Cassazione Civile, Ordinanza n. 27166/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una dirigente medica, formalmente incaricata responsabile di un Polo oculistico territoriale, aveva chiesto il pagamento di differenze retributive assumendo che la struttura dovesse essere qualificata come struttura complessa e, in subordine, che le spettasse comunque il trattamento connesso a un incarico di responsabilità di UOS anche dopo la modifica dell'assetto aziendale intervenuta nel 2008. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la struttura avesse natura complessa e che l'incarico fosse stato di fatto svolto, riconoscendo le maggiori somme richieste. L'azienda sanitaria ha ricorso per cassazione con cinque motivi: ha denunciato la violazione della disciplina sulle dirigenze sanitarie e sul conferimento degli incarichi, sostenendo che il superamento della selezione non basta a fondare il diritto all'incarico dirigenziale specifico e che l'effettivo rapporto di servizio nasce solo con il conferimento formale dell'incarico e la stipula del contratto; ha inoltre sostenuto che il mancato rispetto della procedura selettiva e della par condicio non può essere traslato sul lavoratore; ha censurato la motivazione della sentenza d'appello e la valutazione della mancata contestazione; infine ha contestato il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo successivo al nuovo atto aziendale del 7.6.2008, poiché il Polo oculistico non risultava più previsto come autonoma struttura e la successiva qualificazione amministrativa lo indicava come struttura semplice.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando integralmente le domande originarie della dirigente medica. La Corte ha affermato che, in materia di dirigenza sanitaria, la posizione dirigenziale non comporta automaticamente la responsabilità di una struttura complessa; occorre una formale individuazione della struttura secondo l'atto aziendale e la disciplina di settore. In assenza di una valida qualificazione della struttura come complessa e di un incarico formalmente conferito secondo le procedure previste, non è possibile riconoscere il trattamento economico superiore richiesto. Ha inoltre valorizzato il fatto che l'atto aziendale del 2008 non prevedeva più il Polo oculistico come autonoma struttura e che gli atti aziendali successivi lo avevano ricondotto alla fascia di struttura semplice. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della resistente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per la censura di vizio di motivazione
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente per sostenere che il conferimento dell'incarico dirigenziale richiede formale attribuzione e non deriva automaticamente dall'inquadramento
art. 15-ter, comma 1, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per escludere che il semplice superamento della selezione equivalga al conferimento dell'incarico di direzione
evocato in relazione alla dedotta illiceità/invalidità del conferimento non conforme alla disciplina di settore
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno del principio di buon andamento e della corretta procedura di conferimento degli incarichi pubblici
art. 15-ter, comma 2, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per sostenere che il mancato rispetto della procedura selettiva non può essere privo di rilievo
art. 111 Cost.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
richiamati per censurare la valutazione delle prove e la considerazione della mancata contestazione
art. 2, commi 1 e 5, d.lgs. n. 502/1992
richiamato nel quinto motivo in tema di assetto organizzativo delle aziende sanitarie
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per la nozione di atto aziendale e di articolazione organizzativa
la Corte lo interpreta come norma che, dopo la riforma, configura una dirigenza sanitaria con autonomia tecnico-professionale e incarichi distinti, da individuare secondo le previsioni di legge e di atto aziendale
art. 15-quinquies, comma 5, d.lgs. n. 502/1992
interpretato nel senso che gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa implicano rapporto esclusivo e presuppongono una struttura definita dall'atto aziendale con responsabilità di gestione di risorse
art. 15-quinquies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992
interpretato nel senso che la nozione di struttura complessa è quella individuata dai criteri dell'atto di indirizzo e coordinamento e, in mancanza, da quella già riservata ai dirigenti di secondo livello
esclusa la sua applicabilità al rapporto dirigenziale sanitario, richiamando la specialità della disciplina di settore
ritenuto non applicabile al personale dirigenziale, essendo riferito al personale non dirigente
interpretato nel senso che la contrattazione collettiva determina il trattamento economico dei dirigenti, correlando la parte accessoria alle funzioni attribuite e al principio di onnicomprensività
art. 27 CCNL 8.6.2000 area dirigenza medica
interpretato come fonte che distingue le tipologie di incarico dirigenziale e definisce struttura complessa e struttura semplice in coerenza con la disciplina legislativa
art. 3, comma 1-bis, l.r. Lazio n. 14/2008
richiamato in relazione al piano di riassetto e alle scelte organizzative dell'azienda sanitaria e della regione
richiamato nel motivo assorbito per contestare i poteri istruttori del giudice del lavoro
art. 384, secondo comma, c.p.c.
applicato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in favore della ricorrente
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza sanitaria, la qualifica dirigenziale non coincide automaticamente con l'attribuzione di un incarico di direzione di struttura: il diritto al trattamento economico superiore presuppone la formale istituzione della posizione e il conferimento dell'incarico secondo le regole organizzative e contrattuali di settore.
- La qualificazione di una struttura sanitaria come complessa o semplice è rimessa a criteri normativi e all'atto aziendale; il giudice non può sostituirsi alla P.A. con una mera ricostruzione fattuale quando manchi una valida individuazione formale della posizione.
- Non è applicabile in via diretta la disciplina generale delle mansioni dell'art. 2103 c.c. al rapporto dirigenziale sanitario, perché la materia è regolata in modo speciale dal d.lgs. n. 502/1992, dal d.lgs. n. 165/2001 e dalla contrattazione collettiva.
- Le pretese retributive per funzioni dirigenziali superiori richiedono che l'ente abbia effettivamente istituito la relativa struttura e che l'incarico sia stato conferito nel rispetto della procedura prevista; in difetto, non matura il compenso superiore richiesto.
- Gli atti aziendali in materia di organizzazione sanitaria esprimono scelte discrezionali dell'amministrazione, sindacabili solo nei limiti della legalità, ma non sostituibili dal giudice con valutazioni di merito sull'assetto organizzativo.
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