Cassazione Civile, Ordinanza n. 17391/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia al 50% di una società semplice, a seguito di una verifica della Guardia di Finanza e di un precedente accertamento societario per maggior imponibile ai fini IRAP e IVA. L'Ufficio aveva imputato alla socia, ex art. 5 T.U.I.R., il maggior reddito accertato in capo alla società per l'anno 2006. Nei gradi di merito la contribuente aveva contestato, tra l'altro, l'incompetenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'avviso societario; la CTP aveva annullato l'accertamento della socia ritenendo illegittimo quello presupposto della società, e la CTR aveva confermato il rigetto dell'appello dell'Ufficio richiamando l'avvenuto annullamento dell'atto societario. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per aver fondato la decisione su una pronuncia coeva non ancora passata in giudicato; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo, sostenendo che l'Ufficio poteva basarsi su presunzioni anche non gravi, precise e concordanti; 3) nullità per omessa valutazione del merito della pretesa fiscale e della quantificazione del reddito evaso. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio il vizio di litisconsorzio necessario: nei redditi di società di persone l'accertamento è unitario e inscindibile tra società e soci, sicché il giudizio svoltosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è radicalmente nullo.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminare e assorbente la violazione del litisconsorzio necessario originario tra società e soci. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame nel rispetto del contraddittorio unitario tra tutti i soggetti interessati. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito perché assorbiti dalla nullità processuale rilevata d'ufficio.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
nei redditi delle società di persone opera l'imputazione automatica del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, con accertamento unitario e inscindibile tra società e soci
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
in presenza di accertamento unitario su società di persone e soci deve essere integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari
art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come possibile sede di riunione dei giudizi
invocato nel primo motivo in relazione al giudicato
invocato nel primo motivo in relazione all'efficacia del giudicato
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato nel primo motivo come parametro della nullità della sentenza
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel secondo motivo in tema di accertamento induttivo
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel secondo motivo per sostenere che l'accertamento induttivo puro può fondarsi anche su presunzioni meno rigorose
richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo
art. 35, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel terzo motivo
richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia/valutazione del merito
richiamato nel terzo motivo in relazione alla decisione sul merito
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti la rettifica del reddito delle società di persone e la conseguente imputazione ai soci, l'accertamento ha natura unitaria e inscindibile: società e tutti i soci devono partecipare al medesimo giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari determina la nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con necessità di rinnovazione del processo davanti al primo giudice.
- In presenza di cause separate ma relative al medesimo accertamento unitario, la riunione in cassazione può evitare la rimessione al primo giudice solo se il contraddittorio risulti di fatto ricomposto; in difetto, prevale la tutela del litisconsorzio necessario.
- Quando il vizio processuale di litisconsorzio è assorbente, i motivi di ricorso che attengono al merito dell'accertamento restano non esaminati.
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