Cassazione Civile, Ordinanza n. 21072/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava IVA e irrogava sanzioni nei confronti di una società poi posta in liquidazione, ritenendo che le fatture contestate si riferissero a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello. La società contestava, in particolare, l'asserita carenza di motivazione dell'atto e l'insussistenza della prova delle irregolarità. In primo grado il ricorso era stato accolto; l'appello dell'Agenzia era stato respinto dalla CTR. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione dell'art. 115 c.p.c. e del d.lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2, lamentando che il giudice di merito non avesse considerato un processo verbale di constatazione richiamato e già conosciuto dalla contribuente; (2) violazione di numerose norme sostanziali e processuali in tema di prova presuntiva, accertamento analitico-induttivo, detrazione IVA, fatture per operazioni inesistenti e irrilevanza della sola regolarità contabile, sostenendo che la CTR avesse omesso di valutare gli indizi addotti dall'Ufficio e avesse erroneamente escluso la prova dell'operazione fraudolenta valorizzando in modo apodittico la contabilità formalmente regolare e un asserito esito penale favorevole.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia nel merito, valutando correttamente gli elementi presuntivi indicati dall'Ufficio, l'eventuale prova contraria del contribuente e l'incidenza dell'eventuale giudicato/decisione penale nei limiti propri del giudizio tributario; al giudice di rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del motivo di nullità dedotto per violazione processuale.
invocato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e al dovere del giudice di considerare gli atti conosciuti e prodotti.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
richiamato in combinato con l'art. 115 c.p.c. nel motivo processuale.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione autonoma.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, con affermazione che, quando l'Ufficio fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività dell'operazione o la propria buona fede.
richiamati per sostenere che la prova presuntiva è ammissibile e può fondare l'accertamento tributario se sorretta da requisiti di gravità, precisione e concordanza.
richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che l'eventuale esito del processo penale non spiega automaticamente efficacia vincolante nel processo tributario.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21, comma 7, 54, comma 2
la Corte ribadisce che, in materia IVA, l'amministrazione può provare con presunzioni l'inesistenza soggettiva/oggettiva dell'operazione e che l'IVA afferente a operazioni inesistenti è fuori dal meccanismo di detrazione.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 1, lett. a), 2 e 8
richiamati nel quadro normativo evocato dalla ricorrente, in relazione alle fatture per operazioni inesistenti e alla frode fiscale.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
la Corte afferma che l'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di scritture formalmente corrette quando la contabilità sia complessivamente inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75
richiamato nel motivo e poi nel ragionamento sullo ius superveniens in tema di deducibilità dei costi.
richiamato per ribadire che il giudice tributario deve autonomamente valutare la sentenza penale e gli altri elementi probatori, senza recepire acriticamente conclusioni assolutorie.
L. 24 dicembre 1992, n. 537, art. 14, comma 4-bis
indicato come ius superveniens da applicare in rinvio per la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti previsti dalla norma e dai principi del TUIR.
Massime di principio
- In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio sull'inesistenza dell'operazione anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; non è necessaria la prova diretta della partecipazione del contribuente alla frode.
- Quando l'Ufficio allega elementi indiziari idonei a fondare una presunzione semplice di frode o di operazione soggettivamente inesistente, il giudice di merito deve esaminarli in modo analitico e complessivo, verificando la loro capacità dimostrativa; non può limitarsi a valorizzare la sola regolarità formale delle scritture contabili.
- Nel contrasto su fatture per operazioni inesistenti, la regolarità della documentazione, dei pagamenti o della consegna dei beni non è di per sé decisiva, se tali circostanze risultano compatibili con una simulazione o con una frode carosello.
- La sentenza penale eventualmente favorevole al contribuente non produce automaticamente giudicato nel processo tributario; il giudice tributario deve valutarne il contenuto insieme agli altri elementi di prova e non può recepirla acriticamente.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando l'insieme delle circostanze concrete renda inattendibile la contabilità stessa e consenta di ricostruire presuntivamente il fatto ignoto.
- In tema di IVA, se l'Amministrazione dimostra indizi obiettivi che rendono riconoscibile la frode, il cessionario perde il diritto alla detrazione quando sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un meccanismo evasivo.
- Per le imposte sui redditi, il giudice del rinvio deve applicare lo ius superveniens sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nei limiti stabiliti dalla disciplina sopravvenuta e dai requisiti civilistico-fiscali del costo.
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