Cassazione Civile, Ordinanza n. 23693/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava due avvisi di accertamento emessi a seguito di informazioni acquisite tramite collaborazione fiscale internazionale con l'amministrazione francese e di un PVC redatto nei confronti del coniuge. Gli atti contestavano maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2005 e 2007, con sanzioni. In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi: nei primi quattro deduceva violazioni di legge e vizi processuali in relazione alla legittimità dell'acquisizione e utilizzabilità delle informazioni provenienti dalla cd. lista Falciani, al valore probatorio della documentazione, all'asserita necessità di ulteriori riscontri e all'utilizzo di atti non allegati agli avvisi; con il quinto motivo contestava la ritenuta retroattività della presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; con il sesto motivo lamentava la mancata devoluzione in appello di una questione già respinta in primo grado, deducendo violazioni delle norme sull'impugnazione e sul processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo, terzo e quarto, affermando la legittimità dell'acquisizione tramite cooperazione internazionale e l'utilizzabilità, come elemento indiziario grave e preciso, delle risultanze della lista Falciani, anche quale base per presunzioni semplici. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, chiarendo che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non ha natura procedimentale e non è retroattiva, ma che ciò non impedisce all'Ufficio di provare i redditi occultati mediante presunzioni semplici, anche fondate su un unico elemento serio. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, poiché la questione era stata respinta in primo grado e non era stata oggetto di specifico appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
le censure sono state incanalate nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.
artt. 6, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
comma 2 dell'art. 12 richiamato nel primo e quinto motivo
non incidono sulla legittimità dell'accertamento fondato su informazioni acquisite in cooperazione internazionale; l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 è norma sostanziale non retroattiva.
art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale base della collaborazione e dello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.
Direttiva 77/799/CEE
consente lo scambio di informazioni utili al corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio; i dati trasmessi sono utilizzabili nel contraddittorio con il contribuente.
Convenzione tra Italia e Francia ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20
legittima il canale istituzionale di cooperazione fiscale internazionale utilizzato per acquisire le informazioni.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha confermato la possibilità di fondare l'accertamento su un indizio grave e preciso.
richiamato come vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta.
richiamato tra le norme che si assumevano violate nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata respinta.
la Corte ha ribadito che le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza rileva solo se vi siano più elementi.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione e l'allegazione degli atti, ma la doglianza è stata disattesa.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
la presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata è sostanziale, non retroattiva, e non si applica agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
richiamato a sostegno del divieto di retroattività della norma.
art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per il principio di tutela dell'affidamento e della conoscibilità degli effetti dell'agire del contribuente.
la mancata proposizione dell'appello incidentale su una questione già respinta in primo grado ha impedito la sua devoluzione al giudice d'appello.
richiamato in relazione alla devoluzione in appello delle questioni non riproposte.
artt. 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamati nel motivo relativo al processo tributario e all'appello incidentale.
art. 38, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la prova dei redditi non dichiarati può essere data anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
art. 13, comma 1
richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla definizione del giudizio, senza che nel testo sia riportato integralmente il contenuto applicato.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa su elementi indiziari anche singoli, purché connotati da gravità e precisione, senza che sia sempre necessario un plurimo corredo presuntivo.
- Le risultanze provenienti da cooperazione fiscale internazionale sono utilizzabili nel giudizio tributario, anche se originate da atti acquisiti con modalità non ordinarie, salvo divieti specifici di legge o la lesione di diritti fondamentali.
- La presunzione legale di evasione relativa ad investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- L'inapplicabilità della presunzione legale non impedisce all'Ufficio di dimostrare il reddito occulto mediante presunzioni semplici, anche fondate su un solo elemento grave e preciso.
- In tema di impugnazioni, una questione già respinta in primo grado deve essere devoluta al giudice d'appello con specifico gravame incidentale dalla parte risultata vittoriosa nel risultato finale; in mancanza, si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata d'ufficio.
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