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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23693/2022 del 28/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente impugnava due avvisi di accertamento emessi a seguito di informazioni acquisite tramite collaborazione fiscale internazionale con l'amministrazione francese e di un PVC redatto nei confronti del coniuge. Gli atti contestavano maggiori redditi imponibili ai fini IRPEF e addizionale regionale per gli anni 2005 e 2007, con sanzioni. In Cassazione la ricorrente articolava sei motivi: nei primi quattro deduceva violazioni di legge e vizi processuali in relazione alla legittimità dell'acquisizione e utilizzabilità delle informazioni provenienti dalla cd. lista Falciani, al valore probatorio della documentazione, all'asserita necessità di ulteriori riscontri e all'utilizzo di atti non allegati agli avvisi; con il quinto motivo contestava la ritenuta retroattività della presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009; con il sesto motivo lamentava la mancata devoluzione in appello di una questione già respinta in primo grado, deducendo violazioni delle norme sull'impugnazione e sul processo tributario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi primo, secondo, terzo e quarto, affermando la legittimità dell'acquisizione tramite cooperazione internazionale e l'utilizzabilità, come elemento indiziario grave e preciso, delle risultanze della lista Falciani, anche quale base per presunzioni semplici. Ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, chiarendo che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009 non ha natura procedimentale e non è retroattiva, ma che ciò non impedisce all'Ufficio di provare i redditi occultati mediante presunzioni semplici, anche fondate su un unico elemento serio. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, poiché la questione era stata respinta in primo grado e non era stata oggetto di specifico appello incidentale, con conseguente formazione del giudicato interno. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    le censure sono state incanalate nei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.

  • artt. 6, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    comma 2 dell'art. 12 richiamato nel primo e quinto motivo

    non incidono sulla legittimità dell'accertamento fondato su informazioni acquisite in cooperazione internazionale; l'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 è norma sostanziale non retroattiva.

  • art. 31-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base della collaborazione e dello scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

  • Direttiva 77/799/CEE

    consente lo scambio di informazioni utili al corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio; i dati trasmessi sono utilizzabili nel contraddittorio con il contribuente.

  • Convenzione tra Italia e Francia ratificata con L. 7 gennaio 1992, n. 20

    legittima il canale istituzionale di cooperazione fiscale internazionale utilizzato per acquisire le informazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove e delle presunzioni; la Corte ha confermato la possibilità di fondare l'accertamento su un indizio grave e preciso.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come vizio di motivazione/nullità della sentenza, ma la censura è stata respinta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato tra le norme che si assumevano violate nella motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; la censura è stata respinta.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    la Corte ha ribadito che le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; la concordanza rileva solo se vi siano più elementi.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla ricorrente per contestare la motivazione e l'allegazione degli atti, ma la doglianza è stata disattesa.

  • art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78

    la presunzione di evasione per investimenti e attività finanziarie in Stati a fiscalità privilegiata è sostanziale, non retroattiva, e non si applica agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato a sostegno del divieto di retroattività della norma.

  • art. 3 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato per il principio di tutela dell'affidamento e della conoscibilità degli effetti dell'agire del contribuente.

  • art. 343 c.p.c.

    la mancata proposizione dell'appello incidentale su una questione già respinta in primo grado ha impedito la sua devoluzione al giudice d'appello.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato in relazione alla devoluzione in appello delle questioni non riproposte.

  • artt. 54 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati nel motivo relativo al processo tributario e all'appello incidentale.

  • art. 38, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la prova dei redditi non dichiarati può essere data anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 13, comma 1

    richiamato nel dispositivo per gli adempimenti conseguenti alla definizione del giudizio, senza che nel testo sia riportato integralmente il contenuto applicato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può fondare la pretesa su elementi indiziari anche singoli, purché connotati da gravità e precisione, senza che sia sempre necessario un plurimo corredo presuntivo.
  • Le risultanze provenienti da cooperazione fiscale internazionale sono utilizzabili nel giudizio tributario, anche se originate da atti acquisiti con modalità non ordinarie, salvo divieti specifici di legge o la lesione di diritti fondamentali.
  • La presunzione legale di evasione relativa ad investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
  • L'inapplicabilità della presunzione legale non impedisce all'Ufficio di dimostrare il reddito occulto mediante presunzioni semplici, anche fondate su un solo elemento grave e preciso.
  • In tema di impugnazioni, una questione già respinta in primo grado deve essere devoluta al giudice d'appello con specifico gravame incidentale dalla parte risultata vittoriosa nel risultato finale; in mancanza, si forma giudicato interno e la questione non può essere riesaminata d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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