Cassazione Civile, Ordinanza n. 17388/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, recuperando maggiore Irpef su somme qualificate come redditi diversi da proventi illeciti. Per il 2011 l’Ufficio contestava la distrazione sistematica di risorse di due società amministrate dal contribuente, attraverso movimentazioni finanziarie in suo favore; per il 2012 e il 2013 contestava la costituzione di rapporti di lavoro fittizi con due persone, con incasso delle somme corrispondenti agli emolumenti non corrisposti. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, il contribuente ricorreva per cassazione deducendo: 1) nullità/inesistenza della notifica degli avvisi, perché eseguita tramite messo notificatore non identificato e priva di relata; 2) violazione della disciplina sui redditi illeciti, sostenendo che non potessero essere tassati come proventi da reato in assenza di un accertamento penale definitivo dei reati presupposto; 3) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o inesistente, per avere la CTR aderito acriticamente al pvc e alle valutazioni dell’Ufficio senza spiegare in modo comprensibile perché le somme dovessero ritenersi indebitamente percepite dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo infondate le censure sulla notifica e sulla tassazione dei proventi illeciti; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la motivazione della CTR era apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico seguito sia per il 2011 sia per il 2012-2013. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41, L. 20 novembre 1982, n. 890
richiamato dal ricorrente in tema di notificazione degli atti; la Corte ha escluso che il vizio dedotto integri inesistenza della notifica
art. 60, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento, evocata dal ricorrente
la Corte richiama la sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo e la distinzione tra nullità e inesistenza
art. 15, comma 4, L. 24 dicembre 1993, n. 537
interpretabile nel senso che i proventi illeciti, se non riconducibili ad altre categorie reddituali, sono comunque tassabili come redditi diversi
richiamati per la qualificazione reddituale delle somme percepite
art. 27 Cost.
invocato dal ricorrente per sostenere che non vi potesse essere tassazione di proventi da reato senza condanna penale
artt. 6 e 7 CEDU
richiamati dal ricorrente a sostegno delle garanzie presuntive e del giusto processo
richiamato in relazione al vizio di motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, richiamata per denunciare la nullità della decisione d’appello
artt. 24 e 111 Cost.
evocati per denunciare lesione del diritto di difesa e del giusto processo
art. 36, comma 34-bis, d.l. n. 223 del 2006
ritenuto norma di interpretazione autentica e quindi retroattiva, nel senso che i proventi illeciti non classificabili altrove sono redditi diversi
Massime di principio
- In materia tributaria, la notificazione dell’avviso di accertamento è condizione di efficacia dell’atto e non elemento costitutivo della sua esistenza; i vizi della notifica non comportano automaticamente l’inesistenza dell’atto impositivo.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in ipotesi estreme, quando manchino gli elementi essenziali del procedimento notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale integra, al più, nullità sanabile per raggiungimento dello scopo.
- La tassazione dei proventi derivanti da fatti illeciti non richiede necessariamente una sentenza penale definitiva di condanna, essendo sufficiente che il fatto presupposto non sia stato escluso in modo definitivo e che il giudice tributario lo valuti incidentalmente.
- I proventi illeciti che non siano riconducibili alle categorie reddituali tipiche devono essere qualificati come redditi diversi ai sensi della disciplina interpretata autenticamente dal legislatore.
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice, specie se la decisione si limita ad aderire in modo acritico alle risultanze di verbali o agli atti dell’Ufficio senza spiegare il nesso tra tali elementi e la pretesa fiscale.
- Nel giudizio tributario, anche quando il giudice possa accertare incidenter tantum i fatti di rilevanza penale, deve comunque indicare in modo chiaro gli elementi di fatto che giustificano la qualificazione delle somme come provento illecito e la loro imputazione al contribuente.
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