Cassazione Civile, Ordinanza n. 17397/2025 del 28/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento per una maggiore IRPEF emersa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, per l'anno d'imposta 2012. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di aver diritto alla detrazione del 36% per l'acquisto di un immobile, ai sensi dell'art. 9, comma 2, L. n. 448/2001. La controversia verteva sull'interpretazione della norma agevolativa: secondo il contribuente, il beneficio spettava anche quando i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti da un'impresa di costruzione/ristrutturazione che aveva poi alienato l'immobile, anche se i lavori erano stati materialmente affidati a terzi; secondo l'amministrazione, invece, la detrazione presupponeva che i lavori fossero eseguiti direttamente dall'impresa alienante. La CTR aveva accolto la tesi dell'Ufficio e il contribuente ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, L. n. 448/2001 e degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il dato letterale non richiedeva l'esecuzione diretta dei lavori da parte dell'impresa alienante.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 9, comma 3, L. n. 448/2001, richiamato nella motivazione, e poi l'art. 16-bis TUIR di identico tenore, riconoscano la detrazione per gli interventi di recupero edilizio anche quando essi siano eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione, senza imporre che i lavori siano stati eseguiti direttamente dalla medesima impresa alienante. Ha quindi escluso che l'affidamento dei lavori a imprese terze escluda il beneficio, valorizzando la ratio di favor per il recupero del patrimonio edilizio e per la ripresa del mercato immobiliare, nonché l'esigenza di evitare una disparità di trattamento tra imprese che eseguono i lavori direttamente e imprese che li realizzano mediante appalto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando la cartella di pagamento. Ha compensato integralmente le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata come base del controllo formale da cui è scaturita la maggiore IRPEF contestata.
art. 9, comma 2, L. n. 448/2001
richiamato dal ricorrente come base del diritto alla detrazione del 36% per l'acquisto dell'immobile; la Corte ne ricava una lettura non restrittiva, coerente con la ratio agevolativa.
art. 9, comma 3, L. n. 448/2001
interpretato nel senso che la detrazione spetta anche per interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione, senza che sia necessario che le opere siano state eseguite direttamente dalla medesima impresa.
considerato di identico tenore alla disciplina previgente e indicativo della medesima opzione ermeneutica: il beneficio non è escluso se i lavori sono stati affidati ad imprese appaltatrici.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 2909 c.c. come parametro di violazione/falsa applicazione, ma senza specifico rilievo decisorio autonomo nella motivazione della Corte.
richiamato nel motivo di ricorso insieme all'art. 324 c.p.c. come parametro di violazione/falsa applicazione, ma senza specifico rilievo decisorio autonomo nella motivazione della Corte.
norma processuale indicata quale vizio denunciato nel ricorso per cassazione (violazione e falsa applicazione di legge).
applicato per decidere la causa nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197
richiamato come fonte delle modifiche procedurali che hanno introdotto l'art. 380-bis.1 c.p.c.
Massime di principio
- Quando una norma agevolativa in materia edilizia collega il beneficio alla qualità soggettiva dell'alienante (impresa di costruzione o ristrutturazione, cooperativa edilizia) e alla successiva alienazione, non può essere interpretata nel senso di richiedere, in assenza di un'espressa previsione, che i lavori siano stati eseguiti materialmente dalla stessa impresa alienante.
- L'interpretazione delle disposizioni fiscali agevolative deve essere coerente con la ratio normativa: se la finalità è favorire il recupero del patrimonio edilizio e la ripresa del mercato immobiliare, non è giustificato escludere il beneficio solo perché l'impresa si è avvalsa di appaltatori terzi.
- Non è consentita una lettura della norma che introduca un requisito ulteriore non previsto dal testo, soprattutto se tale lettura determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori economici in situazioni sostanzialmente omogenee.
- Quando la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., annullando l'atto impositivo impugnato se il ricorso introduttivo del contribuente risulta fondato.
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