, commi quarto, quinto e sesto, d.P.R. 600/1973
nell'accertamento sintetico, gli indici reddituali fondano la presunzione di capacità contributiva e il contribuente ha l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, anche dimostrando redditi esenti o soggetti a ritenuta
d.m. 10 settembre 1992
è richiamato come disciplina regolamentare degli indici del redditometro
d.m. 19 novembre 1992
è richiamato come modifica della disciplina regolamentare del redditometro
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenza pubblicata dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In materia di accertamento sintetico fondato sul redditometro, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio dimostrando l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; non deve provare ulteriormente il reddito occulto.
- Spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste, esiste in misura inferiore oppure è sostenuto da redditi esenti o già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
- La valutazione del giudice di merito sulla congruità della prova contraria fornita dal contribuente è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale rilevante ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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