Cassazione Civile, Ordinanza n. 28055/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha ripreso a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza ritenuta imponibile derivante dalla vendita di un immobile adibito ad albergo, ceduto insieme a un'acquirente società. L'Ufficio aveva riqualificato l'atto, già ai fini dell'imposta di registro, come compravendita di terreno edificabile, valorizzando anche la richiesta di permesso di costruire per alloggi sull'area di sedime dell'albergo da demolire, poi volturato all'acquirente. La contribuente aveva impugnato l'accertamento; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione, ma la CTR aveva respinto entrambi gli appelli confermando la sentenza di primo grado. In Cassazione la contribuente ha proposto ricorso principale per tre motivi e l'Agenzia ha proposto ricorso incidentale per due motivi. Tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, ha depositato la prova della domanda tempestiva e del pagamento integrale dovuto, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza della contribuente di definizione agevolata della controversia, rilevando che la domanda era stata proposta nei termini e che era stato integralmente pagato l'importo dovuto; ha inoltre constatato che l'Agenzia delle entrate non aveva notificato un atto di diniego entro il termine previsto. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere, con efficacia anche rispetto al ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria. Le spese sono state poste a carico della parte privata che le aveva anticipate. È stato inoltre escluso il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata e il pagamento integrale dell'importo dovuto, in assenza di diniego notificato entro il termine previsto, comportano l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
conversione del d.l. n. 119/2018
La Corte richiama la legge di conversione come base normativa della disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita mediante procedura agevolata prevista dalla legge, il giudizio di legittimità si estingue se il contribuente prova la tempestiva presentazione dell'istanza e l'integrale pagamento di quanto dovuto.
- In presenza di definizione agevolata perfezionata, la declaratoria di estinzione travolge anche il ricorso incidentale dell'Amministrazione finanziaria, poiché viene meno l'oggetto della controversia.
- L'assenza di un provvedimento di diniego notificato entro il termine stabilito dalla disciplina speciale impedisce la prosecuzione del giudizio e impone la cessazione della materia del contendere.
- Nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte privata che le abbia anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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