Cassazione Civile, Ordinanza n. 17394/2025 del 28/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione di avvisi di accertamento per maggiori Irpef, Irap e Iva relativi all’anno d’imposta 2010. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente maggiori redditi ritenendo che somme emerse dai dati dell’Anagrafe tributaria e da movimenti bancari fossero compensi per attività di lavoro autonomo non dichiarati; la contribuente sosteneva invece che tali somme derivassero da una liberalità del padre, producendo assegni, un’autocertificazione della società coinvolta e altra documentazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente, ritenendo provata la donazione e non confutata dall’Ufficio. In cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; dall’altro la violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, lamentando che il giudice di merito non avesse esaminato né comparato gli elementi indiziari addotti dall’Amministrazione e non avesse spiegato perché la prova contraria della contribuente fosse idonea a superare tali presunzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e connessi i due motivi del ricorso. Ha affermato che il giudice tributario di merito deve valutare prima gli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, singolarmente e nel loro complesso, dando conto in motivazione del percorso logico seguito; solo successivamente, se tali elementi risultano gravi, precisi e concordanti, deve esaminare la prova contraria del contribuente, sul quale grava l’onere di contrastarli. Poiché la sentenza impugnata non aveva esaminato adeguatamente il quadro indiziario fornito dall’Ufficio né spiegato le ragioni dell’eventuale idoneità della prova contraria, la Corte ha cassato la decisione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza; la ricorrente lamentava che la decisione fosse solo assertiva e non consentisse di ricostruire il percorso logico-giuridico.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la sua violazione è stata dedotta per motivazione apparente o insufficiente.
art. 39, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’accertamento tributario può fondarsi su presunzioni semplici; il giudice deve valutare gli indizi dell’Ufficio e la prova contraria del contribuente.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione al dovere del giudice di valutare le prove e gli elementi istruttori.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve verificarne la consistenza prima di esaminare la prova contraria.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio dedotto per nullità della sentenza e violazione della disciplina motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come vizio dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento e sulle presunzioni.
art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel principio di diritto finale: l’accertamento può fondarsi anche su presunzioni semplici, non su prove certe.
art. 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato come norma di richiamo per la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per l’accertamento IVA fondato su presunzioni semplici.
Richiamati per l’onere del contribuente di fornire prova contraria rispetto alle presunzioni dell’Ufficio.
Richiamato per ribadire che, una volta che l’Ufficio abbia fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, grava sul contribuente la prova contraria.
Massime di principio
- L’accertamento tributario può essere fondato su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti, senza necessità per l’Amministrazione di fornire prove piene o "certe".
- Il giudice tributario di merito deve valutare in modo espresso e complessivo gli elementi indiziari offerti dall’Ufficio, dando conto in motivazione del percorso logico seguito; non può limitarsi ad affermazioni apodittiche o meramente assertive.
- La prova contraria del contribuente è logicamente successiva alla verifica della tenuta del quadro presuntivo dell’Amministrazione e incombe sul contribuente quando l’Ufficio abbia assolto l’onere di allegare presunzioni qualificate.
- In sede di legittimità è censurabile non il merito della valutazione probatoria, ma la motivazione inesistente, apparente o logicamente incongrua della sentenza di merito che ometta di confrontarsi con il materiale indiziario decisivo.
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