Cassazione Civile, Ordinanza n. 28053/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della notificazione. Non ha provveduto sulle spese, perché gli intimati non si sono costituiti e non hanno svolto difese. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello che aveva parzialmente accolto gli appelli proposti in causa. Nel giudizio di legittimità gli intimati non hanno svolto difese. La Corte ha però rilevato d'ufficio, in via pregiudiziale e assorbente, che il ricorso era tardivo: la sentenza impugnata era stata depositata il 26 gennaio 2021 e il termine semestrale di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. scadeva il 26 luglio 2021; la notificazione del ricorso era invece avvenuta a mezzo PEC il 27 luglio 2021 alle ore 02:50. La Corte ha applicato il principio, richiamando Corte cost. n. 75/2019, secondo cui la notifica telematica si perfeziona entro la fine del giorno di scadenza solo se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 del medesimo giorno. Poiché ciò non risultava, il ricorso è stato considerato proposto oltre termine.
Norme richiamate
sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza ed è di sei mesi; nel caso concreto era spirato prima della notificazione del ricorso.
art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo
La norma, nella parte richiamata, è stata oggetto di declaratoria di incostituzionalità dalla Corte costituzionale; la Corte di cassazione ne ha tenuto conto per il regime di perfezionamento delle notifiche telematiche.
Corte cost. n. 75/2019
La notificazione eseguita con modalità telematiche si considera perfezionata entro la fine del giorno di scadenza quando la ricevuta di accettazione della notificazione sia generata entro le ore 24 del medesimo giorno.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Il rispetto del termine per proporre ricorso per cassazione va verificato con riguardo alla data di perfezionamento della notificazione del ricorso, e la sua tardività comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Nelle notificazioni telematiche il perfezionamento ai fini del rispetto del termine si colloca entro la fine del giorno di scadenza solo se la ricevuta di accettazione è generata entro le ore 24 del medesimo giorno.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte può dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
- Se gli intimati non si costituiscono nel giudizio di legittimità, non viene adottata pronuncia sulle spese.
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